Dal 16 settembre 2026 sono in vigore nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, all’interno della categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.M. n. 91 del 26/03/2026, con la Deliberazione n. 6/2026 l’A.N.G.A. ridefinisce i requisiti per i responsabili tecnici, le dotazioni necessarie e le modalità di iscrizione.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle nuove iscrizioni e ai rinnovi secondo le tempistiche previste dall’Albo.
La delibera ridefinisce i requisiti per i soggetti che gestiscono i centri di raccolta comunali, con l’obiettivo di uniformare i criteri di iscrizione su tutto il territorio nazionale.
Tra le principali novità:
La delibera sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2017.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il Responsabile Tecnico del centro di raccolta.
La nuova disciplina specifica con maggiore dettaglio i requisiti professionali richiesti e le modalità con cui il Responsabile Tecnico può assumere l’incarico per uno o più centri di raccolta, distinguendo i casi di gestione diretta del Comune e quelli di affidamento a soggetti terzi iscritti all’Albo.
Per molti gestori sarà quindi necessario verificare che l’incarico e i requisiti del Responsabile Tecnico siano coerenti con le nuove disposizioni.
Le nuove regole riguardano:
L’aggiornamento rappresenta un adeguamento importante per tutti i gestori dei centri di raccolta e richiede una verifica preventiva per evitare criticità in fase di rinnovo dell’iscrizione.
Pertanto, è consigliabile verificare fin da subito:
D.M. n. 91 del 26/03/2026 sulla disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)
Articolo pubblicato il 24 Settembre 2026
Dal 16 settembre 2026 è in vigore la nuova UNI EN ISO 9001:2026, la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la qualità, che sostituisce la precedente ISO 9001:2015.
La revisione non cambia l’impostazione di fondo della norma, ma aggiorna il sistema di gestione per renderlo più coerente con l’evoluzione delle organizzazioni e dei mercati.
La nuova edizione della ISO 9001 è caratterizzata in particolare da:
Restano invece centrali i principi già alla base della ISO 9001: orientamento al cliente, approccio per processi, gestione dei rischi, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo.
Resta immutata anche la struttura in dieci capitoli e l’impostazione di alto livello (Annex SL/Harmonised Structure) condivisa con le altre norme di sistema di gestione ISO (come la 14001 e la 45001).
Le organizzazioni già certificate non devono ricostruire da zero il proprio sistema di gestione. È però consigliabile effettuare una gap analysis per verificare quali aspetti del sistema esistente devono essere aggiornati.
La transizione alla nuova norma dovrà essere pianificata e realizzata dalle organizzazioni nell’arco di 3 anni.
Dal 30 settembre 2029, con la fine del periodo di transizione, i certificati rilasciati ai sensi della ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.
La revisione può quindi rappresentare un’occasione per verificare non solo la conformità alla norma, ma anche quanto il sistema qualità sia realmente integrato nella gestione e nelle strategie dell’azienda.
Articolo pubblicato il 24 Settembre 2026
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è diventato obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Oltre alla guida al xFIR digitale che abbiamo già messo a disposizione, vogliamo riassumere in modo molto schematico e semplice cosa succede in caso di indisponibilità del RENTRI o di malfunzionamento dei propri sistemi informatici.
Quando il sistema RENTRI va in tilt, viene pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI un avviso con data/ora di inizio del non funzionamento e questo ha valore giuridico per tutti gli operatori coinvolti.
In base a quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 25 del 2025, ecco la procedura di emergenza da adottare se viene emesso l’avviso ufficiale di non funzionamento del RENTRI:
Se la connessione internet dell’operatore è fuori uso, l’allegato 2 del DM 25 del 2025, prevede quanto segue:
1) Impossibilità per produttore/trasportatore di emettere l’xFIR
2) Impossibilità per l’autista di integrare l’xFIR durante il trasporto
3) Impossibilità per il destinatario di completare il formulario all’arrivo
Decreto Direttoriale n. 254/2026 “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale”
Articolo pubblicato il 24 Settembre 2026
Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce nuove regole per rendere più trasparenti le informazioni ambientali rivolte ai consumatori diviene pienamente operativo a partire dal 27 settembre 2026.
L’obiettivo è contrastare il greenwashing, cioè l’utilizzo di comunicazioni ambientali che possono risultare ingannevoli o non sufficientemente supportate da evidenze.
Le imprese dovranno prestare particolare attenzione a espressioni generiche come “sostenibile”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “a impatto zero”, “carbon neutral”, “100% riciclabile”.
Non sarà sufficiente utilizzare un claim ambientale generico: le caratteristiche dichiarate dovranno essere verificabili e adeguatamente documentate.
Il decreto interviene, inoltre, sull’utilizzo di marchi e simboli ambientali, limitando quelli che non sono basati su sistemi di certificazione riconosciuti.
Le nuove disposizioni interessano anche le comunicazioni relative agli imballaggi. Dichiarazioni come “packaging sostenibile”, “riciclabile” o “compostabile” dovranno essere coerenti con le caratteristiche effettive dell’imballaggio e con la normativa applicabile.
Il tema assume particolare rilevanza con l’entrata in applicazione del PPWR, che introduce nuovi requisiti proprio in materia di riciclabilità, contenuto di riciclato, riutilizzabilità e minimizzazione degli imballaggi.
È quindi opportuno effettuare una verifica delle principali comunicazioni ambientali presenti su:
Per ogni dichiarazione ambientale è importante poter dimostrare da dove deriva e su quali dati o certificazioni si basa.
Il nuovo decreto segna quindi un ulteriore passo verso una comunicazione della sostenibilità più trasparente e verificabile: non basta più dichiarare che un prodotto è “green”, occorre poterlo dimostrare.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una circolare contenente le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. n. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e sulle nuove regole in materia di comunicazioni e asserzioni ambientali.
Vi si afferma, inoltre, che a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del MIMIT una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale relative all’applicazione della normativa.
Articolo pubblicato il 23 Settembre 2026