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Archivio mensile Maggio 2025

Scadenze ambientali di giugno 2025

  • 15 giugno: PRTR – (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (leggi qui le indicazioni di ISPRA)
  • 20 giugno: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 28 giugno:  MUD  – ultimo giorno per la presentazione del MUD (leggi qui)
  • 1 luglio/31 dicembreRENTRI-ANGA: inizio del periodo per l’invio dell’attestazione relativa alla geolocalizzazione dei veicoli (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

Rifiuti di batterie: in arrivo nuovi codici EER.

A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.

I codici rifiuti vengono adeguati al progresso tecnologico nel settore delle batterie.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.

Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).

L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.

 

Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

MUD: FAQ risolte – episodio 2!

Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).

Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!

Il produttore deve inserire nel MUD il dato relativo all’intermediario, così come riportato nel formulario?

No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario

I produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti devono presentare la comunicazione rifiuti per l’attività di trasporto?

No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.

Enti ed imprese che non hanno prodotto, stoccato o trattato rifiuti devono compilare il MUD ” nullo”?

No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD  in bianco.

Come deve essere compilata la Comunicazione Rifiuti nel caso in cui, nel corso dell’anno, il dichiarante, abbia annotato un carico con un peso in partenza diverso dal quello verificato a destino?

Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.

 

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

 

Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

RENTRI e Albo Gestori: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione.

Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Le precisazioni nella circolare dell’ANGA.

Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:

  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
  • A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

 

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per le tue pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il RENTRI, chiedi supporto agli esperti di Novatech: contattaci qui.

Articolo pubblicato il 28 Maggio 2025

RENTRI: hai mai provato la App RENTRI FIR Digitale?

A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.

Una App per fare pratica con il FIR digitale.

Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.

L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.

L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.

Articolo pubblicato il 28 Maggio 2025

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