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Archivio annuale 2025

Norme pubblicate nel mese di aprile

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025
Modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l’iscrizione all’Albo nella categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).

GU Serie Generale n.96 del 26-04-2025

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023.

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2025

Albo Nazionale Gestori Ambientali: raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce la possibilità per le imprese di effettuare l’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè e di altri infusi esausti in forma semplificata e con dotazioni minime.

Il contesto nazionale delle capsule di caffè e infusi.

Tra una pausa caffè e l’altra sono davvero molti i rifiuti costituiti da capsule di caffè e altri infusi, prodotti quotidianamente nel nostro Paese e quindi i relativi residui da gestire.

Volendo promuovere il processo di raccolta e avvio a recupero di tali rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito, con apposita Delibera, delle procedure agevolate per gli operatori che vogliano intraprendere tale attività.

Un’opportunità di economia circolare.

Per favorire il recupero e riciclo di tali frazioni esauste (identificate dal codice EER 20 01 99) all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata, e quindi in un’ottica di economia circolare, l’Albo consente di avviare tale attività di raccolta e trasporto con dotazioni minime e requisiti semplificati. Tali sono quelli individuati dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 (alla quale viene aggiunto il EER 20 01 99) che consentono alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata di poter comunque effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.

I requisiti sono specificati nella Delibera n. 3 del 14/04/2025.

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2025

RENTRI: eventi gratuiti di formazione

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Tutti gli eventi di formazione per gli operatori che utilizzano i servizi di supporto del RENTRI.

  • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
  • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
  • Come compila il registro il produttore autorizzato alla messa in riserva o deposito preliminare – venerdì 6 giugno ore 11
  • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

Il link per la registrazione a ciascun evento verrà reso disponibile una settimana prima su questa pagina del portale RENTRI.

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2025

Polizza cat-nat: rinvio per le imprese medio-piccole.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.

Cos’è la polizza cat-nat?

Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.

Cosa prevede la proroga?

La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:

  • Per le piccole e micro imprese: scadenza rinviata al 1 gennaio 2026
  • Per le medie imprese: rinvio al 1 ottobre 2025
  • Per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo ma con un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non saranno applicate le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.

Quali sono le piccole, medie e grandi imprese?

La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.

Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:

Microimprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 450.000 €
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 €
  • Numero dipendenti: fino a 10

Piccole Imprese 

  • Totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 50

Medie Imprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 250

Grandi Imprese

  • Fatturato maggiore di 150 milioni di euro
  • Numero dipendenti: pari o superiore a 500

 

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

GU Serie Generale n. 75 del 31-03-2025

Articolo pubblicato il 9 Aprile 2025

Scadenze ambientali di aprile 2025

  • 20 aprile CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 30 aprile – ANGA: versamento diritti annuali di iscrizione (leggi l’articolo)
  • 30 aprile – RENTRI: versamento contributo annuale di iscrizione (per i soggetti che si sono iscritti nel 2024)
  • 30 aprile – RENTRI: trasmissione mensile dei dati inseriti nel registro cronologico nel mese precedente (marzo).
  • 30 aprile – Impianti di recupero in regime semplificato: versamento dei diritti annuali alla Provincia territorialmente competente
  • 30 aprile – E- PRTR dichiarazione annuale sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti (N.B. – portale in attesa di essere aggiornato)

Articolo pubblicato il 31 Marzo 2025

Norme pubblicate nel mese di marzo 2025.

GAZZETTA UFFICIALE

G U Serie Generale n.49 del 28-02-2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.

Articolo pubblicato il 28 Marzo 2025

Albo Gestori Ambientali: le ultime Delibere pubblicate

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.

 

  • Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.

La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

 

  • Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Articolo pubblicato il 28 Marzo 2025

ANGA: scadenza per il pagamento dei diritti annuali. 30 aprile 2025.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il  versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del  30 aprile.

Cosa succede se non pago i diritti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.

Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.

Modalità di pagamento dei diritti annuali.

Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.

Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.

Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai bisogno di aiuto per gli adempimenti relativi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

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Articolo pubblicato il 25 Marzo 2025

MUD 2025: la scadenza è il 28 giugno.

Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.

La scadenza per il 2025.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti,  ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.

Infatti, è  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Ci sono novità per il MUD 2025?

Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.

Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:

Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD?

L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

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Articolo pubblicato il 24 Marzo 2025

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