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Archivio annuale 2025

Norme pubblicate nel mese di giugno

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 20 maggio 2025

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 20 maggio 2025

LEGGE 13 giugno 2025, n. 91

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

Scadenze ambientali di luglio 2025

  • 15 giugno/14 agosto – RENTRI: iscrizione del secondo scaglione (leggi la notizia)
  • 1 luglio: CONAI – nuove fasce e contributi su imballaggi in plastica (leggi l’articolo)
  • 20 luglio: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali
  • 1 luglio/31 dicembreRENTRI-ANGA: inizio del periodo per l’invio dell’attestazione relativa alla geolocalizzazione dei veicoli (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

MUD: cosa succede ai ritardatari?

La scadenza ufficiale per la presentazione del MUD è il 30 giugno 2025 (da un recente chiarimento del Ministero la scadenza del 28 giugno è slittata al lunedì successivo 30 giugno).
Ma cosa succede se si presenta il MUD in ritardo o non lo si presenta?

La scadenza annuale del MUD.

Da alcuni anni siamo abituati a continui rinvii della data “ordinaria” di scadenza per la presentazione del MUD che, per legge, è il 30 aprile.

Anche quest’anno infatti, a causa di un ritardo del Ministero nella pubblicazione del Decreto di approvazione del MUD per l’anno 2025 (D.P.C.M. 29 gennaio 2025, G.U. n. 49 del 28/02/2025), la scadenza è slittata al 28 giugno che, con l’ulteriore “bonus” weekend, diventa 30 giugno 2025. (vedi: www.mase.gov.it/)

Le sanzioni per ritardata o mancata presentazione del MUD.

Ma a cosa va incontro chi presenta il MUD in ritardo oppure non lo presenta affatto?

L’art. 258, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza (27 agosto 2025): sanzione da 26,00 a 160,00 euro.
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto:  sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 euro

Cosa succede in caso di invio del MUD per annullare o sostituire una precedente dichiarazione?

L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27 agosto 2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

 

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Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

ANGA: trasporto dei propri rifiuti per gli iscritti nelle categorie 4 e 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la recente Delibera n. 4 del 20 maggio 2025, ha chiarito che l’impresa iscritta nelle categorie per il trasporto dei rifiuti (categorie 4 e 5), che intenda trasportare anche i propri rifiuti può chiedere un adeguamento della propria posizione presentando un apposito modulo.

Le categorie 4 e 5 consentono il trasporto dei propri rifiuti.

Com’era già stato disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M 120/2014, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

Il modello da presentare per chiedere l’adeguamento dell’iscrizione.

Con alcune delibere successive al disposto del D.M 120/2014, l’ANGA aveva già chiarito alcuni criteri per l’applicazione di tale principio (deliberazione del Comitato Nazionale n. 5 del 19 dicembre 2024, deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 15 ottobre 2015 recante le integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015).

Oggi l’Albo interviene con questa nuova deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, specificando che le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 4 e 5 che, in qualità di produttori iniziali di cui alla categoria 2bis, intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presenta domanda di variazione, dovranno utilizzare l’apposito modello  “B”.

 

Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025
Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

Dichiarazione PRTR: ancora un rinvio per le fasi 2 e 3.

Segnaliamo che, contrariamente a quanto indicato in precedenza da ISPRA, l’ente ha disposto un ulteriore rinvio delle scadenze relative alla registrazione utenti (richieste di accredito) e la successiva fase di inserimento dati nell’applicativo PRTR.

Rinvio della fase 2 e 3 dell’applicativo PRTR.

ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, aveva previsto di effettuare una raccolta dati, con la collaborazione delle imprese assoggettate all’obbligo di dichiarazione PRTR, entro le seguenti tempistiche, già prorogate una prima volta (vedi la nostra notizia):

  • fase 2: Entro il 15 giugno 2025 registrazione come utenti dell’applicativo
  • fase 3: Entro il 30 luglio 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo

Il primo posticipo dei termini non è stato, tuttavia, sufficiente per consentire la risoluzione dei problemi tecnici in cui è incorso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Per tali ragioni, ISPRA ha deciso di rinviare lo svolgimento delle due fasi a una data ancora da definire. 

Le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024 e, pertanto, non sono associate all’applicazione di eventuali sanzioni per mancato adempimento da parte delle imprese.

Per aggiornamenti sulle future date consultare la pagina indicata qui in calce.

Fonte: www.isprambiente.gov.it

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

RENTRI: fino al 14 agosto l’iscrizione per il secondo scaglione.

Dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, di trattamento acque e fanghi o abbattimento fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti, sono tenute ad iscriversi al RENTRI.

Chi sono i soggetti del secondo scaglione RENTRI.

Dal 15 giugno al 14 agosto 2025, in conformità alla seconda scadenza stabilita dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI:

  • gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e impiegano tra 11 e 50 dipendenti;
  • gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi, come indicato nelle lettere c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

La gestione delle registrazioni dei rifiuti per i soggetti iscritti al RENTRI.

Dal giorno della loro iscrizione al RENTRI, questi enti ed imprese saranno obbligate alla tenuta digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

Dovranno quindi istituire, contestualmente alla loro iscrizione, un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale.
Potranno gestire tale registro o direttamente attraverso i servizi di supporto del RENTRI o attraverso un proprio software di gestione, interoperabile con il RENTRI.

I dati registrati dovranno essere trasmessi al RENTRI mensilmente (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione) ed conservati attraverso un servizio di conservazione sostitutiva (fornito da un provider scelto liberamente dall’utente).

Le sanzioni per la mancata iscrizione

Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti per i casi di mancata iscrizione entro il termine di legge, per trasmissione dei dati incompleti o difformi rispetto alle modalità previste dai decreti sul RENTRI.
In particolare:

  • da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi;
  • da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi.

Nell’ipotesi di iscrizione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

 

I consulenti di Novatech sono pronti ad aiutarti nella gestione del RENTRI con le informazioni necessarie e con un servizio di tenuta digitale dei registri.
Contattaci per un preventivo personalizzato.

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

CONAI: nuove fasce carta dal 1 luglio 2025.

A partire dal 1 luglio 2025, il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in carta sarà articolato in otto fasce contributive.
Si amplia così la diversificazione contributiva sugli imballaggi in carta.

Le nuove fasce della carta.

Come già anticipato da alcuni mesi, il contributo CONAI sugli imballaggi in carta verrà ulteriormente diversificato rispetto alle attuali fasce in vigore, giungendo ad una suddivisione in otto fasce con rispettivo contributo ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certificazione ATICELCA

La certificazione Aticelca 501, che consente l’applicazione di un contributo ambientale agevolato,  è un metodo volontario di valutazione della riciclabilità basato su un’analisi di laboratorio effettuata ai sensi della norma UNI 11743:2019, che simula le fasi del processo industriale di lavorazione della carta da riciclare e analizza i principali elementi che determinano la riciclabilità dei prodotti in carta e cartone.

Per approfondimenti e dettagli:

Le linee guida e le istruzioni operative

Per supportare le imprese nella corretta applicazione dei nuovi criteri, CONAI ha reso disponibili delle Linee guida operative.

È disponibile anche il fac-simile dell’attestazione che l’utilizzatore di imballaggi può trasmettere al produttore/commerciante per richiedere l’attribuzione della corretta fascia contributiva:

fonte: www.conai.org

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2025

ADR: nuove regole per i corsi di formazione dei conducenti.

Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Nuove regole per i  percorsi formativi, per gli organismi di formazione e per i docenti.

Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.

Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.

Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:

  • Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:

  • Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
  • Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.

GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità  di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2025

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 6 marzo 2025

REGIONE VENETO
COMUNICATO
Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Aggiornamento delle Regole applicative della misura Biometano per l’accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (PNRR) – M2C2 I 1.4. «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita’ di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 02 maggio 2025
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti, art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1. Competenza annualità 2025.

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2025

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