fbpx

Archivio mensile Maggio 2023

Scadenze ambientali di giugno 2023

  • 20 giugno – CONAI – dichiarazione mensile 6.1 – 6. 2 (a proposito di CONAI: hai letto questo articolo?)

Articolo pubblicato il 30 Maggio 2023

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 10 maggio 2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 09 maggio 2023

Attuazione progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di stufe inquinanti a biomasse legnose e all’acquisto ed installazione di impianti termici domestici alimentati a biomasse con migliori prestazioni emissive oppure di pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando – annualità 2023.

Articolo pubblicato il 30 Maggio 2023

RAEE: nella recente normativa un refuso da correggere.

Il Centro di Coordinamento RAEE, chiarisce attraverso un proprio documento di interpretazione applicativa che nel recente decreto relativo ai nuovi raggruppamenti dei RAEE è contenuto un refuso.

 

Il Centro di Coordinamento RAEE, a seguito dell’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n.40 sui raggruppamenti RAEE (di cui avevamo parlato qui) e dell’avviso della presenza di un refuso nello stesso pubblicato sul sito web del MASE, fornisce una sua interpretazione applicativa.

Il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile.

L’interpretazione fornita dal CdC RAEE tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata qui.

Leggi l’interpretazione applicativa del CdC RAEE

Articolo pubblicato il 30 Maggio 2023

Registro carico-scarico rifiuti: dove va conservato?

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, quali studi professionali o associazioni di categoria, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il dubbio sul luogo di conservazione dei registri dei rifiuti.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica) risponde in modo puntuale ad un interpello posto di recente da una Provincia circa la possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti, come sembra presupporre un recente orientamento giurisprudenziale richiamato da suddetta Amministrazione Provinciale nell’interpello proposto al MASE.

Cosa prevede la legge circa il luogo di tenuta dei registri.

L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa.
Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, prevede specifiche
sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo
incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.

La risposta del MASE sulla tenuta dei registri.

Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso
la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

Le sanzioni applicabili per mancata o irregolare tenuta del registro rifiuti.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, il quale prevede per la violazioni di tali fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.

 

Leggi il quesito e la risposta del MASE.

 

Hai dubbi sulle modalità di registrazione dei rifiuti? Affidati ad un controllo di esperti professionisti del settore per verificare che tutto sia in regola e non incorrere in spiacevoli sanzioni.

Contatta i nostri esperti per un audit sulla tua gestione dei rifiuti.

Articolo pubblicato il 30 Maggio 2023

CONAI: variazioni del contributo ambientale plastica dal 1 luglio

A partire dal 1 luglio 2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Aumenti per alcune fasce della plastica.

Scatteranno a breve alcuni aumenti per gli imballaggi in plastica rientranti nelle seguenti fasce:

  • FASCIA A1.2: 60,00 €/t (fino al 30.6) – 90,00 €/t (dall’1.7)
  • FASCIA A2: 150,00 €/t (fino al 30.6) – 220,00 €/t (dall’1.7) 
  • FASCIA B2.2: 410,00 €/t (fino al 30.6) – 477,00 €/t (dall’1.7)

Diversificazione del Contributo CONAI sui tappi in plastica.

Sono previste, inoltre, delle ulteriori distinzioni all’interno del Contributo Ambientale previsto per i tappi di plastica:

  • i tappi in plastica tethered (*) riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di FASCIA B1.1 o B1.2 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in PP se utilizzati per contenitori di FASCIA B2.1 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B2.1 (350,00 €/t).

(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).

Per ogni dubbio sulle tematiche del Consorzio Nazionale Imballaggi, consulta i nostri esperti.

Contattaci qui.

Articolo pubblicato il 30 Maggio 2023

MUD: si avvicina il termine per la presentazione. Attenzione alle sanzioni.

L’8 luglio non è lontano! La scadenza del MUD di quest’anno ci ha lasciato più tempo per predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti.
Attenzione però a non attendere troppo!

Come già annunciato su queste pagine  quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale da presentare alla CCIAA per comunicare i movimenti dei rifiuti riferiti all’anno 2022, sarà sabato 8 luglio 2023.

Il modello del MUD in verità non si limita, per alcuni soggetti, al solo aspetto dei rifiuti, essendo state negli ultimi anni introdotte numerose altre sezioni (veicoli fuori, imballaggi, apparecchiature elettriche/elettroniche, etc.), raggiungendo alle volte un certo di livello di complicazione.

Le sanzioni per l’inesatta, ritardata e mancata presentazione del MUD.

Anche il  sistema sanzionatorio è divenuto più articolato, con riferimento alle varie sezioni di cui il MUD risulta costituito.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede che:  “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza.

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Le sanzioni per la comunicazione AEE.

La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione  apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 comma 2 lett. h del  D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 che prevede  “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 29,comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”

Sanzioni per la comunicazione veicoli fuori uso.

L’articolo 13, c. 7 del Dlgs 209/2003 (come modificato dal  D.lgs. 119/2020) prevede le sanzioni relative alla Comunicazione veicoli fuori uso: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”

Sanzioni per la Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi

Ai sensi dell’art. 258 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.  Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Sanzioni MUD Comuni, Comunità Montane

L’art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

 

Novatech Srl si occupa di MUD da diversi decenni ormai.
Ti consigliamo di non attendere il brivido dell’ultimo momento e la doccia gelata delle sanzioni!

Contatta i nostri uffici per informazioni e preventivi per l’invio del tuo MUD.

Articolo pubblicato il 22 Maggio 2023

Albo Nazionale Gestori ambientali: seminari ed eventi gratuiti.

Segnaliamo alcuni interessanti eventi di formazione e diffusione su tematiche ambientali organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal Sistema delle Camere di Commercio.

 

  • I RIFIUTI DA EDILIZIA: LA GESTIONE E IL TRASPORTO. Adempimenti e opportunità
    01/06/2023 ore 10.00 – 13.00 – c/o Edil Expo Roma – Pad. 4

Programma

  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale Guida alla compilazione e alla presentazione del MUD 2023
    23/05/2023 ore 09.30 –  Evento On-line

Programma ed iscrizioni

  • Road Show: 3 webinar per avvicinare le imprese al Green Public Procurement (GPP) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Evento On-line
    • 23/05/2023 ore 09.30 – 11.30
    • 13/06/2023 ore 14.30 – 16.30
    • 27/06/2023 orario da confermare

Programma ed iscrizioni.

Articolo pubblicato il 22 Maggio 2023

Mobilità elettrica: corsi di formazione gratuiti erogati dalla Regione Veneto.

Un percorso gratuito della Regione Veneto sul tema della mobilità elettrica: “Comunicare la cultura della mobilità elettrica tra opportunità, valorizzazione e strategia”.

Un’opportunità dalla Regione Veneto per la mobilità sostenibile.

La Regione Veneto, ha organizzato nell’ambito del progetto europeo LIFE IP-PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of AIR” un’iniziativa formativa, rivolta alle amministrazioni locali, professionisti e Mobility manager, con l’obiettivo di fornire una visione complessiva del tema della mobilità elettrica, trattandone gli aspetti legislativi, tecnici, gestionali e ambientali.

Tra gli obiettivi primari del progetto: aumentare la diffusione di mezzi a basse emissioni a supporto della mobilità elettrica di persone e merci.

A chi è rivolto il percorso e le edizioni proposte.

Il progetto è rivolto alla formazione di amministratori locali, professionisti e mobility manager di enti pubblici e aziende private per sensibilizzare queste realtà sulle opportunità che l’elettro-mobilità offre alle loro aziende, enti ed all’ambiente generale.

Sono attualmente in calendario ben quattro edizioni del corso in questione della durata di trentadue ore ciascuna, nel periodo tra maggio e settembre 2023, con svolgimento online.

Gli argomenti della formazione.

    • *) il quadro normativo sulla mobilità elettrica;
      *) la pianificazione locale, metodi, esempi e best practice;
      *) i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica;
      *) la comunicazione dei progetti di mobilità;
      *) elementi di statistica per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
      *) le politiche di mobilità sostenibile elettrica;
      *) l’approccio integrato alla valutazione dei progetti;
      *) il PNRR, la mobilità elettrica e i fondi per la transizione;
      *) la mobilità e la transizione all’elettrico;

Come partecipare.

La partecipazione ai corsi è gratuita previa iscrizione on-line all’indirizzo: https://emobilityveneto.gruppolen.it ed è in particolare rivolta alle imprese che abbiano nominato un Mobility Manager aziendale (anche in fase di nomina) e redatto (o in fase di realizzazione) il Piano Spostamenti Casa-Lavoro.

Presentazione corsi

Calendario

Articolo pubblicato il 22 Maggio 2023

Facebook
LinkedIn