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Archivio mensile Settembre 2019

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) non dovranno più presentare la dichiarazione al vecchio portale Fgas (leggi notizia) e avranno, invece, la possibilità di scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito: bancadati.fgas.it

 

Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

Scadenze ambientali di settembre 2019

  • 20 settembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 25 settembre – obbligo per le imprese operanti nel settore dei gas fluorurati (Fgas) di presentare le dichiarazioni tramite l’apposito portale (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

Ministero dell’Ambiente: nasce la Direzione generale per l’economia circolare.

Nella nuova organizzazione del Ministero dell’Ambiente è istituita la nuova Direzione generale per l’economia circolare.

Il riassetto del dicastero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, enfatizza l’importante ruolo del Ministero nel traghettare il Paese verso l’attuazione dei principi dell’economia circolare deferendo a questa nuova Direzione la promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi plastic free e rifiuti zero, l’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), i rifiuti radioattivi e gli Ogm.

Oltre alla competenza sull’economia circolare il nuovo regolamento organizzativo assegna al ministero anche il compito di centro unico di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati.

Proprio per questo, è stata istituita con il nuovo regolamento anche la Direzione generale per il risanamento ambientale, che si occuperà della bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale (Sin) e del danno ambientale.

Inoltre, la Direzione clima ed energia assume anche le competenze sull’aria, sulla crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, sulle valutazioni d’impatto ambientale e autorizzazioni integrate ambientali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione. (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

CONAI: rimodulati i contributi su carta, legno e plastica dal 1 gennaio 2020

Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

Norme pubblicate nel mese di agosto 2019

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

GU Serie Generale n. 199 del 26-08-2019

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95
Regolamento recante le modalita’ per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GU Serie Generale n. 201 del 28-08-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 24 luglio 2019.

Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere
esclusivamente l’attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.


Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

Trasporto merci e rifiuti pericolosi via mare: anticipata l’entrata in vigore emendamento 39-18 IMDG code

Con la pubblicazione della circolare, Sicurezza della navigazione – Serie Merci Pericolose: n. 35/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 del codice IMDG al 1 settembre 2019 anziché al 1 gennaio 2020, come sarebbe previsto dalla risoluzione MSC. 442.

Questa anticipazione è possibile perché tale risoluzione prevede che le Amministrazioni possano applicare l’emendamento su base volontaria a partire dal 1 gennaio 2019.

Articolo pubblicato il 2 Settembre 2019

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