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Archivio annuale 2018

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultimi provvedimenti.

Si riportano qui di seguito i riferimenti degli ultimi chiarimenti (Delibere e Circolari) pubblicati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018
Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6

Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10

Delibera n. 7 del 21 novembre 2018
La delibera n. 7 del 21 novembre 2018 modifica la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 con la quale venivano disciplinati i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.

Articolo pubblicato il 17 Dicembre 2018

ADR-RID-ADN: modifiche alla Direttiva UE sul trasporto interno di merci pericolose.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 299/58 del 26/11/2018, la Direttiva (UE) 2018/1846 del 23 novembre 2018 con la quale vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico e  secondo le modifiche apportate ai regolamenti  ADR, RID e ADN delle edizioni 2019.

Gli Stati membri dovranno recepire tale direttiva entro il 30 giugno 2019.

Leggi la Direttiva (UE) 2018/1846

Articolo pubblicato il 17 Dicembre 2018

SISTRI addio: dal 1 gennaio 2019 abolito il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

E’ ufficiale: con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, articolo 6, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato soppresso il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Il provvedimento, che era stato preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi, prevede:

  • la soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019;
  • il venire meno dell’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione;
  • la previsione di un futuro sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell’Ambiente;
  • il ripristino delle versioni degli articoli del D. Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) antecedenti al SISTRI;
  • l’obbligo per i soggetti di garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso le scritture tradizionali: registro di carico-scarico rifiuti e formulari di trasporto e MUD

 

Leggi l’art. 6 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.

 

Articolo pubblicato il 17 Dicembre 2018

Scadenze ambientali di dicembre 2018

  • 20 dicembre– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2018

Norme pubblicate nel mese di novembre

GAZZETTA UFFICIALE

  • GU Serie Generale n. 269 del 19-11-2018 – Suppl. Ordinario n. 55

LEGGE 16 novembre 2018, n. 130

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

  • GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 – Suppl. Ordinario n. 55

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.».

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • Bur n. 110 del 02 novembre 2018

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 440 del 19 ottobre 2018

Approvazione delle graduatorie per la concessione dei contributi previsti dal Bando approvato con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018, a sostegno dell’istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall’esterno.

  • Bur n. 112 del 09 novembre 2018

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 458 del 29 ottobre 2018

Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, in relazione al bando di approvazione con DGR n. 618 del 08 maggio 2018, a sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.

  • Bur n. 112 del 09 novembre 2018

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 450 del 24 ottobre 2018

DGR n. 1419 del 02.10.2018. “Programma regionale di azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l’annualità 2018-2019″. Rettifica classificazione dei veicoli N1 – N2 in adeguamento a quanto previsto dal Nuovo codice della Strada.

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2018

VerpackG: nuove regole per l’esportazione di merce imballata in Germania.

Il 1° GENNAIO 2019 entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che andrà a sostituire l’attuale ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi, orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.

Tutti gli operatori che effettuano delle esportazioni nel mercato tedesco di prodotti imballati saranno investiti a partire dal 1 gennaio 2019 da importanti adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale per il riciclo degli imballaggi immessi nel territorio tedesco.

Non si può dire che si tratti di novità vere e proprie in quanto, già dal 2009, la Germania prevede l’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio da parte di tutti gli operatori; tuttavia, dal prossimo 1 gennaio sono previste misure sanzionatorie estremamente pesanti (sanzioni forfetarie di € 100.000) e persino il divieto di commercializzazione in Germania per gli operatori che non ottemperino a tali obblighi.

I SOGGETTI COINVOLTI

Qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i prodotti (compreso l’e-commerce).

LE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI

Oggetto dell’obbligo di dichiarazione e pagamento sono i seguenti imballaggi:

  • imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
  • imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
  • sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)

Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco.

Fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.

GLI OBBLIGHI

L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:

  • Stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco (ognuna applica condizioni e prezzi propri essendo un mercato libero)
  • Iscriversi al portale LUCID (gratuita)
  • Inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
  • Effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)

IL PORTALE DI REGISTRAZIONE

Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è chiamato LUCID (www.verpackungsregister.org).

Attualmente è solo in lingua tedesca, salvo la pagina per la registrazione che è tradotta anche in inglese per consentire a tutti di effettuare autonomamente la registrazione (https://lucid.verpackungsregister.org/ )

La registrazione deve essere effettuata da una postazione di proprietà del soggetto che si sta iscrivendo e non può, pertanto, essere delegata a terzi (il sistema è in grado di leggere l’indirizzo di connessione e bloccare l’accesso a soggetti terzi).

All’interno del portale andranno inseriti:

  • dati anagrafici del soggetto che si iscrive;
  • nome commerciale dei prodotti esportati (marchio);
  • le stime degli imballaggi che si intendono esportare in Germania nell’anno successivo (le stesse per le quali si saranno stipulati i contratti con le società duali);
  • dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (gli stessi data andranno comunicati anche alla società duale con la quale si è stipulato un contratto; si parla quindi di doppia dichiarazione).

 

L’ENTE DI CONTROLLO E LE SANZIONI

L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister  (Organo centrale del registro degli imballaggi). (www.verpackungsregister.org).

Le sanzioni previste sono:

–  in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso

LA SANATORIA PER IL 2018

Gli operatori che non hanno ancora stipulato un contratto con una società duale (ricordiamo che l’obbligo esiste dal 2009), possono sanare la loro posizione solo per l’anno 2018 (il pregresso non è sanabile) stipulando con una delle società duali un contratto retroattivo e mettendosi così al riparo da sanzioni.

 

LE SOCIETÀ DUALI

I “sistemi duali” sono società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Si chiama “sistema duale” perché complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.

Attualmente sono presenti in Germania 9 società duali, che offrono condizioni contrattuali diverse tra di loro e si differenziano per il prezzo dello smaltimento dei singoli materiali.

In allegato l’elenco delle società duali attualmente presente sul mercato tedesco.

 

ASSISTENZA ALLE PRATICHE

La Camera di Commercio Italo-Germanica mette a disposizione, attraverso la propria società di servizi DE International Italia, un servizio di consulenza ed assistenza per gli operatori che devono affrontare gli adempimenti obbligatori prescritti dalla VerpackG comprensivo anche delle trattative contrattuali con le società duali e dell’assistenza a tutti gli adempimenti per la registrazione e successive dichiarazioni periodiche.

Contatti: www.ahk-italien.it

 

In alternativa, è possibile contattare la sede di Berlino della Camera di Commercio Italiana per la Germania (Desk Imballaggi), che offre alle aziende italiane un servizio gratuito e in italiano per le aziende che esportatrici in Germania di prodotti  imballati.

Contatti:

Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin
Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25
Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11

imballaggi@itkam.org
www.itkam.org

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2018

Fanghi in agricoltura: limiti più severi nella legge di conversione.

Il c.d. “decreto Genova” è legge: con L. 16/11/2018 n. 230, è avvenuta la conversione del  D.L. n. 190/2018 che, oltre a prevedere misure straordinarie e urgenti per la città di Genova conseguenti al crollo del “ponte Morandi”, aveva introdotto delle misure volte a dirimere l’impasse creatasi nel settore dello spandimento dei fanghi in agricoltura a seguito di una discussa sentenza della Corte Suprema, come già riportato in nostro precedente articolo.

Ora, in sede di conversione in legge del decreto, le misure individuate vengono sostanzialmente validate ma, con un emendamento nel testo, vengono introdotti limiti più restrittivi con riferimento ad alcuni inquinanti (IPA – idrocarburi policiclici aromatici, diossine, PCB – policlorobifenili, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI).

Leggi il testo della L. n. 230/2018, 

 

 

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2018

Rottamazione di veicoli commerciali inquinanti: in Veneto contributi a fondo perduto per le PMI.

La Regione del Veneto ha approvato un bando  (DGR n. 1419 del 2 ottobre 2018, pubblicata il 12 ottobre 2018) per la concessione di contributi, per le annualità 2018/2019, per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

 

Imprese destinatarie:
• le imprese classificate come micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Veneto ed in regola con i contributi previdenziali, assistenziali (sono esclusi: i trasportatori conto terzi, i settori agricoltura, silvicoltura e pesca.)
• le imprese proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 da destinare alla rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
– euro 0 diesel
– euro 1 diesel
– euro 2 diesel
– euro 3 diesel

 

Veicoli ammissibili
il finanziamento riguarda la sostituzione del veicolo rottamato, avente le caratteristiche stabile dal bando, con un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 – N2:
– elettrico puro
– Ibrido (full hybrid o hybrid plus in)
– metano (mono e bifuel)
– GPL (mono e bifuel)
di classe ambientale euro 6 ad esclusione dei veicoli ad alimentazione “elettrico puro”.

Sono esclusi i veicoli acquistati in leasing.

 

Date per la partecipazione al bando.

Il Bando si articolerà in due fasi:
• la prima prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 dicembre 2018 e termine per la presentazione delle domande entro l’11 novembre 2018
• la seconda prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 maggio 2019 e termine per la presentazione delle domande entro il 28 febbraio 2019 

 

L’agevolazione

Contributo a fondo perduto per la sostituzione di un solo veicolo, attribuito in base a massa e categoria, secondo questa tabella:

 

Regime: Il regime applicato è de minimis con possibilità di cumulo, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti comunitari.

Presentazione e valutazione della domanda
Dal 12 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, secondo le due fasi descritte in precedenza. Ammessa una sola domanda per ciascuna impresa.
Trasmissione esclusivamente via PEC all’indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it
oggetto della mail: “bando veicoli commerciali 2018 – Tutela Atmosferica”.

Priorità: fermo restando l’ordine cronologico, priorità per micro imprese, successivamente piccole imprese e infine medie imprese. Dopo ogni 3 veicoli di micro imprese verranno inseriti uno di piccole imprese e uno di medie imprese.

La graduatoria resterà valida per 3 anni e potrà essere rifinanziata.

Articolo pubblicato il 26 Novembre 2018

CONAI: tutte le novità per il 2019.

Come già preannunciato negli ultimi mesi sono numerose le novità che coinvolgono le aziende in tema CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

Le evoluzioni nel mondo del riciclo dei rifiuti di imballaggi hanno provocato dei contraccolpi in tutte le filiere e il sistema dei Consorzi – che presiede al ciclo di recupero delle varie tipologie di materiali di imballaggio –  ha dovuto agire di conseguenza con una serie di misure che riepiloghiamo in sintesi qui di seguito.

VARIAZIONI NELLE ALIQUOTE DEL CAC (CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI)

Come già riportato in nostro precedente articolo, a partire dal 1 gennaio 2019, le aliquote relative alle sei tipologie di materiali di imballaggio varieranno nel modo seguente:

  • contributo ambientale su imballaggi in acciaio: diminuzione da € 8,00/ton a € 3,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in alluminio: diminuzione da € 35,00/ton a € 15,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in carta e cartone: aumento da € 10,00/ton a € 20,00/ton (si veda anche paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in plastica: aumento medio pari a € 263,00/ton (si veda paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in vetro: aumento da € 13,30/ton a € 24,00/ton

L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfetarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

In particolare: – le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;

Il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/ton.

 

DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA CARTA

Per la filiera carta è, inoltre, prevista la diversificazione di contributo sugli “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve, costituiti da carta e plastica o carta e alluminio.

In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta pari a 20,00 €/ tonnellata, dal 1° gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di 40,00 €/tonnellata.

Il contributo diversificato per tali imballaggi è volto a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato. Il progetto è quindi orientato allo sviluppo della raccolta e degli investimenti per le operazioni di selezione e riciclo.

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Si veda il documenti di sintesi sulla diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta.

 

ULTERIORE DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA PLASTICA

Dal 1° gennaio 2019, il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica, che conferma anche le agevolazioni già previste per il circuito commercio e industria, sarà il seguente:

  • Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t
  • Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/t
  • Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t
  • Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t

In allegato l’elenco aggiornato esemplificativo delle tipologie di imballaggi in plastica suddivisi secondo i criteri sopra indicati.

 

NOVITÀ PER COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI

Come già annunciato in precedenza, vedi articolo precedente, a partire dal 1 gennaio 2019 verrà spostato il momento in cui si applica il contributo ambientale CONAI (c.d. “prima cessione”) in caso di presenza nella filiera di commercianti di imballaggi vuoti.

La misura – che ha finalità legate alla lotta contro l’evasione dal CAC e tesa ad evitare sperequazioni nell’applicazione dello stesso – comporterà semplificazioni per i commercianti di imballaggi vuoti che potranno richiedere ai fornitori di non applicare il CAC in fattura, ma allo stesso tempo, dovranno farsi carico loro stessi di applicare (in prima cessione) il contributo ai propri clienti utilizzatori/riempitori di imballaggi e di riversarlo a CONAI attraverso le procedure periodiche.

Tutto il sistema si basa su autodichiarazioni che i soggetti dovranno scambiarsi per qualificare la propria natura di “commercianti” o “utilizzatori”.

CONAI non ha ancora pubblicato la modulistica necessaria, che dovrebbe essere resa nota a breve.

Si veda la circolare esplicativa delle novità per i commercianti di imballaggi vuoti.

 

 

Per ogni approfondimento: scriveteci a consulenza@novatech-srl.it

oppure consultate il sito www.conai.org

Articolo pubblicato il 23 Novembre 2018

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