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Albo Gestori Ambientali: una nuova categoria per attività manutentive svolte da liberi professionisti.

Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.

La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.

Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.

La nuova sottocategoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:

“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.

Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.

I requisiti per iscriversi alla nuova sottocategoria 2-quater

I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:

a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:

  • essere cittadino italiano, dell’UE o di uno Stato che garantisca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non essere interdetto o inabilitato né destinatario di provvedimenti di interdizione dagli uffici direttivi;
  • non aver riportato le condanne penali ostative previste dall’art. 10 del D.M. 120/2014;
  • non aver reso false dichiarazioni o prodotto documentazione falsa nelle procedure di iscrizione all’Albo.

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.

Come procedere all’iscrizione

L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.

Hai bisogno di aiuto?

Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.

RENTRI e xFIR: la check-list per arrivare pronti al 15 settembre 2026

Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.

Perché è indispensabile testare in anticipo il sistema

L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:

  • produzione;
  • magazzino;
  • logistica;
  • trasportatori;
  • impianti di destinazione;
  • intermediari

Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.

La check-list delle attività da completare prima del 15 settembre

Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.

1. Verificare l’iscrizione al RENTRI

Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.

2. Scegliere come gestire l’xFIR

Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:

  • portale RENTRI;
  • software gestionale integrato;
  • app RENTRI FIR digitale
  • servizi messi a disposizione dal proprio consulente o dal fornitore di software.

La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.

3. Formare il personale

Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:

  • la nuova procedura;
  • le responsabilità dei diversi soggetti;
  • la gestione delle eventuali anomalie.

Una breve formazione pratica  e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.

4. Aggiornare le procedure aziendali

Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:

  • modalità di emissione e gestione del formulario digitale;
  • flussi documentali;
  • conservazione dei documenti informatici;
  • gestione delle emergenze o indisponibilità dei sistemi.

5. Effettuare prove operative

Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.

Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.

I punti da non dimenticare secondo i nostri esperti

1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi

Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.

2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico

Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.

3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI

Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:

  • 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori
  • 2 giorni lavorativi per i destinatari.

 

Domande frequenti (FAQ) sull’xFIR e il RENTRI

Da quando non sarà più possibile usare il FIR cartaceo?
Dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.

Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.

Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.

Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.

Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.

 

Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.

Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?

Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.

PPWR: Regolamento Imballaggi, cosa fare entro il 12 agosto 2026?

Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.

Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.

Il primo passo: individuare il proprio ruolo.

Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.

Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:

  • commercializza un prodotto finito imballato con il proprio nome o marchio sull’imballaggio
  • fa realizzare da terzi l’imballaggio su sua indicazione/progettazione apponendo il proprio marchio
  • fornisce l’imballaggio ad una microimpresa (azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)
  • fornisce imballaggi neutri per il trasporto, per la produzione primaria o di servizio (riempiti nel punto vendita)

Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.

È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.

Mappare tutti gli imballaggi utilizzati

Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.

Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.

Coinvolgere subito i fornitori

Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.

Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:

  • schede tecniche aggiornate;
  • prove e rapporti di prova;
  • informazioni sul rispetto dei limiti relativi ai metalli pesanti;
  • dichiarazioni riguardanti le sostanze che destano preoccupazione;
  • per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, informazioni sulla presenza di PFAS o, almeno in una prima fase, una dichiarazione che tali sostanze non siano state aggiunte intenzionalmente.

Predisporre il fascicolo tecnico

Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.

Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.

Redigere la dichiarazione di conformità

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).

La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Garantire la tracciabilità degli imballaggi

Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.

Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:

  • codici articolo;
  • numeri di lotto;
  • altri sistemi di tracciabilità aziendali a scelta del fabbricante.

Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.

Conviene iniziare subito

Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.

Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.

In sintesi, le azioni prioritarie sono:

  • individuare il ruolo dell’azienda secondo il PPWR;
  • mappare tutti gli imballaggi utilizzati;
  • raccogliere la documentazione tecnica dai fornitori;
  • predisporre il fascicolo tecnico degli imballaggi;
  • effettuare la valutazione di conformità;
  • redigere la dichiarazione di conformità;
  • implementare un sistema di identificazione e tracciabilità degli imballaggi e di marcatura.

Come possiamo aiutarti con il PPWR?

Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).

In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.

Contattaci per fissare una consulenza personalizzata.

ISO 14001:2026: la transizione per le organizzazioni certificate

La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.

Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Le principali scadenze

Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:

  • entro il 30 ottobre 2026 gli enti di accreditamento dovranno essere pronti a gestire la nuova norma;
  • entro il 30 gennaio 2027 gli organismi di certificazione dovranno dimostrare la propria competenza nell’effettuare audit secondo la ISO 14001:2026;
  • entro il 30 aprile 2027 si completerà la transizione degli organismi di certificazione accreditati;
  • il 30 aprile 2029 rappresenta la scadenza definitiva: da quella data i certificati ISO 14001:2015 non saranno più validi.

Le novità della ISO 14001:2026

La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.

Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:

  • un’attenzione ancora maggiore agli impatti del cambiamento climatico;
  • rafforzamento della tutela della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse naturali;
  • approccio più strutturato alla valutazione dei rischi e delle opportunità ambientali;
  • integrazione più efficace della prospettiva del ciclo di vita di prodotti e servizi;
  • maggiore coinvolgimento della leadership nella definizione e nel monitoraggio delle strategie ambientali;
  • controllo più approfondito dei processi affidati a fornitori e partner esterni.

Come prepararsi alla transizione

Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.

Le attività consigliate comprendono:

  • effettuare una gap analysis rispetto ai nuovi requisiti;
  • aggiornare procedure, istruzioni operative e documentazione;
  • formare il personale coinvolto;
  • pianificare l’audit di transizione, preferibilmente in occasione della visita di sorveglianza o del rinnovo della certificazione.

Un’opportunità per migliorare le performance ambientali

La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.

Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.

MUD: presentazione in ritardo, cosa comporta?

Il 3 luglio 2026 è l’ultima data utile per la presentazione “tempestiva” del MUD.

Cosa succede se, per qualche motivo, viene presentato oltre tale data?

La scadenza ordinaria del MUD.

L’obbligo e le modalità di presentazione del MUD sono state definite per l’anno in corso attraverso il DPCM 30/01/2026 («Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026- MUD» – Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026); tale provvedimento ha definito la scadenza per la presentazione del MUD il giorno 3 luglio 2026.

Cosa succede se presento il MUD dopo il 3 luglio?

La presentazione tardiva del MUD comporta l’applicazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00  purchè il ritardo sia contenuto entro i 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Quindi nel periodo dal 4 luglio fino al 1 settembre 2026 è applicabile questa sanzione amministrativa ridotta.

Oltre tale data la sanzione per ritardata presentazione sarà da € 2.000 a € 10.000.

Quali sono le sanzioni per le altre sezioni del MUD?

Possono essere applicate anche sanzioni accessorie di altro tipo qualora la mancata o ritardata presentazione riguardi altre sezioni del MUD:

  • MUD veicoli fuori uso
  • MUD sezione AEE
  • MUD Consorzi Imballaggi
  • MUD Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane

Si vedano a tal proposito le FAQ disponibili sul sito di EcoCamere.

 

Non farti trovare impreparato: affida ai nostri esperti il tuo MUD!

Se sei in ritardo e non sai come cavartela non aspettare oltre: contatta i nostri uffici per un supporto alla presentazione del MUD.

MUD: ancora in tempo fino al 3 luglio!

Quest’anno il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio 2026.
Affida la tua dichiarazione ambientale a professionisti del settore

Chi è obbligato alla presentazione del MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta un adempimento obbligatorio per numerose imprese ed enti coinvolti nella produzione, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Tra i soggetti interessati rientrano:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese con più di 10 dipendenti che producono specifiche categorie di rifiuti non pericolosi;
  • trasportatori professionali di rifiuti;
  • intermediari e commercianti senza detenzione;
  • impianti di recupero e smaltimento;
  • consorzi e gestori del servizio pubblico.

Evita errori, ritardi e sanzioni

La scadenza del 3 luglio 2026 è stata definita a seguito della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026.

La compilazione del MUD richiede attenzione, verifica puntuale dei registri e corretta gestione dei dati ambientali relativi all’anno 2025, soprattutto perchè quest’anno le registrazioni per molte aziende sono avvenute attraverso supporti diversi: al tradizionale registro cartaceo, si è affiancato il RENTRI.

Affidarsi a professionisti esperti significa:

  • ridurre il rischio di errori nella dichiarazione;
  • rispettare le scadenze previste;
  • avere supporto tecnico e normativo aggiornato;
  • semplificare la gestione documentale aziendale.

Il nostro supporto per il MUD 2026

Novatech offre un servizio completo per la gestione delle pratiche MUD 2026:

✔ verifica documentale
✔ raccolta ed elaborazione dati
✔ compilazione e invio telematico

Non aspettare ulteriormente: prenota la gestione della tua dichiarazione ambientale ed evita le criticità dell’ultimo momento.

Contattaci

Il nostro team è a disposizione per verificare gli obblighi della tua azienda e predisporre correttamente tutta la pratica MUD 2026.

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato.

CONAI: aumento dei contributi plastica dal 1 ottobre 2026.

Sono in arrivo dal 1 ottobre 2026 ulteriori ritocchi in aumento al Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica.

Contributi in continua evoluzione e sistema plastica in crisi.

Così viene giustificato il provvedimento approvato in seno agli organi consortili: “La decisione fa seguito ai costanti aggiornamenti condotti negli ultimi mesi insieme al consorzio COREPLA per valutare l’evoluzione della situazione economica e industriale della filiera del riciclo delle plastiche, in un contesto che continua a essere caratterizzato da volatilità dei mercati, incremento dei costi di gestione e persistenti criticità nel mercato europeo delle materie plastiche riciclate.”

Ne avevamo parlato nel  nostro articolo sul tavolo di crisi sulla plastica.

I nuovi valori del CAC plastica da ottobre 2026.

Ecco i nuovi valori che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2026:

  • fascia A1.1: da 40 €/tonnellata a 51 €/tonnellata;
  • fascia A1.2: da 87 €/tonnellata a 92 €/tonnellata;
  • fascia A2: da 258 €/tonnellata a 264 €/tonnellata;
  • fascia B1.1: da 219 €/tonnellata a 260 €/tonnellata;
  • fascia B1.2: da 228 €/tonnellata a 304 €/tonnellata;
  • fascia B2.1: da 611 €/tonnellata a 639 €/tonnellata;
  • fascia B2.2: da 724 €/tonnellata a 856 €/tonnellata;
  • fascia B2.3: da 785 €/tonnellata a 917 €/tonnellata;
  • fascia C: da 790 €/tonnellata a 922 €/tonnellata.

Le variazioni nelle aliquote per import semplificate.

In conseguenza di tali aumenti, subiranno proporzionali variazioni anche le aliquote relative alle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:

Procedura Dal 1  ottobre 2026
Forfettaria “per tara” – €/t 131,00
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % 0,25
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % 0,11

 

Conosci il nostro servizio di consulenza sul CONAI? Per qualsiasi difficoltà legata all’applicazione delle procedure CONAI, puoi contattarci qui.

Centri raccolta rifiuti urbani: nuova disciplina.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di aggiornare un sistema fermo da oltre 15 anni.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare, puntando non solo sulla raccolta differenziata ma anche sulla prevenzione e sul riuso dei materiali.

Il nuovo decreto per i Centri di Raccolta.

Il nuovo decreto, 26/03/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), sostituisce le precedenti norme e definisce in modo più preciso:

  • caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta;
  • requisiti di gestione e funzionamento;
  • tipologie di rifiuti conferibili;
  • modalità operative e registri di tracciabilità.

Tra le principali novità emerge una maggiore attenzione al riutilizzo dei beni prima che diventino rifiuti.
Il decreto introduce infatti:

  • aree dedicate alla preparazione per il riuso;
  • centri per lo scambio e il riuso;
  • spazi per piccole riparazioni e recupero di oggetti ancora utilizzabili.

L’adeguamento alla nuova disciplina.

Il provvedimento coinvolge direttamente Comuni, enti territoriali e gestori ambientali, che dovranno aggiornare regolamenti e procedure operative.
I centri già esistenti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Leggi il decreto 26 marzo 2026 
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: nuove disposizioni.

L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.

Il nuovo Regolamento per le spedizioni di rifiuti

Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti –  che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.

Le principali novità del nuovo Regolamento per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Tra le principali novità:

  • maggiori controlli sulle spedizioni di rifiuti verso Paesi extra UE;
  • digitalizzazione delle procedure e tracciabilità elettronica dei flussi (vedi sotto piattaforma DIWASS);
  • restrizioni più rigide per l’export verso Paesi non OCSE;
  • nuove misure contro le spedizioni illegali;
  • procedure semplificate per favorire il riciclo all’interno dell’Unione.

Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.

Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.

Il nuovo portale DIWASS e l’obbligo di registrazione per gli operatori.

In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.

Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.

Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.

Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ISO 14001: pubblicata la nuova edizione dello standard di certificazione ambientale.

È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.

Un aggiornamento atteso

La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.

Le principali novità

Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:

  • Maggiore enfasi sul cambiamento climatico: le organizzazioni sono chiamate a valutare in modo più strutturato gli impatti e i rischi legati al climate change, integrandoli nella pianificazione strategica.
  • Approccio basato sul rischio evoluto: viene rafforzata l’integrazione tra rischi ambientali e rischi aziendali complessivi, favorendo decisioni più consapevoli e strategiche.
  • Coinvolgimento degli stakeholder: maggiore attenzione all’identificazione e gestione delle aspettative delle parti interessate, incluse comunità locali e investitori.
  • Integrazione con altri sistemi di gestione: la norma facilita ulteriormente l’allineamento con altri standard ISO, rendendo più efficiente l’implementazione di sistemi integrati.
  • Digitalizzazione e dati: viene riconosciuto il ruolo crescente dei dati e delle tecnologie digitali nel monitoraggio delle performance ambientali.

Impatti per le organizzazioni certificate

Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.

Un’opportunità strategica

L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.

Il supporto offerto da Novatech Srl.

Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!

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