Hai già consultato la nostra guida operativa al RENTRI?
Questa è la versione aggiornata con le ultime novità ed esclusioni.
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Vuoi conoscere le ultime novità sul CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi? Aggiornati con la nuova Guida CONAI edizione 2026.
È disponibile online l’edizione 2026 della Guida CONAI, lo storico documento di riferimento per tutte le aziende tenute alla partecipazione al Consorzio e/o agli adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale sugli imballaggi.
Nelle prime pagine sono riepilogati i principali aggiornamenti e le novità per il 2026.
Il servizio di Novatech per il CONAI.
I nostri esperti si occupano di CONAI da moltissimo tempo, contattaci per ogni informazione o consulenza sulle procedure CONAI.
Leggi la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI – anno 2026.
L’atteso avvio del formulario nella versione digitale nel nuovo regime RENTRI, sta dando luogo, sin dal suo esordio, a disservizi e malfunzionamenti del sistema che si stanno protraendo da diversi giorni.
Con decreto direttoriale vengono definite le modalità da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di mancata connessione internet da parte dell’operatore.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”
Il decreto stabilisce quali sono le misure di emergenza o di mitigazione che gli operatori devono e possono adottare nei casi di mancato funzionamento dei servizi RENTRI.
La possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.
Con le stesse modalità viene segnalato il ripristino delle regolari modalità operative e quindi il decadere delle modalità operative di sicurezza.
Quando il malfunzionamento dipende dal RENTRI si torna temporaneamente al FIR cartaceo, quindi si dovrà emettere il FIR in formato cartaceo, il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta, la gestione delle copie segue la vecchia prassi la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR) in questo caso si prende la stampa del fir digitale (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Attenzione: La data/ora di down sarà pubblicata direttamente dal RENTRI sul portale e avrà valore giuridico.
Come gestire l’xFIR quando non si dispone della connessione internet?
Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato all’utilizzo del RENTRI in quanto non dispone di connessione internet, bisogna utilizzare il formulario cartaceo, con firma a mano e non ci è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
Le istruzioni ministeriali specificano che in tali casi è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la seguente dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione; si dovrà poi compilare il “modulo dichiarazione di indisponibilità temporanea” e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Ancora dubbi sul RENTRI? Contatta i nostri esperti per un supporto e una consulenza.
Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.
Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?
Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.
Operatività dei formulari digitali.
Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.
Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it
A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Cos’è il FIR digitale (xFIR)?
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.
Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.
Perché il FIR diventa digitale?
Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:
Come funziona operativamente il FIR digitale
La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:
Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende
L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:
Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.
Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.
Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:
Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).
Preparati al FIR digitale con Novatech!
Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.
Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!
Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.
Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:
La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:
Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:
Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.
Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:
Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.
Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.
Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.
Ultimi giorni per iscriversi
Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma
Formazione e supporto agli operatori
Esclusioni e modifiche normative
E il MUD?
È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.
La nostra guida operativa al RENTRI
Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?
Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.
Non perderla!
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RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.
Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.
A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:
Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):
FIR digitale e FIR cartaceo
Il supporto di Novatech sul RENTRI.
Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.
I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:
- tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
- consulenza personalizzata per il RENTRI
- formazione sui sistemi di supporto del RENTRI
Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.
Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.
Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.
La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.
La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.
Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.
I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.
La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:
Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.
La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.
Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120
A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.
L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.
L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:
Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.
I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?
Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!
Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.
Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:
Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).
Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
Gestione del parco veicolare
Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.
Nuove istanze dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!