A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.
L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.
L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:
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I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?
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Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.
Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:
Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).
Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
Gestione del parco veicolare
Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.
Nuove istanze dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.
L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .
Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.
Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.
In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.
Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.
La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.
Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.
Nuove categorie di rischio delle infrazioni:
I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).
II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.
III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.
Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).
Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.
Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.
La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.
Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801
Segnaliamo alcuni eventi formativi gratuiti promossi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali aventi ad oggetto il RENTRI e con focus soprattutto
Qui il calendario di tutti gli eventi in programma.
Il Decreto-Legge n. 116 del 2025, denominato “Decreto Terra dei Fuochi”, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, è stato convertito in Legge n. 147/2025, in vigore dal 8 ottobre 2025.
Tra gli obiettivi del provvedimento, di cui avevamo già parlato qui, sono di grande rilievo:
Il decreto, intervenendo nel corpus del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), del Codice Penale, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e della legislazione antimafia, implica un robusto rafforzamento del quadro penale e sanzionatorio nelle violazioni di carattere ambientale.
Il decreto non si limita all’ambito territoriale della “Terra dei Fuochi” – area tra le province di Napoli e Caserta, nota per l’inquinamento causato dall’interramento e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi – bensì produce effetti su scala nazionale, ridefinendo l’approccio del legislatore al contrasto dei crimini ambientali.
In particolare, comporta:
Aggravamento delle pene per traffico illecito di rifiuti, combustione illecita e disastro ambientale: la maggioranza dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico ambientale in materia di rifiuti sono stati trasformati in delitti, alcuni dei quali sono punibili anche a titolo di colpa (nuovo art. 259-ter D. Lgs n 152/06).
GU Serie Generale n. 233 del 07-10-2025
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana
Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.
Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it
Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!
Con affetto,
Il team di Novatech
Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.
Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).
Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.
A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili.
Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)
È applicabile l’accordo multilaterale M366 relativo al trasporto in esenzione ADR delle leghe metalliche.
In seguito alla sottoscrizione da parte della Slovenia dell’accordo multilaterale M366, è possibile il trasporto in esenzione dalla normativa ADR per le leghe metalliche che, secondo il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, sarebbero classificate come sostanze pericolose per l’ambiente.
Come avevamo anticipato (leggi l’articolo), l’Italia ha predisposto un accordo multilaterale, grazie al quale sarà possibile derogare alle regole stringenti per il trasporto in ADR delle leghe metalliche.
Dopo la sottoscrizione da parte della Slovenia, l’accordo M366 è entrato in vigore a partire dall’11 settembre 2025 e con durata fino al 31/08/2027.
L’accordo M366 si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:
≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potranno essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente:
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
Leggi l’accordo Multilaterale M366
Ogni cittadino europeo genera 132 kg di rifiuti alimentari e 12 kg di rifiuti di abbigliamento e calzature all’anno: così risulta secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo.
Nel luglio 2023, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell’UE sui rifiuti, mirata ad integrare provvedimenti in tema di sprechi nel settore alimentare e nel settore del tessile.
Ogni anno, all’interno degli stati dell’UE si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg a persona ogni anno.
Si stima che meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale venga riciclato.
La versione aggiornata della direttiva rifiuti andrà ad introdurre obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030:
Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.
Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.
I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di produzione e penalizzando le pratiche di fast-fashion.
Gli Stati membri avranno 20 mesi dall’entrata in vigore per applicare le norme nella legislazione nazionale.
In Italia è già stata predisposta una bozza di decreto per l’istituzione dell’EPR tessile, analogamente a quanto già in vigore da anni per altri settori (rifiuti di imballaggi, pneumatici, apparecchiature elettriche-elettroniche).
Si prevedono obblighi per produttori, importatori e distributori; sistemi collettivi o individuali di gestione; contributo ambientale; target di raccolta differenziata crescenti nel tempo
fonti: