Dal 16 settembre 2026 sono in vigore nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, all’interno della categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.M. n. 91 del 26/03/2026, con la Deliberazione n. 6/2026 l’A.N.G.A. ridefinisce i requisiti per i responsabili tecnici, le dotazioni necessarie e le modalità di iscrizione.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle nuove iscrizioni e ai rinnovi secondo le tempistiche previste dall’Albo.
La delibera ridefinisce i requisiti per i soggetti che gestiscono i centri di raccolta comunali, con l’obiettivo di uniformare i criteri di iscrizione su tutto il territorio nazionale.
Tra le principali novità:
La delibera sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2017.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il Responsabile Tecnico del centro di raccolta.
La nuova disciplina specifica con maggiore dettaglio i requisiti professionali richiesti e le modalità con cui il Responsabile Tecnico può assumere l’incarico per uno o più centri di raccolta, distinguendo i casi di gestione diretta del Comune e quelli di affidamento a soggetti terzi iscritti all’Albo.
Per molti gestori sarà quindi necessario verificare che l’incarico e i requisiti del Responsabile Tecnico siano coerenti con le nuove disposizioni.
Le nuove regole riguardano:
L’aggiornamento rappresenta un adeguamento importante per tutti i gestori dei centri di raccolta e richiede una verifica preventiva per evitare criticità in fase di rinnovo dell’iscrizione.
Pertanto, è consigliabile verificare fin da subito:
D.M. n. 91 del 26/03/2026 sulla disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)
Dal 16 settembre 2026 è in vigore la nuova UNI EN ISO 9001:2026, la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la qualità, che sostituisce la precedente ISO 9001:2015.
La revisione non cambia l’impostazione di fondo della norma, ma aggiorna il sistema di gestione per renderlo più coerente con l’evoluzione delle organizzazioni e dei mercati.
La nuova edizione della ISO 9001 è caratterizzata in particolare da:
Restano invece centrali i principi già alla base della ISO 9001: orientamento al cliente, approccio per processi, gestione dei rischi, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo.
Resta immutata anche la struttura in dieci capitoli e l’impostazione di alto livello (Annex SL/Harmonised Structure) condivisa con le altre norme di sistema di gestione ISO (come la 14001 e la 45001).
Le organizzazioni già certificate non devono ricostruire da zero il proprio sistema di gestione. È però consigliabile effettuare una gap analysis per verificare quali aspetti del sistema esistente devono essere aggiornati.
La transizione alla nuova norma dovrà essere pianificata e realizzata dalle organizzazioni nell’arco di 3 anni.
Dal 30 settembre 2029, con la fine del periodo di transizione, i certificati rilasciati ai sensi della ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.
La revisione può quindi rappresentare un’occasione per verificare non solo la conformità alla norma, ma anche quanto il sistema qualità sia realmente integrato nella gestione e nelle strategie dell’azienda.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è diventato obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Oltre alla guida al xFIR digitale che abbiamo già messo a disposizione, vogliamo riassumere in modo molto schematico e semplice cosa succede in caso di indisponibilità del RENTRI o di malfunzionamento dei propri sistemi informatici.
Quando il sistema RENTRI va in tilt, viene pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI un avviso con data/ora di inizio del non funzionamento e questo ha valore giuridico per tutti gli operatori coinvolti.
In base a quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 25 del 2025, ecco la procedura di emergenza da adottare se viene emesso l’avviso ufficiale di non funzionamento del RENTRI:
Se la connessione internet dell’operatore è fuori uso, l’allegato 2 del DM 25 del 2025, prevede quanto segue:
1) Impossibilità per produttore/trasportatore di emettere l’xFIR
2) Impossibilità per l’autista di integrare l’xFIR durante il trasporto
3) Impossibilità per il destinatario di completare il formulario all’arrivo
Decreto Direttoriale n. 254/2026 “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale”
Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.
In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.
Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
L’obiettivo del registro è creare un’anagrafe ufficiale dei produttori di imballaggi che operano in ciascuno Stato membro, raccogliendo informazioni quali:
Il PPWR stabilisce inoltre un principio molto importante: la registrazione è nazionale, non europea.
Un produttore dovrà essere registrato in ogni Stato membro nel quale immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato.
L’Italia ha già istituito il RENAP – Registro Nazionale dei Produttori, previsto dall’articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006, come piattaforma nazionale destinata a ospitare i registri EPR delle diverse filiere. Attualmente il RENAP comprende già alcuni registri (AEE, pile e accumulatori, pneumatici), mentre il registro dedicato agli imballaggi è previsto ma non è ancora operativo con modalità di iscrizione definite.
Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.
Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).
È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte
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CONAI |
Registro EPR (PPWR) |
| È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. | È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) |
| Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi | Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR. |
| L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. | L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori. |
| È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. | È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE |
Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.
L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, che aggiorna le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico nell’ambito del RENTRI.
Il provvedimento fornisce indicazioni operative aggiornate in vista del completamento della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce le precedenti istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
Le nuove modalità diventano il riferimento ufficiale per la compilazione dei documenti cartacei e digitali previsti dal sistema RENTRI.
Il decreto non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma aggiorna e chiarisce le istruzioni di compilazione dei modelli, coerentemente alle funzionalità oggi disponibili nel portale RENTRI e negli applicativi disponibili per la gestione del FIR digitale (xFIR).
Tra le principali novità:
L’obiettivo è ridurre gli errori di compilazione e rendere più uniforme la gestione dei documenti da parte di tutti gli operatori della filiera.
Il decreto arriva in un momento particolarmente importante.
Infatti, a partire dal 15 settembre 2026:
In questa tabella riportiamo una sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni obbligatorie con il RENTRI:
Contatti i nostri esperti per una consulenza personalizzata sul RENTRI.
Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).
Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.
Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.
Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.
Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031
Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.
La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.
Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.
È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:
“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.
Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.
I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:
a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.
L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.
Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.
Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.
Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.
L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:
Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.
Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.
Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.
Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:
La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.
Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:
Una breve formazione pratica e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.
Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:
Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.
Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.
1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi
Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.
2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico
Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.
3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI
Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:
Da quando diviene obbligatorio il FIR digitale?
Per i soggetti obbligati, dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità, salvo eccezioni (vedi punto seguente).
Chi userà solo l’xFIR digitale?
In quali casi potrà ancora essere utilizzato il FIR cartaceo?
Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.
Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.
Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.
Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.
Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.
Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?
Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.
Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.
Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.
Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:
Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.
È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.
Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.
Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.
Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.
Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:
Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.
Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).
La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.
Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.
Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:
Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.
Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.
Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.
In sintesi, le azioni prioritarie sono:
Come possiamo aiutarti con il PPWR?
Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).
In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.
La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.
Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:
La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.
Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:
Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.
Le attività consigliate comprendono:
La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.
Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.