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CONAI: è disponibile la nuova guida. Le novità per il 2026.

Vuoi conoscere le ultime novità sul CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi? Aggiornati con la nuova Guida CONAI edizione 2026.

Pubblicata la nuova guida CONAI.

È disponibile online l’edizione 2026 della Guida CONAI, lo storico documento di riferimento per tutte le aziende tenute alla partecipazione al Consorzio e/o agli adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale sugli imballaggi.

Nelle prime pagine sono riepilogati i principali aggiornamenti e le novità per il 2026.

Il servizio di Novatech per il CONAI.

I nostri esperti si occupano di CONAI da moltissimo tempo, contattaci per ogni informazione o consulenza sulle procedure CONAI.

Leggi la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI – anno 2026.

RENTRI: come comportarsi quando non funziona?

L’atteso avvio del formulario nella versione digitale nel nuovo regime RENTRI, sta dando luogo, sin dal suo esordio, a disservizi e malfunzionamenti del sistema che si stanno protraendo da diversi giorni.
Con decreto direttoriale vengono definite le modalità da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di mancata connessione internet da parte dell’operatore.

Il decreto che definisce come comportarsi

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”

Il decreto stabilisce quali sono le misure di emergenza o di mitigazione che gli operatori devono e possono adottare nei casi di mancato funzionamento dei servizi RENTRI.

Da quando si possono adottare le modalità operative alternative?

La possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.

Con le stesse modalità viene segnalato il ripristino delle regolari modalità operative e quindi il decadere delle modalità operative di sicurezza.

Come gestire l’xFIR quando RENTRI non funziona?

Quando il malfunzionamento dipende dal RENTRI si torna temporaneamente al FIR cartaceo, quindi si dovrà emettere il FIR in formato cartaceo, il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta, la gestione delle copie segue la vecchia prassi la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR) in questo caso si prende la stampa del fir digitale (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Attenzione: La data/ora di down sarà pubblicata direttamente dal RENTRI sul portale e avrà valore giuridico.

 Come gestire l’xFIR quando non si dispone della connessione internet?

Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato all’utilizzo del RENTRI in quanto non dispone di connessione internet, bisogna utilizzare il formulario cartaceo, con firma a mano e non ci è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

Le istruzioni ministeriali specificano che in tali casi è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la seguente dicitura:

“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”

Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione; si dovrà poi compilare il “modulo dichiarazione di indisponibilità temporanea e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo  successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

Ancora dubbi sul RENTRI? Contatta i nostri esperti per un supporto e una consulenza.

 

RENTRI: aggiornamento sull’uso del formulario digitale xFIR.

Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.

Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?

Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.

Operatività dei formulari digitali.

Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.

Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it

RENTRI: formulario di trasporto rifiuti digitale, ci siamo!

A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Cos’è il FIR digitale (xFIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.

Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.

Perché il FIR diventa digitale?

Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:

  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti: sarà possibile seguire informaticamente tutto il percorso dei rifiuti ed avere il riferimento di tutti i soggetti coinvolti;
  • Ridurre gli errori di compilazione frequenti nella gestione cartacea;
  • Snellire la gestione documentale, eliminando le copie fisiche e centralizzando la condivisione delle informazioni nel sistema RENTRI;
  • Agevolare le attività di controllo e di statistica da parte delle autorità competenti;
  • Consentire l’interoperabilità dei dati tra operatori e Pubblica Amministrazione.

Come funziona operativamente il FIR digitale

La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:

  • Emissione e vidimazione digitale: il FIR viene creato e vidimato tramite il portale o i servizi del RENTRI;
  • Firme digitali: devono essere apposte in sequenza dal produttore/detentore, dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto, e dal destinatario alla presa in carico del rifiuto;
  • Durante il trasporto: il trasportatore può aggiornare il FIR in caso di soste o trasbordi. Il documento può essere mostrato su dispositivi mobili (smartphone o tablet) o stampato come copia di cortesia (senza valore legale);
  • Conclusione e restituzione dati: il destinatario completa la firma digitale e invia il documento completo al RENTRI entro 2 giorni lavorativi.

Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende

L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti in settori industriali, artigianali o di trattamento di rifiuti;
  • Trasportatori, impianti e altri operatori della filiera che lavorano con produttori obbligati.

Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.

Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.

Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:

  • dotarsi di strumenti digitali e accessi operativi al sistema RENTRI;
  • utilizzare firme digitali valide per tutti i soggetti della filiera;
  • aggiornare procedure interne e formare il personale;
  • verificare che trasportatori e destinatari abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie;
  • organizzare la conservazione digitale a norma del file .xfir per almeno tre anni.

Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).

Preparati al FIR digitale con Novatech!

Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.

Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech  e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!

RENTRI: dalla legge di bilancio alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

I soggetti esclusi dall’obbligo

La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo.

Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e attività affini) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Attenzione alle iscrizioni già effettuate

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

FIR cartaceo: cosa devono fare i produttori non iscritti

Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.

RENTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.

Ultimi giorni per iscriversi

  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si è aperta l’ultima finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.
    Questi soggetti devono completare l’iscrizione entro tale termine e, successivamente, gestire registri di carico/scarico e FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma

  • La piattaforma RENTRI ha ricevuto numerosi aggiornamenti software tra il 2025 e l’inizio del 2026, con focus su:
    • nuova versione dell’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente DEMO) con funzionalità per trasmissione dati, download di file digitale (xFIR) e miglioramenti di sicurezza e usabilità;
    • potenziamento dell’interoperabilità per integrazione con sistemi gestionali aziendali;
    • nuove aree del portale dedicate ai servizi, avvisi e aggiornamenti software

Formazione e supporto agli operatori

  • Continuano ad essere offerti corsi e webinar gratuiti rivolti a imprese, enti e operatori coinvolti nel RENTRI, organizzati con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ecocerved e Unioncamere. Questi eventi illustrano modalità operative, utilizzo dei formulari digitali e aspetti pratici della tracciabilità: li trovi qui.

Esclusioni e modifiche normative

  • La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha aggiornato alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifici soggetti, ridefinendo chi è tenuto ad aderire al registro.
  • il testo aggiornato dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ora prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
    • I consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

    • i produttori di rifiuti che rientrano nelle categorie già esonerate dalla tenuta del registro cronologico ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006. In pratica – se applicabile – tali soggetti non devono iscriversi al RENTRI e possono assolvere gli obblighi di tracciabilità con modalità semplificate alternative (come conservare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti per il periodo previsto).

E il MUD?

È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.

La nostra guida operativa al RENTRI

Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?

Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.

Non perderla!

Non hai ancora risolto tutti i tuoi problemi con il RENTRI? Contattaci e ti aiuteremo con i nostri servizi di consulenza specializzata

RENTRI: le prossime scadenze per la tracciabilità dei rifiuti.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.

Le prossime scadenze di inizio 2026. 

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:

Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):

  • Enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti.

L’entrata in vigore del FIR digitale

  • Il 13 febbraio 2026 è la data di piena entrata in vigore dell’obbligo di FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti). Dopo questa data,  i FIR dovranno essere emessi in formato digitale tramite il RENTRI, salvo alcuni casi che potranno continuare ad utilizzare il FIR cartaceo.

FIR digitale e FIR cartaceo

  • Quando il FIR deve essere sicuramente digitale: tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese o enti “provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”, che hanno più di 10 dipendenti
  • Il FIR cartaceo rimane un’opzione per i soli rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e altre organizzazioni che non ricadono nella categoria sopra (quindi attività diverse da: artigianali, industriali, di trattamento rifiuti) a prescindere dal numero dipendenti, e per le attività artigianali, industriali, di trattamento rifiuti che hanno al massimo 10 dipendenti.

Il supporto di Novatech sul RENTRI.

Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la  gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.

I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:

  • tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
  • consulenza personalizzata per il RENTRI
  • formazione sui sistemi di supporto del RENTRI

Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.

Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.

Responsabile Tecnico Gestione rifiuti: novità e riordino nella nuova Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.

Il ruolo del Responsabile Tecnico 

La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.

Una disciplina più chiara e semplificata

La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.

Legale rappresentante come Responsabile Tecnico.

Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.

I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.

Verifiche di idoneità e aggiornamento

La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:

  • La verifica di aggiornamento quinquennale per i Responsabili Tecnici è stata semplificata: sarà costituita da un unico modulo specialistico, integrato da alcuni quesiti del modulo generale, anziché dai precedenti moduli separati.
  • Per consentire una transizione ordinata verso il nuovo sistema, l’Albo ha pubblicato nuovi quiz aggiornati alle novità normative, che saranno utilizzati a partire dalle sessioni d’esame organizzate dal 14 luglio 2026.

Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.

Entrata in vigore e applicazione

La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.

Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120

RENTRI: al via le iscrizioni del terzo scaglione.

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Chi deve iscriversi nel 3° scaglione del RENTRI.

  • imprese e altri enti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
  • gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa (liberi professionisti e operatori economici autonomi). 

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

Le scadenze da ricordare.

  • periodo di iscrizione al RENTRI: dal 15/12/2025 al 13/02/2026;
  • registro cronologico di carico e scarico: dalla data di iscrizione;
  • FIR digitale: a partire dal 13/02/2026 per tutti i soggetti iscritti (hai già visto  la nostra guida gratuita sul FIR digitale?)
  • trasmissione dei dati: almeno una volta al mese i dati del registro di carico e scarico vanno inviati al RENTRI; i dati dei FIR pericolosi devono essere trasmessi nei tempi stabiliti dai decreti direttoriali.

Modalità di iscrizione e gestione

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.

L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:

  • diritto di segreteria pari a € 10,00 € all’atto dell’iscrizione;
  • contributo annuale € 15,00 primo anno e € 10,00 per gli anni successivi.

Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.

RENTRI: Geolocalizzazione dei mezzi – scadenza il 31 dicembre 2025.

I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?

Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!

Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a  certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

La geolocalizzazione dei mezzi di traporto rifiuti.

Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.

Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:

  • Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
    La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica  dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).

  • Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
    La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

  • Gestione del parco veicolare
    Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.

  • Nuove istanze dal 2026
    A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!

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