Quest’anno il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio 2026.
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Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta un adempimento obbligatorio per numerose imprese ed enti coinvolti nella produzione, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Tra i soggetti interessati rientrano:
La scadenza del 3 luglio 2026 è stata definita a seguito della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026.
La compilazione del MUD richiede attenzione, verifica puntuale dei registri e corretta gestione dei dati ambientali relativi all’anno 2025, soprattutto perchè quest’anno le registrazioni per molte aziende sono avvenute attraverso supporti diversi: al tradizionale registro cartaceo, si è affiancato il RENTRI.
Affidarsi a professionisti esperti significa:
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Sono in arrivo dal 1 ottobre 2026 ulteriori ritocchi in aumento al Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica.
Così viene giustificato il provvedimento approvato in seno agli organi consortili: “La decisione fa seguito ai costanti aggiornamenti condotti negli ultimi mesi insieme al consorzio COREPLA per valutare l’evoluzione della situazione economica e industriale della filiera del riciclo delle plastiche, in un contesto che continua a essere caratterizzato da volatilità dei mercati, incremento dei costi di gestione e persistenti criticità nel mercato europeo delle materie plastiche riciclate.”
Ne avevamo parlato nel nostro articolo sul tavolo di crisi sulla plastica.
Ecco i nuovi valori che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2026:
In conseguenza di tali aumenti, subiranno proporzionali variazioni anche le aliquote relative alle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:
| Procedura | Dal 1 ottobre 2026 |
| Forfettaria “per tara” – €/t | 131,00 |
| Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % | 0,25 |
| Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % | 0,11 |
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di aggiornare un sistema fermo da oltre 15 anni.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare, puntando non solo sulla raccolta differenziata ma anche sulla prevenzione e sul riuso dei materiali.
Il nuovo decreto, 26/03/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), sostituisce le precedenti norme e definisce in modo più preciso:
Tra le principali novità emerge una maggiore attenzione al riutilizzo dei beni prima che diventino rifiuti.
Il decreto introduce infatti:
Il provvedimento coinvolge direttamente Comuni, enti territoriali e gestori ambientali, che dovranno aggiornare regolamenti e procedure operative.
I centri già esistenti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Leggi il decreto 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026
L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.
Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti – che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.
Tra le principali novità:
Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.
Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.
Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.
In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.
Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.
Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.
Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.
La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:
Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.
L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.
Il supporto offerto da Novatech Srl.
Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!
Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.
Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.
Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.
L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:
Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.
Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:
Servizio di consulenza CONAI.
Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI (leggi il nostro articolo in proposito).
L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.
Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.
I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.
Entro il 30 aprile deve essere corrisposto al RENTRI il diritto annuale di iscrizione.
Il contributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione al RENTRI va versato entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione).
Il versamento va effettuato direttamente dalla propria area riservata del RENTRI attraverso il servizio PagoPA (sezione “Pratiche/Contributo annuale”).
Gli importi variano a seconda della categoria e dimensione dell’impresa e sono riferiti a ciascuna unità locale:
Ai soggetti obbligati arriverà direttamente dal RENTRI una PEC di pro-memoria di questa scadenza con brevi istruzioni per procedere al versamento.
È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:
Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.
– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
– Sintesi delle modifiche al MUD
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Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, attuativo del PNRR, prevede una importante semplificazione per le imprese in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni per emissioni/scarichi.
Tale decreto, all’art. 14, semplifica la disciplina delle industrie insalubri escludendo da tale classificazione le imprese autorizzate con provvedimenti di tipo ambientale.
Le nuove norme mirano a ridurre le autorizzazioni comunali, privilegiando il controllo ambientale integrato.
Queste disposizioni, entrate in vigore il 20 febbraio 2026, mirano ad accelerare la realizzazione di progetti del PNRR, semplificando gli iter amministrativi per le imprese.
– DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 – art. 14
– Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026