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MUD 2024: ecco il nuovo modello, in scadenza il 1 luglio.

Come anticipato, è stato di recente approvato il nuovo modello per la presentazione del MUD riferito all’anno 2023, con scadenza per quest’anno al 1 luglio 2024.

Il DPCM n. 52 del 26/01/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, reca il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per il 2024, il quale sostituisce completamente il previgente.

La scadenza del MUD per il 2024.

Il termine per la presentazione del MUD, in accordo con quanto sancito dalla Legge n. 70/1994, essendo stato sostituito il modello di dichiarazione, è stabilito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto, vale a dire il 30 giugno. Essendo il 30 giugno 2024 giorno festivo, il termine, come comunicato dal MASE, è prorogato al 1° luglio 2024.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD avranno quindi un po’ più di tempo rispetto all’ordinaria scadenza del 30 aprile per provvedere all’invio della dichiarazione con le consuete modalità (invio telematico).

Quali le novità per il MUD 2024?

Per la categoria dei produttori di rifiuti speciali non ci sono particolari novità nel nuovo modello del MUD. Le modifiche introdotte riguardano, infatti, i soggetti pubblici (Comuni e altri) che sono soggetti alla presentazione del MUD.

Se vuoi esplorare i contenuti del nuovo modello: visita il sito del MASE  e consulta la sintesi delle modifiche introdotte.

 

Hai bisogno di assistenza per la predisposizione ed invio del MUD 2024?
Contatta il nostro studio per un preventivo e per ogni informazione in proposito.

 

MUD 2024: i soggetti obbligati

Anche quest’anno si avvicina il periodo per la presentazione del MUD, la cui scadenza, per quest’anno, è prorogata al 1 luglio 2024.

Cos’è il MUD

E’ una dichiarazione, il cui contenuto è stato più volte ampliato negli ultimi anni, da presentare annualmente alla Camera di Commercio (per mezzo di un sistema telematico) che riepiloga i rifiuti prodotti, trasportati, gestiti dagli enti e dagli operatori dei settori industriale e artigianale.

Chi sono i soggetti obbligati al MUD

Il MUD si articola in varie sezioni  con contenuti diversi e obbligatori o meno a seconda dei soggetti presi in considerazione.

1. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Rifiuti” ?
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
2. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Veicoli Fuori Uso” ?
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Imballaggi” ?
  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.
4. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione” ?
  • Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).
5. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”?
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.
6. Chi deve presentare la sezione “Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” ?
  • Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro delle  Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Hai bisogno di aiuto nella compilazione ed invio del MUD?

Contatta i nostri uffici per un preventivo e per sapere quali documenti preparare.

COVID: come vanno smaltiti i gel lavamani scaduti?

I gel disinfettanti sono, ancora oggi, una presenza costante nelle nostre aziende.

Le scuole e altri enti, ad esempio, hanno i magazzini pieni di scatoloni di questi prodotti a base alcolica.

Come tutti i rifiuti a  base organica, questo tipo di presidio medico-chirurgico ha una scadenza e occorre gestire il suo smaltimento nel modo più aderente alla legislazione attuale.

Novatech supporta la gestione di questo rifiuto nel modo più veloce ed efficiente possibile.

Novatech come Partner Affidabile per lo Smaltimento dei Rifiuti (gel lavamani)

Lo smaltimento di tali presidi medici scaduti va svolto nella piena conformità alle normative vigenti, essendo classificabili come rifiuti speciali con codice CER 160305.

Ad esempio, nel caso di un’azienda, una scuola o altro ente che necessita lo smaltimento di tali detergenti e gel disinfettanti in scadenza (o già scaduti), Novatech si occupa di organizzare tutto il processo: dal confezionamento ed etichettatura degli scatoloni, al trasporto e fino allo smaltimento secondo i termini di legge.

Novatech offre una gestione completa che comprende l’imballaggio, il trasporto e lo smaltimento nel rispetto della legislazione.
Contattaci per conoscere meglio questo servizio.

F-gas: nuove regole restrittive da marzo 2024.

Un Regolamento Europeo introduce una disciplina aggiornata che impone restrizioni e divieti di utilizzo di gas fluorurati con effetto serra a partire dall’11 marzo 2024.

Il nuovo regolamento UE sui gas effetto serra e i suoi obbiettivi.

Non è una novità che misure di sempre maggior restrizione verranno messe in campo per limitare la dispersione nell’atmosfera di gas lesivi dello strato di ozono e che contribuiscono all’effetto serra.

Il nuovo Regolamento UE n. 2024/573 del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050.

Gli effetti della sua applicazione saranno l’eliminazione di 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente entro il 2050 (pari alle emissioni annue di Francia e Belgio).

Le misura previste dal nuovo regolamento. 

Il Regolamento – in quanto tale di diretta applicazione negli Stati membri – comprende un pacchetto di  divieti e limitazioni, nonchè ulteriori obblighi di formazione e certificazione delle imprese.

E’ previsto anche l’inserimento di questa tematica nel meccanismo del cosiddetto “whistle-blowing” con lo scopo di tutelare i lavoratori che sono venuti a conoscenza di violazioni nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative.

I principali effetti del Regolamento saranno:

  • eliminazione dell’utilizzo di idrofluorocarburi (HFC), entro il 2050; e comunque di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima (es pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario);
  • riduzione delle emissioni di gas fluorurati e sostanze lesive dell’ozono dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione
  • esclusione dalle esportazioni delle apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale

 

Leggi il REGOLAMENTO (UE) 2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

UFI: aggiornamenti su notifiche per sostanze pericolose

Come già anticipato  (leggi il nostro articolo), a partire dal 1 gennaio 2024 l’obbligo della notifica UFI al Centro Antiveleni, diviene operativo anche per le miscele destinate esclusivamente ad un uso industriale.

Notifica UFI: di cosa si tratta?

A partire dal 2021 è entrato in vigore l’obbligo della cosiddetta notifica UFI (Unique Formula Identifier) o notifica PCN (Poison Centres Notification) all’Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) per le miscele pericolose immesse sul mercato destinate ad uso professionale e da parte dei consumatori, come stabilito dal Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).

Per le miscele pericolose notificate dovrà essere stampato sull’etichetta un codice identificativo, in sigla codice UFI – Unique Formula Identifier (codice alfanumerico di 16 caratteri e il corrispondente codice a barre).

Dal codice UFI i centri antiveleni potranno ottenere alle informazioni necessarie sulla composizione della miscela per poter intervenire in caso di emergenza.

È obbligatorio fare la notifica UFI per prodotti classificati come suscettibili di provocare pericoli fisici o per la salute ai sensi del regolamento dell’UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio – Regolamento (UE) 1272/2008 CLP (Allegato VIII).

La novità del 1 gennaio 2024

A partire dall’inizio di quest’anno la notifica al centro antiveleni diviene obbligatoria anche per le miscele pericolose destinate ad uso esclusivo industriale così come l’obbligo di stampa dell’UFI in etichetta, prima dell’immissione sul mercato.

Hai bisogno di supporto per la notifica UFI? Per ogni informazione contatta il nostro servizio di consulenza per le sostanze pericolose.

IMDG: entrato in vigore il codice aggiornato

Segnaliamo che, a partire dal 1 gennaio 2024, è entrata in vigore la versione aggiornata del Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) n. 41/2022.

Si tratta di un codice tecnico legato alla sicurezza della navigazione in caso di trasporto di merci pericolose in colli; viene aggiornato ogni due anni ed è applicabile in forma volontaria il primo anno dopo la pubblicazione della nuova edizione (2023), mentre diventa applicabile obbligatoriamente nel secondo anno di entrata in vigore (2024).

Il suo contenuto è volto a disciplinare:

  • il trasporto in sicurezza delle merci pericolose via mare
  • i criteri di classificazione delle merci pericolose,
  • la modalità di compilazione del documento di trasporto (Multimodal Dangerous Goods Form)
  • le modalità di imballaggio
  • le condizioni per il trasporto delle merci alla rinfusa o in cisterna
  • la segnalazione dei colli e delle unità di trasporto
  • le modalità di redazione della documentazione per il trasporto (Multimodal Dangerous Goods Form)
  • la tipologia di cisterne e unità di trasporto del carico per il trasporto via mare e altro

 

Novatech è in grado di fornire la consulenza necessario per il trasporto marittimo di merci pericolose secondo la vigente disciplina. Contatta i nostri tecnici.

CONAI per il 2024: pubblicata la nuova guida.

E’ stata pubblicata  nel mese di gennaio l’edizione aggiornata della guida CONAI all’applicazione del contributo ambientale.

Il manuale ripropone, in forma revisionata, le procedure per il corretto assolvimento degli obblighi inerenti l’appartenenza al Consorzio Nazionale Imballaggi e riepiloga le novità che avranno effetto nel 2024.

Le variazioni nei contributi ambientali CONAI

Quest’anno i valori dei contributi ambientali vengono rivisti al rialzo.

Gli annunciati aumenti su plastica, alluminio e carta avranno effetto dal 1 aprile 2024 (in questo articolo trovi tutte le variazioni del Contributo Ambientale CONAI per il 2024).

Il legno ha subito, invece, una variazione al ribasso dal 1 gennaio 2024 passando da 8 a 7 euro/ton.

Anche le bioplastiche, dal 1 aprile 2024, beneficeranno di una riduzione da 170 e 130 euro/ton.

Alcune variazioni nelle procedure.

L’impianto delle procedure è sostanzialmente confermato.

Ci sono alcune particolari estensioni o agevolazioni per casi molto specifici dettagliati in guida.

Leggi la Guida CONAI 2024.

I consulenti Novatech sono a servizio delle imprese negli adempimenti CONAI: contattaci per una consulenza o formazione sulle procedure.

 

Le novità di fine anno: plastic tax, RENTRI

 

  • Nella bozza della legge di bilancio è prevista l’ennesima proroga della plastic tax: la tassa sui manufatti di plastica monouso, dovrebbe ora vedere la luce dal 1 luglio 2024.
    La plastic tax è l’imposta sui manufatti in plastica monouso; colpisce il consumo dei Macsi (i manufatti in plastica con singolo impiego) realizzati usando, anche parzialmente, materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce.

  • Pubblicate le istruzioni per la compilazione del registro di carico scarico dei rifiuti e formulario con il RENTRI: i decreti sono disponibili sul sito ministeriale: www.rentri.gov.it.
    I nuovi modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili,  a decorrere dal 13 febbraio 2025.
    L’applicabilità del RENTRI, invece, è scaglionata a seconda delle dimensioni aziendali ed attività svolta (leggi l’articolo).

CBAM: cos’è il nuovo Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere.

CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”) è il cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, una misura di carattere fiscale introdotta dalla UE, all’interno del Green Deal europeo, che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A cosa serve il meccanismo CBAM?

Il CBAM è stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023.

Il nuovo tributo ambientale vuole garantire che le azioni di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano rese vane da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini (riferibile alle merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea).

Il meccanismo CBAM comporta, quindi,  l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori dell’unione nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il CBAM mira a contrastare il dumping ambientale e la rilocalizzazione delle produzioni ad alta intensità di carbonio in Paesi dove non vigono politiche di decarbonizzazione.

Attualmente le merci sulle quali incide sono:

  • prodotti in ghisa, ferro, acciaio, alluminio;
  • cemento e prodotti in cemento;
  • fertilizzanti minerali e chimici;
  • energia elettrica e idrogeno.

Le fasi di applicazione del meccanismo.

Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

CONAI: con il nuovo anno aumenti su alluminio, carta e plastica.

Il nuovo anno, porta nuovi aumenti sui contributi CONAI: alluminio, carta e plastica i materiali interessati.

I motivi degli aumenti.

CONAI rende noto che, a seguito di una serie di rialzi dei costi legati alla raccolta dei rifiuti di
imballaggio, in un quadro di generale inflazione, e alla contestuale riduzione dei ricavi della vendita di
imballaggi post-consumo, è necessario deliberare degli aumenti sui contributi per la raccolta degli imballaggi in alluminio, carta e plastica.

Di quanto aumentano i contributi.

Gli aumenti avranno effetto a partire dal 1 aprile 2024.

Il contributo per gli imballaggi in alluminio passerà da 7 euro/tonnellata a 12 euro/tonnellata.

Gli aumenti del contributo sugli imballaggi di carta, sono così schematizzati:

Ed infine, questi gli aumenti deliberati sugli imballaggi in plastica:

Bioplastiche e legno: contributi ridotti.

BIOREPACK, il Consorzio che gestisce la raccolta degli imballaggi in bio-plastiche, ha, invece, deliberato  una riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica compostabile.

Il contributo per gli imballaggi in bioplastica compostabile passerà da 170 euro/tonnellata a 130 euro/tonnellata.

Resta, inoltre, confermata dal 1° gennaio 2024 la riduzione del CAC per gli imballaggi in legno da 8
euro/tonnellata a 7 euro/tonnellata, già annunciata la scorsa estate.

www.conai.org

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