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Archivio per Categoria In Evidenza

ADR: novità per i controlli su strada per trasporto di merci pericolose.

La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.

Le principali novità per i trasporti su strada in ADR.

  • Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.

  • Nuove categorie di rischio delle infrazioni:

    • I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).

    • II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.

    • III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.

  • Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).

  • Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.

  • Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.

La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.

Le scadenze della nuova Direttiva.

  • Entrata in vigore: 2 novembre 2025
  • Recepimento nazionale entro: 23 giugno 2026
  • Applicazione effettiva: dal 24 giugno 2026

Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801

RENTRI: formazione gratuita in vista del FIR digitale.

Segnaliamo alcuni eventi formativi gratuiti promossi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali aventi ad oggetto il RENTRI e con focus soprattutto

  • sull’avvio del sistema di gestione digitale del FIR – formulario di trasporto rifiuti che avrà luogo a partire dal 13 febbraio 2026.
  • sull’iscrizione al RENTRI da parte del terzo scaglione di soggetti obbligati dal 15 dicembre 2025.

Qui il calendario di tutti gli eventi in programma.

Decreto “terra dei fuochi”: è legge.

Il Decreto-Legge n. 116 del 2025, denominato Decreto Terra dei Fuochi, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, è  stato convertito in Legge n. 147/2025, in vigore dal 8 ottobre 2025.

 

Obiettivi principali

Tra gli obiettivi del provvedimento, di cui avevamo già parlato qui,  sono di grande rilievo:

  • l’intento di rafforzare la lotta contro la gestione illegale dei rifiuti e i roghi tossici.
  • la necessità di accelerare le bonifiche ambientali e la rimozione dei rifiuti abbandonati.
  • il recepimento delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per inadempienze nella tutela sanitaria e ambientale del territorio, proprio con riferimento ai trascorsi relativi alla cosiddetta terra dei fuochi.

Disposizioni e novità normative

Il decreto, intervenendo nel corpus del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), del Codice Penale, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e della legislazione antimafia, implica un robusto rafforzamento del quadro penale e sanzionatorio nelle violazioni di carattere ambientale.

Il decreto non si limita all’ambito territoriale della “Terra dei Fuochi” – area tra le province di Napoli e Caserta, nota per l’inquinamento causato dall’interramento e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi – bensì produce effetti su scala nazionale, ridefinendo l’approccio del legislatore al contrasto dei crimini ambientali.

In particolare, comporta:

  • Introduzione di nuove fattispecie di reato in materia di abbandono di rifiuti:
    • Rifiuti non pericolosi;
    • Rifiuti non pericolosi in circostanze aggravate;
    • Rifiuti pericolosi.
  • Aggravamento delle pene per traffico illecito di rifiuti, combustione illecita e disastro ambientale: la maggioranza dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico ambientale in materia di rifiuti sono stati trasformati in delitti, alcuni dei quali sono punibili anche a titolo di colpa (nuovo art. 259-ter D. Lgs n 152/06).

  • Possibilità di arresto in flagranza differita per reati ambientali gravi.
  • Estensione delle sanzioni accessorie: sospensione patente, fermo amministrativo del veicolo, esclusione dall’Albo Gestori Ambientali.

 

GU Serie Generale n. 233 del 07-10-2025

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

 

 

Novatech sponsor de “L’Impresa della Bellezza”, Vigonza 11-12 ottobre 2025

Cari amici di Novatech,

Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana

L’Impresa della Bellezza

Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.

Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it

Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!

Con affetto,
Il team di Novatech

Novatech certificata nella filiera dei biocombustibili sostenibili.

Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.

Novatech intermediario nella filiera dei biocarburanti sostenibili.

Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).

Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.

La certificazione di prodotto conseguita da Novatech.

A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema  “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili. 

Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)

ADR: approvato l’accordo multilaterale M366 sulle leghe metalliche contenenti piombo.

È applicabile l’accordo multilaterale M366 relativo al trasporto in esenzione ADR delle leghe metalliche.

L’accordo multilaterale M366

In seguito alla sottoscrizione da parte della Slovenia dell’accordo multilaterale M366, è possibile il trasporto in esenzione dalla normativa ADR per le leghe metalliche che, secondo il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, sarebbero classificate come sostanze pericolose per l’ambiente.

Come avevamo anticipato (leggi l’articolo), l’Italia ha predisposto un accordo multilaterale, grazie al quale sarà possibile derogare alle regole stringenti per il trasporto in ADR delle leghe metalliche.
Dopo la sottoscrizione da parte della Slovenia, l’accordo M366 è entrato in vigore a partire dall’11 settembre 2025 e con durata fino al 31/08/2027.

Le condizioni per la deroga

L’accordo M366 si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potranno essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente:

  • non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  • le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  • sono trasportate:
    – in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
    – alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2,
    VC1, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati,
    VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

Leggi l’accordo Multilaterale M366

Regolamento UE su rifiuti tessili e alimentari.

Ogni cittadino europeo genera 132 kg di rifiuti alimentari e 12 kg di rifiuti di abbigliamento e calzature all’anno: così risulta secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo.

I dati europei sui rifiuti alimentari e tessili.

Nel luglio 2023, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell’UE sui rifiuti, mirata ad integrare provvedimenti in tema di sprechi nel settore alimentare e nel settore del tessile.

Ogni anno, all’interno degli stati dell’UE si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg a persona ogni anno.
Si stima che meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale venga riciclato.

I nuovi obiettivi UE contro gli sprechi alimentari.

La versione aggiornata della direttiva rifiuti andrà ad introdurre obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030:

  • obiettivo di riduzione del  10% per il settore della produzione e della trasformazione alimentare
  • obiettivo di riduzione del 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici.

Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.

Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.

In arrivo un nuovo sistema EPR per il settore tessile.

I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di produzione e penalizzando le pratiche di fast-fashion.

Gli Stati membri avranno 20 mesi dall’entrata in vigore per applicare le norme nella legislazione nazionale.

In Italia è già stata predisposta una bozza di decreto per l’istituzione dell’EPR tessile, analogamente a quanto già in vigore da anni per altri settori (rifiuti di imballaggi, pneumatici, apparecchiature elettriche-elettroniche).
Si prevedono obblighi per produttori, importatori e distributori; sistemi collettivi o individuali di gestione; contributo ambientale; target di raccolta differenziata crescenti nel tempo

fonti:

CONAI: guida alle nuove fasce contributive carta.

Gli imballaggi di carta hanno già subito a partire dal 1 luglio 2025 una importante novità legata all’applicazione delle nuove fasce contributive. A partire dal 1° ottobre 2025 il valore base del CAC per la carta si ridurrà da 65,00 €/t a 45,00 €/t.

Il CONAI ha predisposto e presentato un documento contenente le Linee Guida operative che ci aiutano a comprendere meglio le novità.

Le nuove fasce contributive degli imballaggi compositi a base cellulosica.

A partire dal 1° luglio 2025, è divenuto effettivo il sistema di diversificazione del contributo ambientale CONAI basato su otto fasce contributive per gli imballaggi in carta (ne avevamo parlato qui).

La prima fascia resta dedicata agli imballaggi monomateriale ed è quella che vedrà una riduzione del valore del CAC da 65,00 €/t a 45,00 €/t a partire dal ° ottobre 2025.

Lo stesso valore è riferibile alla seconda fascia, relativa agli imballaggi in carta compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

Gli imballaggi compositi in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio sono classificati come di tipo B.

All’interno di questa fascia vi è una ulteriore distinzione tra:

  • compositi certificati B Aticelca® 501 (B1)
  • compositi  non certificati (B2).

La fascia 4 resta dedicata ai CPL.

Anche all’interno della fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale, vi è uno sdoppiamneto:

  • compositi certificati C1 quelli certificati C Aticelca® 501
  • compositi  C2 quelli non certificati.

Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

Le Linee Guida Operative di CONAI.

All’interno delle Linee Guida è presente un approfondimento sulla valutazione di riciclabilità Aticelca 501, necessaria per usufruire delle nuove agevolazioni contributive per gli imballaggi compositi di tipo B1 e C1 (certificati).

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Rifiuti: inasprite le sanzioni con il decreto “Terra dei fuochi”.

Un’importante “stretta” con conseguenze anche penali è stata introdotta con il Decreto-Legge n. 116/2025 (c.d. “Terra dei Fuochi”) in varie fattispecie previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n 152/06 in materie di gestione di rifiuti.

Una riforma a contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti.

La riforma, nata per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ma vigente su tutto il territorio nazionale, modifica il D.Lgs. 152/2006, introducendo nuovi reati e inasprendo le norme su gestione, abbandono e combustione illecita dei rifiuti.

Vengono apportate modifiche anche nel corpo del D.Lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie che danno luogo ai reati-presupposto  ed introducendo per i soggetti giuridici obblighi di vigilanza più stringenti e sanzioni più severe.

Anche per le violazioni connesse alle attività soggette all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono previste conseguenze molto gravi quali sospensione della patente, fermo dei veicoli, esclusione dall’Albo stesso.

Le sanzioni e i reati per la gestione illecita dei rifiuti.

Diverse misure di inasprimento fanno riferimento ai reati di gestione illecita e combustione di rifiuti.

Ci sembra, tuttavia, degno di sottolineatura quanto previsto con riferimento alle sanzioni inerenti la presentazione del MUD e la tenuta di registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti.

  • La mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi, passa da una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 euro ad una compresa tra 4.000 e 20.000 euro.
  • Per violazioni inerenti l’attività di trasporto rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi; viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi. È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
  • Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con certificati di analisi falsi o riportanti false informazioni, è previsto un periodo di reclusione compreso tra 1 e 3 anni.

 

GU Serie Generale n. 183 del 08-08-2025
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

ADR: accordo multilaterale M366 esenzione per leghe contenenti piombo.

Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
L’accordo è stato pubblicato nel sito dell’UNECE ed è in attesa della sottoscrizione di almeno un altro Paese aderente all’accordo ADR per entrare in vigore.

Leghe metalliche pericolose per l’ambiente e soggette all’ADR

A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.

Le esenzioni previste dall’accordo Multilaterale M366

Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

  • ≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
  • ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potrebbero essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  2. le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  3. sono trasportate:
    – in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
    – alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2,
    VC1il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati,
    VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

In caso di approvazione dell’accordo multilaterale, la relativa scadenza sarà il 31/08/2027.

Leggi l’accordo Multilaterale M366

 

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