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MUD: ancora in tempo fino al 3 luglio!

Quest’anno il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio 2026.
Affida la tua dichiarazione ambientale a professionisti del settore

Chi è obbligato alla presentazione del MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta un adempimento obbligatorio per numerose imprese ed enti coinvolti nella produzione, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Tra i soggetti interessati rientrano:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese con più di 10 dipendenti che producono specifiche categorie di rifiuti non pericolosi;
  • trasportatori professionali di rifiuti;
  • intermediari e commercianti senza detenzione;
  • impianti di recupero e smaltimento;
  • consorzi e gestori del servizio pubblico.

Evita errori, ritardi e sanzioni

La scadenza del 3 luglio 2026 è stata definita a seguito della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026.

La compilazione del MUD richiede attenzione, verifica puntuale dei registri e corretta gestione dei dati ambientali relativi all’anno 2025, soprattutto perchè quest’anno le registrazioni per molte aziende sono avvenute attraverso supporti diversi: al tradizionale registro cartaceo, si è affiancato il RENTRI.

Affidarsi a professionisti esperti significa:

  • ridurre il rischio di errori nella dichiarazione;
  • rispettare le scadenze previste;
  • avere supporto tecnico e normativo aggiornato;
  • semplificare la gestione documentale aziendale.

Il nostro supporto per il MUD 2026

Novatech offre un servizio completo per la gestione delle pratiche MUD 2026:

✔ verifica documentale
✔ raccolta ed elaborazione dati
✔ compilazione e invio telematico

Non aspettare ulteriormente: prenota la gestione della tua dichiarazione ambientale ed evita le criticità dell’ultimo momento.

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Il nostro team è a disposizione per verificare gli obblighi della tua azienda e predisporre correttamente tutta la pratica MUD 2026.

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato.

CONAI: aumento dei contributi plastica dal 1 ottobre 2026.

Sono in arrivo dal 1 ottobre 2026 ulteriori ritocchi in aumento al Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica.

Contributi in continua evoluzione e sistema plastica in crisi.

Così viene giustificato il provvedimento approvato in seno agli organi consortili: “La decisione fa seguito ai costanti aggiornamenti condotti negli ultimi mesi insieme al consorzio COREPLA per valutare l’evoluzione della situazione economica e industriale della filiera del riciclo delle plastiche, in un contesto che continua a essere caratterizzato da volatilità dei mercati, incremento dei costi di gestione e persistenti criticità nel mercato europeo delle materie plastiche riciclate.”

Ne avevamo parlato nel  nostro articolo sul tavolo di crisi sulla plastica.

I nuovi valori del CAC plastica da ottobre 2026.

Ecco i nuovi valori che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2026:

  • fascia A1.1: da 40 €/tonnellata a 51 €/tonnellata;
  • fascia A1.2: da 87 €/tonnellata a 92 €/tonnellata;
  • fascia A2: da 258 €/tonnellata a 264 €/tonnellata;
  • fascia B1.1: da 219 €/tonnellata a 260 €/tonnellata;
  • fascia B1.2: da 228 €/tonnellata a 304 €/tonnellata;
  • fascia B2.1: da 611 €/tonnellata a 639 €/tonnellata;
  • fascia B2.2: da 724 €/tonnellata a 856 €/tonnellata;
  • fascia B2.3: da 785 €/tonnellata a 917 €/tonnellata;
  • fascia C: da 790 €/tonnellata a 922 €/tonnellata.

Le variazioni nelle aliquote per import semplificate.

In conseguenza di tali aumenti, subiranno proporzionali variazioni anche le aliquote relative alle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:

Procedura Dal 1  ottobre 2026
Forfettaria “per tara” – €/t 131,00
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % 0,25
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % 0,11

 

Conosci il nostro servizio di consulenza sul CONAI? Per qualsiasi difficoltà legata all’applicazione delle procedure CONAI, puoi contattarci qui.

Centri raccolta rifiuti urbani: nuova disciplina.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di aggiornare un sistema fermo da oltre 15 anni.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare, puntando non solo sulla raccolta differenziata ma anche sulla prevenzione e sul riuso dei materiali.

Il nuovo decreto per i Centri di Raccolta.

Il nuovo decreto, 26/03/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), sostituisce le precedenti norme e definisce in modo più preciso:

  • caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta;
  • requisiti di gestione e funzionamento;
  • tipologie di rifiuti conferibili;
  • modalità operative e registri di tracciabilità.

Tra le principali novità emerge una maggiore attenzione al riutilizzo dei beni prima che diventino rifiuti.
Il decreto introduce infatti:

  • aree dedicate alla preparazione per il riuso;
  • centri per lo scambio e il riuso;
  • spazi per piccole riparazioni e recupero di oggetti ancora utilizzabili.

L’adeguamento alla nuova disciplina.

Il provvedimento coinvolge direttamente Comuni, enti territoriali e gestori ambientali, che dovranno aggiornare regolamenti e procedure operative.
I centri già esistenti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Leggi il decreto 26 marzo 2026 
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: nuove disposizioni.

L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.

Il nuovo Regolamento per le spedizioni di rifiuti

Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti –  che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.

Le principali novità del nuovo Regolamento per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Tra le principali novità:

  • maggiori controlli sulle spedizioni di rifiuti verso Paesi extra UE;
  • digitalizzazione delle procedure e tracciabilità elettronica dei flussi (vedi sotto piattaforma DIWASS);
  • restrizioni più rigide per l’export verso Paesi non OCSE;
  • nuove misure contro le spedizioni illegali;
  • procedure semplificate per favorire il riciclo all’interno dell’Unione.

Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.

Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.

Il nuovo portale DIWASS e l’obbligo di registrazione per gli operatori.

In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.

Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.

Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.

Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ISO 14001: pubblicata la nuova edizione dello standard di certificazione ambientale.

È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.

Un aggiornamento atteso

La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.

Le principali novità

Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:

  • Maggiore enfasi sul cambiamento climatico: le organizzazioni sono chiamate a valutare in modo più strutturato gli impatti e i rischi legati al climate change, integrandoli nella pianificazione strategica.
  • Approccio basato sul rischio evoluto: viene rafforzata l’integrazione tra rischi ambientali e rischi aziendali complessivi, favorendo decisioni più consapevoli e strategiche.
  • Coinvolgimento degli stakeholder: maggiore attenzione all’identificazione e gestione delle aspettative delle parti interessate, incluse comunità locali e investitori.
  • Integrazione con altri sistemi di gestione: la norma facilita ulteriormente l’allineamento con altri standard ISO, rendendo più efficiente l’implementazione di sistemi integrati.
  • Digitalizzazione e dati: viene riconosciuto il ruolo crescente dei dati e delle tecnologie digitali nel monitoraggio delle performance ambientali.

Impatti per le organizzazioni certificate

Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.

Un’opportunità strategica

L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.

Il supporto offerto da Novatech Srl.

Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!

CONAI: le capsule di caffe e tè diventano imballaggi

Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.

Assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI anche se “pieni”.

Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.

L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:

  • se in alluminio: CAC alluminio pari a € 12/tonn fino a settembre 2026, per poi essere assoggettati ad un extra-CAC pari a € 108,00/tonn a partire dal 1 ottobre 2026 per un totale di € 120,00/tonn
  • se in carta: rientreranno nella fascia 1 “monomateriali” o nelle altre fasce se in materiali compositi, secondo le vigenti regole
  • se in plastica: si applicherà la fascia B2.3 se monomateriali oppure la fascia C se poliaccoppiati a prevalenza plastica
  • se in plastica biodegradabile-biocompostabile: è necessaria la conformità alla norma EN 13432 per essere assoggettati al contributo previsto per questa tipologia di materiale.

Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.

Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:

  • le capsule, cialde, bustine andranno etichettate, in base al materiale di cui sono costituite, con le codifiche della Decisione 129/97/CE
  • sarà necessario indicare la frazione di raccolta differenziata ove conferirle (in caso di imballaggi destinati al settore domestico)
  • se presenti componenti separabili manualmente: andranno etichettata a sè
  • è possibile ricorrere all’utilizzo dei canali digitali per veicolare le informazioni di etichettatura (QR-code, codice a barre, link a sito web)

 

Servizio di consulenza CONAI.

Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.

 

ANGA: geolocalizzazione dei veicoli, precisazioni per gli iscritti al RENTRI.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI  (leggi il nostro articolo in proposito).

L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.

Istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Cancellazione d’ufficio

A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

 

RENTRI: versamento diritti annuali di iscrizione entro il 30 aprile 2026.

Entro il 30 aprile deve essere corrisposto al RENTRI il diritto annuale di iscrizione.

La scadenza per il versamento del diritto annuale di iscrizione al RENTRI

Il contributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione al RENTRI va versato entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione).
Il versamento va effettuato direttamente dalla propria area riservata del RENTRI attraverso il servizio PagoPA (sezione “Pratiche/Contributo annuale”).

Quali sono gli importi da versare?

Gli importi variano a seconda della categoria e dimensione dell’impresa e sono riferiti a ciascuna unità locale:

  • 60 euro per ogni unità locale:
    • per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
      trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Ai soggetti obbligati arriverà direttamente dal RENTRI una PEC di pro-memoria di questa scadenza con brevi istruzioni per procedere al versamento.

Pagina del RENTRI su versamento diritti annuali

MUD 2026: la scadenza è il 3 luglio.

È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

Quali sono i tipi di comunicazione inclusi nel MUD?

  • Rifiuti
  • Rifiuti Semplificata
  • Veicoli Fuori Uso
  • Imballaggi
  • RAEE
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD – Rifiuti?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e  dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Chi sono i soggetti esclusi dal MUD?

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006,
  • nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Come gestire il MUD per chi è iscritto al RENTRI?

Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.

– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

Sintesi delle modifiche al MUD

Anche quest’anno devi presentare il MUD per la tua azienda?

Non stressarti: affidati agli esperti di Novatech!
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Industrie insalubri: importante semplificazione per le aziende in AIA e AUA.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, attuativo del PNRR, prevede una importante semplificazione per le imprese  in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni per emissioni/scarichi.

Tale decreto, all’art. 14, semplifica la disciplina delle industrie insalubri escludendo da tale classificazione le imprese autorizzate con provvedimenti di tipo ambientale.
Le nuove norme mirano a ridurre le autorizzazioni comunali, privilegiando il controllo ambientale integrato.

Novità principali del DL 19/2026.
  • Le attività produttive con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o titoli simili non sono più classificate come industrie insalubri, eliminando la necessità di procedure differenziate ex art. 216 TULS.
  • Viene limitato il potere di intervento dei Comuni e delle ASL, poiché il controllo ambientale si sostituisce alla valutazione sanitaria classica, specialmente per impianti complessi o soggetti ad AUA.

Queste disposizioni, entrate in vigore il 20 febbraio 2026, mirano ad accelerare la realizzazione di progetti del PNRR, semplificando gli iter amministrativi per le imprese.

–      DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 – art. 14

–        Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026

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