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Centri di raccolta: le nuove regole per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Dal 16 settembre 2026 sono in vigore nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, all’interno della categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.M. n. 91 del 26/03/2026, con la Deliberazione n. 6/2026 l’A.N.G.A. ridefinisce i requisiti per i responsabili tecnici, le dotazioni necessarie  e le modalità di iscrizione.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle nuove iscrizioni e ai rinnovi secondo le tempistiche previste dall’Albo.

Cosa cambia

La delibera ridefinisce i requisiti per i soggetti che gestiscono i centri di raccolta comunali, con l’obiettivo di uniformare i criteri di iscrizione su tutto il territorio nazionale.

Tra le principali novità:

  • aggiornamento dei requisiti per l’iscrizione in Categoria 1;
  • nuove regole per la nomina del Responsabile Tecnico;
  • definizione delle dotazioni minime di personale e delle competenze richieste;
  • revisione della documentazione da presentare per l’iscrizione, il rinnovo e le variazioni.

La delibera sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2017.

Il Responsabile Tecnico assume un ruolo centrale

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il Responsabile Tecnico del centro di raccolta.

La nuova disciplina specifica con maggiore dettaglio i requisiti professionali richiesti e le modalità con cui il Responsabile Tecnico può assumere l’incarico per uno o più centri di raccolta, distinguendo i casi di gestione diretta del Comune e quelli di affidamento a soggetti terzi iscritti all’Albo.

Per molti gestori sarà quindi necessario verificare che l’incarico e i requisiti del Responsabile Tecnico siano coerenti con le nuove disposizioni.

Chi è interessato

Le nuove regole riguardano:

  • Comuni che gestiscono direttamente i centri di raccolta;
  • aziende affidatarie del servizio di gestione dei centri di raccolta;
  • soggetti che richiedono una nuova iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione in Categoria 1.

Cosa devono fare le imprese

L’aggiornamento rappresenta un adeguamento importante per tutti i gestori dei centri di raccolta e richiede una verifica preventiva per evitare criticità in fase di rinnovo dell’iscrizione.

Pertanto, è consigliabile verificare fin da subito:

  1. la propria posizione di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
  2. i requisiti del Responsabile Tecnico nominato;
  3. la documentazione che dovrà accompagnare le future istanze di rinnovo o variazione.

 

D.M. n. 91 del 26/03/2026 sulla disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

 

Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)

 

ISO 9001: pubblicata la nuova versione della norma.

Dal 16 settembre 2026 è in vigore la nuova UNI EN ISO 9001:2026, la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la qualità, che sostituisce la precedente ISO 9001:2015.

La revisione non cambia l’impostazione di fondo della norma, ma aggiorna il sistema di gestione per renderlo più coerente con l’evoluzione delle organizzazioni e dei mercati.

Le principali novità

La nuova edizione della ISO 9001 è caratterizzata in particolare da:

  • Nuova terminologia più essenziale;
  • Conferma dei requisiti sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità che entrano a far parte del contesto dell’organizzazione;
  • Maggiore responsabilizzazione della Direzione;
  • Nuovi requisiti sulla diffusione della cultura della qualità, etica ed integrità;
  • Separazione dei rischi ed opportunità e delle relative azioni;
  • Riferimenti ad uso delle tecnologie innovative;
  • Il nuovo Allegato A che costituisce una inedita guida esplicativa per la comprensione dei nuovi requisiti

Restano invece centrali i principi già alla base della ISO 9001: orientamento al cliente, approccio per processi, gestione dei rischi, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo.

Resta immutata anche la struttura in dieci capitoli e l’impostazione di alto livello (Annex SL/Harmonised Structure) condivisa con le altre norme di sistema di gestione ISO (come la 14001 e la 45001).

Cosa devono fare le aziende certificate?

Le organizzazioni già certificate non devono ricostruire da zero il proprio sistema di gestione. È però consigliabile effettuare una gap analysis per verificare quali aspetti del sistema esistente devono essere aggiornati.

La transizione alla nuova norma dovrà essere pianificata e realizzata dalle organizzazioni nell’arco di 3 anni.
Dal 30 settembre 2029, con la fine del periodo di transizione, i certificati rilasciati ai sensi della ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.

La revisione può quindi rappresentare un’occasione per verificare non solo la conformità alla norma, ma anche quanto il sistema qualità sia realmente integrato nella gestione e nelle strategie dell’azienda.

RENTRI: cosa fare se qualcosa va storto? La procedura di emergenza e di degrado temporaneo.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è diventato obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Oltre alla guida al xFIR digitale che abbiamo già messo a disposizione, vogliamo riassumere in modo molto schematico e semplice cosa succede in caso di indisponibilità del RENTRI o di malfunzionamento dei propri sistemi informatici.

Cosa si intende per procedura di emergenza e come comportarsi?

Quando il sistema RENTRI va in tilt, viene pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI un avviso con data/ora di inizio del non funzionamento e questo ha valore giuridico per tutti gli operatori coinvolti.

In base a quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 25 del 2025, ecco la procedura di emergenza da adottare se viene emesso l’avviso ufficiale di non funzionamento del RENTRI:

  • Si torna temporaneamente al FIR cartaceo: il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta; la gestione delle copie segue la vecchia prassi e la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
  • I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
  • Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR): in questo caso si utilizza la stampa dell’ xFIR (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
  • Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.

Come fare se manca la connessione internet dell’operatore?

Se la connessione internet dell’operatore è fuori uso, l’allegato 2 del DM 25 del 2025, prevede quanto segue:

  • Si passa al formulario cartaceo, si firma a mano e non si trasmettono i dati al RENTRI.
  • Bisogna però riportare nel campo “annotazioni” una dicitura precisa: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026.”; Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione.
  • Si deve poi compilare il modulo “dichiarazione di indisponibilità temporanea” e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

Cosa si intende per degrado temporaneo e come comportarsi?

  • Il cosiddetto degrado temporaneo del supporto RENTRI (Allegato 1 D.D. 254 del 2026) si verifica quando il portale  del RENTRI è ufficialmente funzionante (quindi non ci sono avvisi all’indirizzo rentri.gov.it/avvisi), ma il sistema è lento, inusabile,  dà messaggi di errore.
  • Il soggetto che ha riscontrato il problema, dovrà inviare una PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it ed allegare il modulo specifico di utilizzo delle misure di emergenza per degrado temporaneo dei servizi RENTRI previsto per questi casi.
  • La PEC deve essere inviata entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dando evidenza del problema riscontrato.
  • Nel campo annotazioni del formulario cartaceo utilizzato durante l’emergenza, deve essere riportata la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026.”

Alcuni esempi di casi operativi

1) Impossibilità per produttore/trasportatore di emettere l’xFIR

  • In caso di impossibilità di creazione dell’xFIR, produttore e trasportatore, dovranno usare dei fogli bianchi vidimati che dovranno aver tenuto preventivamente di scorta.
  • I fogli bianchi vidimati vanno stampati preventivamente perché se il portale del RENTRI è down/ha un degrado temporaneo, anche la stampa dei fogli bianchi sarà inibita perché la loro vidimazione passa sempre tramite il portale del RENTRI.

2) Impossibilità per l’autista di integrare l’xFIR durante il trasporto

  • Nel caso di soste tecniche, trasbordi o situazioni analoghe, l’autista dovrà gestire tutto tramite la copia di cortesia che dovrà sempre essere disponibile a bordo del mezzo.
  • A questo punto il FIR diventerà cartaceo per tutti, non dovrà più essere firmato digitalmente, né inviato al RENTRI e in conservazione.
  • Il trasportatore dovrà però comunicare a produttore e destinatario l’accaduto tramite telefono/e-mail.

3) Impossibilità per il destinatario di completare il formulario all’arrivo

  • Se alla ricezione del rifiuto, il Destinatario fosse impossibilitato a completare/firmare il FIR digitale, dovrà firmare la copia di cortesia.
  • A quel punto il FIR diventerà cartaceo anche per il Produttore ed il Trasportatore che non dovranno più inviarlo al RENTRI/in conservazione.
  • Il destinatario dovrà comunicare al produttore e al trasportatore l’accaduto tramite telefono/email.

 

Decreto Direttoriale  n. 254/2026 “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale”

PPWR: il registro produttori in Italia e CONAI non sono la stessa cosa.

Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.

In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.

Cos’è il Registro Produttori (EPR)

Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Perchè il registro EPR non è il CONAI?

Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.

Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).

È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte

CONAI

Registro EPR (PPWR)

È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)
Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR.
L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori.
È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE

Perché allora CONAI sta chiedendo l’aggiornamento dei dati?

Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.

L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.

RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni ufficiali per FIR e Registro di carico e scarico

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, che aggiorna le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico nell’ambito del RENTRI.

Il provvedimento fornisce indicazioni operative aggiornate in vista del completamento della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce le precedenti istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
Le nuove modalità diventano il riferimento ufficiale per la compilazione dei documenti cartacei e digitali previsti dal sistema RENTRI. 

Quali sono le novità? 

Il decreto non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma aggiorna e chiarisce le istruzioni di compilazione dei modelli, coerentemente alle funzionalità oggi disponibili nel portale RENTRI e negli applicativi disponibili per la gestione del FIR digitale (xFIR).

Tra le principali novità:

  • chiarimenti sulla compilazione dei campi del FIR, con indicazioni più precise sui dati del produttore, trasportatore e destinatario;
  • istruzioni aggiornate per la gestione delle quantità, delle rettifiche e delle annotazioni;
  • indicazioni operative per particolari casistiche (respingimenti, accettazioni parziali, variazioni durante il trasporto, ecc.);
  • aggiornamento delle modalità di compilazione del Registro Cronologico, con maggiore coerenza tra registrazioni e movimentazioni del FIR.

L’obiettivo è ridurre gli errori di compilazione e rendere più uniforme la gestione dei documenti da parte di tutti gli operatori della filiera.

Attenzione alla scadenza del 15 settembre 2026

Il decreto arriva in un momento particolarmente importante.
Infatti, a partire dal 15 settembre 2026:

  • il formulario digitale xFIR diventerà la modalità ordinaria prevista dal RENTRI per i soggetti interessati.
  • saranno applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Le tempistiche per la corretta gestione del RENTRI

In questa tabella riportiamo una sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni obbligatorie con il RENTRI:

 

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Contatti i nostri esperti per una consulenza personalizzata sul RENTRI.

Novatech srl: rinnovata l’scrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8.

Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).

Novatech Srl conferma la propria operatività nel mondo dei rifiuti

Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.

Un partner qualificato per la gestione dei rifiuti

Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.

Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.

Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031

 

Albo Gestori Ambientali: una nuova categoria per attività manutentive svolte da liberi professionisti.

Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.

La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.

Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.

La nuova sottocategoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:

“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.

Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.

I requisiti per iscriversi alla nuova sottocategoria 2-quater

I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:

a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:

  • essere cittadino italiano, dell’UE o di uno Stato che garantisca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non essere interdetto o inabilitato né destinatario di provvedimenti di interdizione dagli uffici direttivi;
  • non aver riportato le condanne penali ostative previste dall’art. 10 del D.M. 120/2014;
  • non aver reso false dichiarazioni o prodotto documentazione falsa nelle procedure di iscrizione all’Albo.

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.

Come procedere all’iscrizione

L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.

Hai bisogno di aiuto?

Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.

RENTRI e xFIR: la check-list per arrivare pronti al 15 settembre 2026

Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.

Perché è indispensabile testare in anticipo il sistema

L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:

  • produzione;
  • magazzino;
  • logistica;
  • trasportatori;
  • impianti di destinazione;
  • intermediari

Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.

La check-list delle attività da completare prima del 15 settembre

Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.

1. Verificare l’iscrizione al RENTRI

Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.

2. Scegliere come gestire l’xFIR

Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:

  • portale RENTRI;
  • software gestionale integrato;
  • app RENTRI FIR digitale
  • servizi messi a disposizione dal proprio consulente o dal fornitore di software.

La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.

3. Formare il personale

Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:

  • la nuova procedura;
  • le responsabilità dei diversi soggetti;
  • la gestione delle eventuali anomalie.

Una breve formazione pratica  e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.

4. Aggiornare le procedure aziendali

Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:

  • modalità di emissione e gestione del formulario digitale;
  • flussi documentali;
  • conservazione dei documenti informatici;
  • gestione delle emergenze o indisponibilità dei sistemi.

5. Effettuare prove operative

Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.

Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.

I punti da non dimenticare secondo i nostri esperti

1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi

Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.

2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico

Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.

3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI

Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:

  • 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori
  • 2 giorni lavorativi per i destinatari.

 

Domande frequenti (FAQ) sull’xFIR e il RENTRI

Da quando diviene obbligatorio il FIR digitale?
Per i soggetti obbligati, dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità, salvo eccezioni (vedi punto seguente).

 

Chi userà solo l’xFIR digitale?

In quali casi potrà ancora essere utilizzato il FIR cartaceo?

Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.

Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.

Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.

Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.

Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.

 

Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.

Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?

Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.

PPWR: Regolamento Imballaggi, cosa fare entro il 12 agosto 2026?

Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.

Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.

Il primo passo: individuare il proprio ruolo.

Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.

Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:

  • commercializza un prodotto finito imballato con il proprio nome o marchio sull’imballaggio
  • fa realizzare da terzi l’imballaggio su sua indicazione/progettazione apponendo il proprio marchio
  • fornisce l’imballaggio ad una microimpresa (azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)
  • fornisce imballaggi neutri per il trasporto, per la produzione primaria o di servizio (riempiti nel punto vendita)

Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.

È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.

Mappare tutti gli imballaggi utilizzati

Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.

Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.

Coinvolgere subito i fornitori

Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.

Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:

  • schede tecniche aggiornate;
  • prove e rapporti di prova;
  • informazioni sul rispetto dei limiti relativi ai metalli pesanti;
  • dichiarazioni riguardanti le sostanze che destano preoccupazione;
  • per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, informazioni sulla presenza di PFAS o, almeno in una prima fase, una dichiarazione che tali sostanze non siano state aggiunte intenzionalmente.

Predisporre il fascicolo tecnico

Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.

Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.

Redigere la dichiarazione di conformità

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).

La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Garantire la tracciabilità degli imballaggi

Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.

Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:

  • codici articolo;
  • numeri di lotto;
  • altri sistemi di tracciabilità aziendali a scelta del fabbricante.

Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.

Conviene iniziare subito

Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.

Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.

In sintesi, le azioni prioritarie sono:

  • individuare il ruolo dell’azienda secondo il PPWR;
  • mappare tutti gli imballaggi utilizzati;
  • raccogliere la documentazione tecnica dai fornitori;
  • predisporre il fascicolo tecnico degli imballaggi;
  • effettuare la valutazione di conformità;
  • redigere la dichiarazione di conformità;
  • implementare un sistema di identificazione e tracciabilità degli imballaggi e di marcatura.

Come possiamo aiutarti con il PPWR?

Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).

In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.

Contattaci per fissare una consulenza personalizzata.

ISO 14001:2026: la transizione per le organizzazioni certificate

La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.

Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Le principali scadenze

Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:

  • entro il 30 ottobre 2026 gli enti di accreditamento dovranno essere pronti a gestire la nuova norma;
  • entro il 30 gennaio 2027 gli organismi di certificazione dovranno dimostrare la propria competenza nell’effettuare audit secondo la ISO 14001:2026;
  • entro il 30 aprile 2027 si completerà la transizione degli organismi di certificazione accreditati;
  • il 30 aprile 2029 rappresenta la scadenza definitiva: da quella data i certificati ISO 14001:2015 non saranno più validi.

Le novità della ISO 14001:2026

La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.

Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:

  • un’attenzione ancora maggiore agli impatti del cambiamento climatico;
  • rafforzamento della tutela della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse naturali;
  • approccio più strutturato alla valutazione dei rischi e delle opportunità ambientali;
  • integrazione più efficace della prospettiva del ciclo di vita di prodotti e servizi;
  • maggiore coinvolgimento della leadership nella definizione e nel monitoraggio delle strategie ambientali;
  • controllo più approfondito dei processi affidati a fornitori e partner esterni.

Come prepararsi alla transizione

Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.

Le attività consigliate comprendono:

  • effettuare una gap analysis rispetto ai nuovi requisiti;
  • aggiornare procedure, istruzioni operative e documentazione;
  • formare il personale coinvolto;
  • pianificare l’audit di transizione, preferibilmente in occasione della visita di sorveglianza o del rinnovo della certificazione.

Un’opportunità per migliorare le performance ambientali

La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.

Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.

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