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Spurgo fosse settiche: quando obbligatorio il registro di carico/scarico rifiuti.

Spurgo fosse settiche: quando obbligatorio il registro di carico/scarico rifiuti.

Non sarà sfuggito ai più attenti che tra i “ritocchi” al D. Lgs. n 152/06 apportati dal D. Lgs. n. 116/2020 rientra anche una disposizione relativa alla definizione quali rifiuti speciali dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e reti fognarie.

Qual’è la novità? Chi deve registrare?

In passato non era mai stato chiarito con esattezza se tali liquami, derivanti da attività di pulizia manutentiva o di spurgo, fossero da annoverare nei rifiuti urbani o nei rifiuti speciali.

Ora il quadro è stato chiarito e, quindi, cerchiamo di riportarlo qui di seguito nella forma più semplificata possibile:

  • i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle fosse collegate alla rete fognaria (quali sedimenti e incrostazioni che vengano da esse rimosse) sono da intendersi come rifiuti speciali prodotti dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva; sono da classificare con codice CER 20 03 06 “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico”; il FIR verrà emesso indicando come soggetto produttore lo spurghista e questi dovrà provvedere alla registrazione sul suo registro rifiuti e alla dichiarazione MUD. Il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria specifica (categoria 2-bis oppure 4 o 5).

 

  • i rifiuti derivanti dallo spurgo di pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff, bagni chimici, tutti “contenitori” che non sono collegati alla rete fognaria, sono da intendersi come rifiuti del soggetto titolare della fossa (abitazione privata, condominio, ristorante, hotel, edificio pubblico, etc.). Pertanto, saranno classificati con codice CER 20 03 04 “fanghi delle fosse settiche”; il FIR dovrà riportare come produttore del rifiuto il proprietario della fossa e la registrazione dovrà avvenire da parte di quest’ultimo secondo le regole generali (aziende ed enti con più di 10 dipendenti sono obbligate alla registrazione anche dei rifiuti non pericolosi, quali sono questi). Il soggetto che effettua l’attività di spurgo deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria specifica (categorie 4 o 5).

Quali i riferimenti di legge?

I riferimenti da cui derivano tali disposizioni sono:

  • art. 184, comma 3 lett. g,  del D Lgs n. 152/2006 come modificato dal D Lgs n. 116/2020, sono rifiuti speciali “g)  i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;”
  • circolare interpretative del MiTe del 14 maggio 2021
  • art. 190  Registro cronologico di carico e scarico: obbligo di registrazione  per i rifiuti non pericolosi per le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno più di dieci dipendenti.

Articolo pubblicato il 28 Giugno 2021

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