Il MiTE ha approvato le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Ecco le limitazioni previste per la stagione invernale.
Con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 ( GUUE n. 206 del 8 agosto 2022), prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti.
Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia.
Risulta, quindi, necessario applicare la misura agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità
indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in
particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto n. 383 del 6.10.2022, prevede che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.”
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
Leggi l’intero decreto n. 383 del 6.10.2022
Articolo pubblicato il 29 Ottobre 2022