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Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Con Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di domanda per l’iscrizione nella categoria 8: intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Com’è noto la categoria, già esistente sin dalla nascita dell’Albo, non era attiva a causa della mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe definire gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per l’esercizio di questa attività.

Allo stato attuale il decreto non è ancora stato emanato ma, l’Albo con due recenti deliberazioni datate 15 dicembre 2010 (n. 2/2010) e 19 gennaio 2011 (n. 1/2011), ha previsto che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto si applicano le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previsti dal D.M. 8 ottobre 1996 (come poi modificato dal D.M. 23 aprile 1999). Quest’ultimo è il decreto che prevede gli importi delle garanzie finanziarie per l’attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Gli operatori che già esercitano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione devono provvedere all’iscrizione alla categoria 8 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, avvenuta il 18 febbraio scorso: la scadenza pertanto è il 19 aprile 2011.

Leggi qui le delibere dell’Albo

Articolo pubblicato il 1 Marzo 2011

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