A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.
La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:
A partire dal 1 dicembre 2012 tutte le sostanze dovranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP.
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).
Le sostanze immesse nel mercato con i vecchi imballaggi ed etichette dovranno essere reimballate e rietichettate.
L’etichetta di una sostanza classificata come pericolosa deve contenere i seguenti elementi:
Capacità dell’imballaggio |
Dimensioni |
Dimensioni dei pittogrammi |
≤ 3 litri: |
Possibilmente almeno 52 × 74 |
≥ 10 x 10 mm Almeno 16 x 16 mm |
> 3 litri, ma ≤ 50 litri: |
Almeno 74 × 105 mm |
Almeno 23 x 23 mm |
>50 litri, ≤ 500 litri: |
Almeno 105 × 148 mm |
Almeno 32 x 32 mm |
> 500 litri: |
Almeno 148 × 210 mm |
Almeno 46 x 46 mm |
Con il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 sono stati fissati i criteri per la messa in commercio dei sacchetti per asporto merci nel rispetto dell’ambiente (shopper ad alta biodegradabilità e/o compostabili).
Il termine ivi previsto per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione degli shopper non conformi ai criteri di biodegradabilità e compostabilità viene ora anticipato di un anno. Questo uno dei contenuti del D.L. “Crescita-bis”, pubblicato in G.U. n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n.194.
Il mancato rispetto dei criteri fissati verrà, pertanto, sanzionato a partire dal 1 gennaio 2013, secondo le seguenti modalità:
Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (G.U. 25 gennaio 2012 n. 20) come modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (So n. 194 alla Gu 19 ottobre 2012 n. 245)
“art 2 comma 4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.”
L’edizione 2012 di Ecomondo – 16a fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile -avrà luogo anche quest’anno presso Rimini fiera dal 7 al 10 novembre.
Come sempre il più noto evento fieristico italiano per il mondo della tecnologia e dell’informazione ambientale, nonchè fondamentale punto di incontro per gli operatori del settore, si presenta con un programma molto ricco di eventi e di espositori.
L’edizione 2011 ha visto la partecipazione di più di 75.000 visitatori, 1.200 aziende dislocate nei 16 padiglioni su 75.000 metri quadrati.
Il programma completo della manifestazione ed ogni informazione utile sono a disposizione sul sito www.ecomondo.com
Il Ministero dell’Ambiente ha disposto un importante stanziamento per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le Piccole Medie Imprese (PMI) che abbiano ottenuto una certificazione ambientale secondo lo standard ISO 14001 oppure la registrazione EMAS. (decreto n° 313 del 26/04/2012, Gazzetta Ufficiale n° 123 del 28/05/2012 – Serie Generale).
Il contributo, che può raggiungere un massimo di 30.000 euro per impresa, vale per le aziende che abbiano attenuto la certificazione o la registrazione dal 6 ottobre 2003 in poi e sarà erogabile fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
BENEFICIARI:
PMI regolarmente iscritte al registro della Camera di Commercio alla data di pubblicazione del bando e che svolgano la loro attività nei seguenti settori:
DEFINIZIONE DI PMI:
Si tratta di
INTERVENTI FINANZIABILI:
Servizi reali di consulenza ed assistenza a favore delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell’Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/ CE (EMAS);
2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di Organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
SPESE AMMISSIBILI:
a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale;
b) per l’ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell’impresa sia per il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un’area ambientale del sito internet.
SPESE ESCLUSE:
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
Contributi in conto capitale (rimborso delle spese sostenute).
Per le piccole imprese:
Per le medie imprese:
Novatech Srl è disponibile a supportare le PMI certificate che volessero inoltrare al Ministero la richiesta di finanziamento a fondo perduto.
Sono, infatti, esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione continua ad essere disciplinata dalla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Inoltre, in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
Il nuovo regolamento entrerà in vigore in data 6 ottobre 2012 .
Leggi il testo di legge DECRETO 10 agosto 2012, n. 161
Segnaliamo che la Regione Veneto con Delibera di Giunta n. 1773 del 28 agosto 2012 (BURV n. 75 del 11/09/2012), ha approvato un documento contenente le ” Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita’ di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000″.
Il documento è il frutto di un tavolo di lavoro cui hanno preso parte rappresentanti di URPV, ARPAV, Confindustria e Regione Veneto con l’obiettivo di approfondire i relativi aspetti di tipo gestionale e di individuare, ove compatibili con la disciplina di settore, eventuali semplificazioni procedurali.
L’obiettivo che si pone è di fornire un insieme di indicazioni operative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione, sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.
Introduce ed intende promuovere l’adozione nei cantieri del nuovo concetto di ‘demolizione selettiva‘ quale soluzione più efficace per ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e per favorire la separazione e l’avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.
Leggi la D.G.R.V. n. 1773 del 28/08/12
E’ stato pubblicato durante il mese di agosto il decreto, da tempo preannunciato, contenente le semplificazioni del SISTRI – DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 – GU n. 196 del 23-8-2012.
Il decreto era atteso da tempo, ancor prima del provvedimento di sospensione del SISTRI intervenuto con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e poi convertito con LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata anch’essa durante il mese di agosto – GU n. 187 del 11-8-2012 – Suppl. Ordinario n.171 e giunge senz’altro come tardivo e possibile latore di confusione per gli utenti.
Nei contenuti del regolamento “semplificato” si scorgono alcune modifiche relative ai tempi di registrazione, alla microraccolta dei rifiuti, ecc.
L’applicazione del regolamento resta, tuttavia, subordinata alla decisione che il Ministero dovrà adottare, entro il termine del 30 giugno 2013, riguardo al futuro del SISTRI rimanendo pertanto sospesi tutti gli effetti legati al SISTRI ed al pagamento dei diritti annuali di iscrizione.
L’Unione Europea ha prodotto il terzo aggiornamento della direttiva diretta al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Si tratta della direttiva 2012/18/UE denominata Seveso III – nome attribuito a seguito del grave incidente occorso nel 1976 nel Comune di Seveso.
La direttiva fa seguito alle precedenti direttive 82/501/CEE (“Seveso”) e 96/82/CE (“Seveso II”).
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 24 luglio, la nuova direttiva abroga e sostituisce la precedente direttiva del 1996, che attualmente interessa circa 10.000 stabilimenti industriali europei.
La disciplina si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a determinate soglie.
Gli stati membri sono chiamati a recepire i contenuti della nuova direttiva entro il 31 maggio 2015.
In Italia la normativa attualmente di riferimento è il D. lgs. n. 334/1999, di recepimento della direttiva 96/82/CE.
La necessita di questa nuova “versione” della direttiva è scaturita dalla nuova classificazione delle sostanze pericolose e delle miscele (regolamento 1272/2008/Ce, c.d. regolamento CLP).
Leggi la DIRETTIVA SEVESO III
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio la nuova direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 13 agosto, prevede un tempo di adeguamento fino al 14 febbraio 2014 per gli stati membri che dovranno recepire nei propri ordinamenti interni i contenuti della Direttiva.
Tra le principali novità introdotte:
In Italia la vigente disciplina è costituita dal D. Lgs n. 151/2005 che dovrà essere sostituito da un nuovo provvedimento conforme a quanto previsto dalla nuova direttiva.
Leggi la nuova direttiva RAEE n. 2012/19/UE