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I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.

Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.

La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.

Articolo pubblicato il 1 Settembre 2011

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