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Emissioni in atmosfera: obbligo di rinnovo autorizzazioni.

Emissioni in atmosfera: obbligo di rinnovo autorizzazioni.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06 sono state stabilite delle disposizioni transitorie al fine di consentire ai gestori degli stabilimenti  di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni del testo Unico Ambientale in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L’art. 281 prevede una calendarizzazione di tali obblighi di adeguamento da parte degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare:

– Art. 281 comma 1: i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del vecchio D.P.R. n. 203/88 (salvo quelli dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini indicati dalla norma stessa (vedi tabella sotto)

Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (*)

Data di rilascio autorizzazione vigente

Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento

  • Art. 12 mai autorizzati
  • Art. 15 a) mai autorizzati ai sensi dell’art. 12

qualsiasi

entro il 31/12/2011

  • Art. 12 autorizzati
  • Art. 12 + art. 15 a) e/o art. 15 b)
  • Art. 6
  • Art .15 b)
  • Art. 6 + art. 15 a) e/o art. 15 b)

dal 01/07/1988 al 31/12/1999

dal 01/01/2012 al 31/12/2013

dal 01/01/2000 al 28/04/2006

dal 01/01/2014 al 31/12/2015

(*) LEGENDA:
– art 12:
autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1 luglio 1988
– art 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti
– art 15 a) e 15 b):  autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti

 

Non sono sottoposti alla procedura del comma 1 e quindi NON devono presentare domanda di aggiornamento dell’autorizzazione i seguenti stabilimenti:

–          soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( titolo II del D Lgs n. 152/06)
–          che hanno aderito ad una autorizzazione di carattere generale
–          che sono sottoposti ad una modifica sostanziale prima del termine previsto per il rinnovo in quanto l’autorità emette la nuova autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
–          la cui autorizzazione è comunque stata predisposta/rinnovata ai sensi del D. Lgs. n. 152/06

 

–  Art 281 comma 3: riguarda i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 ma non erano soggetti alla previgente normativa sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88) e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D. Lgs. n .152/06).
Questi si devono adeguare alle disposizioni del titolo I entro il 1/9/2013 o nel termine più breve eventualmente stabilito dall’autorizzazione.
Se soggetti ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.

Rientrano in questa ipotesi a titolo esemplificativo:

–          Gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW
–          Le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
–          Le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque

Le conseguenze della mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati sono pesanti (pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro), in quanto gli stabilimenti risulterebbero in esercizio senza autorizzazione

Si segnala in proposito  che la Provincia di Padova ha pubblicato un documento contenente le “Linee guida per l’aggiornamento/adeguamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

Novatech S.r.l. è in grado di assistere le aziende nella pratica di aggiornamento/adeguamento.

Contatti:
049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

 

 

 

Articolo pubblicato il 28 Settembre 2011

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