Dal 14 ottobre 2026 le imprese possono richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER relativi ai rifiuti di batterie nelle proprie iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Dal 9 dicembre 2026 è invece previsto l’adeguamento d’ufficio di alcuni codici già presenti nei provvedimenti autorizzativi.Le novità derivano dalla Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, emanata per dare attuazione alla Decisione delegata (UE) 2025/934, che aggiorna l’Elenco europeo dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
Dal 14 ottobre 2026 le imprese già iscritte all’Albo e quelle che intendono iscriversi possono presentare un’apposita istanza telematica per richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER.
L’aggiornamento interessa codici relativi sia a rifiuti pericolosi sia a rifiuti non pericolosi e riguarda, in particolare, le imprese che effettuano il trasporto di queste tipologie di rifiuti.
Tra le novità introdotte a livello europeo figurano nuove voci per le batterie alcaline, al litio e al nichel, oltre a codici specifici per alcune scorie derivanti dal riciclaggio delle batterie.
La richiesta di inserimento deve rispettare le disposizioni previste per la specifica categoria di iscrizione all’Albo e le decorrenze stabilite dalla normativa europea.
La Circolare prevede inoltre che, dal 9 dicembre 2026, l’Albo proceda d’ufficio all’aggiornamento della descrizione di alcuni codici EER già riportati nei provvedimenti delle imprese iscritte.
Per i codici interessati da questa modifica non sarà quindi necessario presentare una specifica istanza per ottenere l’adeguamento della descrizione.
È importante distinguere questa procedura dalla richiesta di inserimento dei nuovi codici: le imprese che intendono trasportare rifiuti riconducibili alle nuove voci dovranno verificare se sia necessario richiederne l’inserimento nella propria iscrizione.
Le aziende interessate al trasporto di rifiuti di batterie dovrebbero:
L’aggiornamento della classificazione richiede quindi attenzione sia sotto il profilo documentale sia nella verifica delle autorizzazioni al trasporto, per assicurare la coerenza tra i rifiuti effettivamente gestiti e quelli riportati nell’iscrizione all’Albo.
Per approfondire, consulta la Circolare n. 8 sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Articolo pubblicato il 28 Ottobre 2026