Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?
Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.
Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).
In questo caso:
non è necessario stipulare un accordo sindacale;
non serve autorizzazione amministrativa;
il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.
La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.
Il perimetro di esenzione è però molto preciso.
Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:
monitorare le soste,
organizzare i turni,
valutare la performance dei conducenti,
tutelare il patrimonio aziendale,
si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.
L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026 Da tale data la disponibilità sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione e tutela dei lavoratori
Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe
Articolo pubblicato il 2 Marzo 2026