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Archivio mensile Agosto 2021

CONAI: ulteriori riduzioni dei contributi ambientali sugli imballaggi.

Dal 1 gennaio 2022, in arrivo ulteriori riduzioni sul Contributo Ambientale CONAI per quattro categorie di imballaggi.

Quali saranno le riduzioni di contributo dal 1 gennaio 2022?

Dopo la riduzione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta, CONAI annuncia ulteriori riduzioni su quattro tipologie di materiali di imballaggio, a partire dal prossimo anno: acciaio, alluminio, vetro, plastica.

Il valore del CAC per l’acciaio scenderà da 18 €/tonnellata a 12 €/tonnellata.

Il valore del CAC per l’alluminio si ridurrà da 15 €/tonnellata a 10 €/tonnellata.

Il valore del CAC per il vetro scenderà da 37 €/tonnellata a 33 €/tonnellata.

Per la plastica è prevista l’introduzione di una ulteriore fascia contributiva (la nuova A2)

Cosa accadrà alle procedure semplificate per l’import?

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in €) diminuiranno conseguentemente da 0,20 a 0,19% per i prodotti alimentari imballati e da 0,10 a 0,09% per i prodotti non alimentari imballati.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 101 a 99 €/tonnellata.

Per ogni dubbio sulle tematiche CONAI, consulta il nostro servizio di professionisti esperti.

Articolo pubblicato il 30 Agosto 2021

Scadenze ambientali di settembre 2021

CONAI:

  • 20 settembre -Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 30 settembre – dichiarazione annuale del contributo forfetario per fasce di fatturato- mod 6.2 per aziende fino a 2.000.000 € di fatturato

Articolo pubblicato il 30 Agosto 2021

Norme pubblicate nel mese di agosto 2021

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2021, recante l’approvazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  • COMUNICATO
    Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 28 luglio 2021.
  • COMUNICATO
    Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 8 del 28 luglio 2021
  • COMUNICATO
    Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 9 del 28 luglio 2021

Articolo pubblicato il 30 Agosto 2021

Approvate le Linee Guida per la classificazione dei rifiuti.

E’ stata approvata  nel mese di agosto una versione aggiornata delle Linee Guida per la Classificazione dei rifiuti, redatte dal  Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – ente che svolge compiti fondamentali di attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente – e che costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano già state redatte ed approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020.

Nelle premesse contenute nel documento viene così evidenziata la necessità di un aggiornamento: “per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle Linee guida. Unitamente all’aggiornamento dei riferimenti normativi sono state apportate limitate modifiche ed integrazioni finalizzate a rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli operatori nella fase di applicazione delle Linee guida, senza alterare in alcun modo la struttura complessiva delle stesse.”

Ecco il testo completo delle Linee Guida per la classificazione dei rifiuti di SNPA.

In allegato alle Linee Guida è stato approvato, e ne fa parte integrante, il sottoparagrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati “

 

Articolo pubblicato il 30 Agosto 2021

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità e ulteriori proroghe.

  • Con Circolare n. 9 del 29 luglio 2021 è stata ulteriormente proroga la validità dei provvedimenti di iscrizione all’A.N.G.A.. A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, i provvedimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, sono automaticamente prorogati al 31 marzo 2022.

 

 

  • Con Delibera n. 8 del 28 luglio 2021 è stata definita la nuova modulistica per il rinnovo dell’iscrizione alla categoria 6 delle imprese stabilite in Italia o nella UE che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, D . lgs. n  152/06.

 

  • Con Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 sono state stabilite le modifiche e integrazioni alle Delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 1 del 10 marzo 2021, recanti requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.
    Il provvedimento dispone la proroga del regime transitorio per i responsabili tecnici fino a 16 ottobre 2023 con la possibilità di sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2022.

Articolo pubblicato il 17 Agosto 2021

Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti per trasporto dei rifiuti urbani prodotti dalle aziende.

A seguito delle modifiche alla definizione di rifiuti speciali ed urbani introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, si era creata una situazione di impasse normativa con riferimento alla possibilità di trasporto dei rifiuti urbani (ex assimilati) derivanti dalle attività produttive con le iscrizioni nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ora l’Albo interviene con Delibera n. 7 del 28 luglio 2021, chiarendo quanto segue:

  • con l’iscrizione alla categoria 2-bis si possono trasportare i rifiuti dell’allegato L-quater prodotti dalla propria attività e non conferiti al servizio pubblico
  • con l’iscrizione alla categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) si possono trasportare i rifiuti derivanti da attività diverse dalle domestiche, se non conferiti al servizio pubblico (rifiuti dell’allegato L-quater se prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies)

Leggi la Delibera n. 7 del 28 luglio 2021

Allegato L-quater e L-quinquies D. Lgs. n. 116/2020

Articolo pubblicato il 17 Agosto 2021

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