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Archivio annuale 2018

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nasce la sottocategoria 4-bis

Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 24 aprile 2018 (G. U. n. 116 del 21-05-2018) è stata istituita la sottocategoria 4-bis per le “imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 1 comma 124, della L 4/8/2017, n. 124”.

La Delibera fa seguito all’entrata in vigore del D.M.  1 febbraio 2018  che introduce modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (leggi notizia)

Da notare che l’iscrizione in tale sottocategoria 4-bis non consenta la contemporanea iscrizione nelle categoria dell’Albo relativa al trasporto dei rifiuti.

Leggi la Deliberazione 24 aprile 2018

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2018

Scadenze ambientali di giugno 2018

  • 20 giugno– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2018

Norme pubblicate nel mese di maggio 2018

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 116 del 21-05-2018

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 aprile 2018

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 49 del 22 maggio 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 del 30 aprile 2018

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare n. 144 del 4 maggio 2018
Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione

Circolare n. 146 del 4 maggio 2018
Ricorsi pervenuti via pec e firma digitale

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2018

Codici CER – Rettifiche ad alcune descrizioni dei rifiuti.

E’ stata pubblicata nella GUCE del 6.4.2018 n. L90/117 una “Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.”

Il provvedimento contiene alcune rettifiche alla descrizione dei rifiuti speciali dovute per lo più ad un lavoro di revisione della traduzione dalla lingua inglese a quella italiana.

Si veda allegato con i CER rettificati.

 

 

 

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2018

Scadenze ambientali di maggio 2018

  • 20 maggio – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 31 maggio – F-GAS – Presentazione della dichiarazione annuale F-Gas relativa alle emissioni dell’anno 2017 (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2018

Norme pubblicate nel mese di aprile 2018

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO

15 febbraio 2018 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 439 del 10 aprile 2018
Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2018

F-gas: dichiarazione annuale entro il 31 maggio 2018.

Entro il 31 maggio 2018, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2017.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione

Si precisa che, anche per quest’anno,  l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

 

Novatech S.r.l. è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della dichiarazione annuale F-GAS.

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Articolo pubblicato il 2 Maggio 2018

Classificazione dei rifiuti speciali: nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, in vigore dal 5 luglio 2018.

Con il Regolamento (UE) 2017/997 del consiglio dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE e che entrerà in vigore il 5 luglio 2018, vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico: “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.

I criteri attualmente in vigore sono quelli indicati dalla Legge n.125 del 6 agosto 2015, che assume i criteri di classificazione presenti nell’accordo ADR e quelli indicati dal Regolamento  n. 1357/2015, che, in attesa di studi supplementari, indica i criteri presenti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Secondo il Regolamento (UE) 2017/997, sono classificati come ecotossici i rifiuti che contengono:

  • sostanze che riducono lo strato di ozono (indicazione di pericolo H420) in concentrazione maggiore o uguale allo 0,1%;
  • sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) se la somma delle concentrazioni è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1%);
  • sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2 o 3 (indicazioni di pericolo H410, H411 e H412) se la somma delle concentrazioni moltiplicate per alcuni coefficienti è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 o H412): 100 x ∑ c(H410) + 10 x ∑ c(H411) +∑ c(H412) ≥ 25%;
  • sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 o 4 (indicazioni di pericolo H410, H411, H412 o H413) se la somma delle concentrazioni è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 o  H413): ∑ c(H410) + ∑ c(H411) +∑ c(H412) + ∑ c(H413)≥ 25%:

Classificando i rifiuti secondo i criteri del Reg. (UE) 2017/997, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • un rifiuto che non era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventa HP14;
  • un rifiuto che non era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, rimane non classificato HP14;
  • un rifiuto che era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventa non classificato HP14;
  • un rifiuto che era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, rimane classificato HP14.

Pertanto, è necessario, prima del 5 luglio, rivalutare la classificazione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

Si precisa, inoltre, che i criteri di classificazione ADR, per la pericolosità per l’ambiente, rimangono invariati.
Quindi, potrà accadere che un rifiuto classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventi non pericoloso secondo il Reg. (UE) 2017/997, ma debba comunque essere trasportato in ADR.

Novatech Srl è a disposizione per assistere le aziende in questo delicato passaggio.
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Articolo pubblicato il 26 Aprile 2018

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