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Rendicontazione di sostenibilità: a che punto siamo?

Rendicontazione di sostenibilità: a che punto siamo?

La rendicontazione di sostenibilità (o sustainability reporting) è un processo attraverso il quale un’azienda o un ente comunica in modo strutturato, trasparente e periodico il proprio impatto ambientale, sociale ed economico, ovvero le sue performance in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).

A cosa serve la rendicontazione di sostenibilità?

Quella che inizialmente è nata come una prassi ed ora è divenuta un obbligo di legge in alcuni casi ha lo scopo principale di rendere note agli stakeholder — come investitori, clienti, dipendenti, istituzioni e cittadini — informazioni non finanziarie fondamentali per valutare:

  • la sostenibilità delle attività aziendali,

  • i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG,

  • l’impegno verso la transizione ecologica e la responsabilità sociale.

Gli obblighi di rendicontazione in Italia. Chi è soggetto?

L’Italia ha recepito la Direttiva CSRD –  Corporate Sustainability Reporting Directive,  con il D.Lgs. 125/2024 che ha ampliato l’ambito di applicazione del previgente D.Lgs. 254/2016.

A seconda delle dimensioni aziendali, si prevedono obblighi di reporting per le grandi aziende che superano almeno due dei seguenti parametri:

  •  numero di dipendenti superiore a 250
  • un attivo maggiore di  € 25 milioni di euro
  • con ricavi netti superiori a  € 50 milioni di euro

Per le PMI quotate, i parametri sono:

  • 11–250 dipendenti medi
  • ricavi superiori a   900 mila euro
  • attivo maggiore di   450 mila euro

Sono previsti parametri specifici anche per imprese non comunitarie con filiali/succursali nell’UE che generano ricavi superiori a € 150 milioni e soddisfano altri criteri dimensionali.

Sono obbligati alla rendicontazione anche gli Enti di interesse pubblico quali banche, assicurazioni e altre entità già soggette a DNF (Dichiarazione Non Finanziaria).

Il rinvio dei termini di rendicontazione

Il decreto legge Economia n. 95/2025, rinvia di due anni il termine per l’entrata in vigore degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Tali obblighi, infatti, si applicheranno alle imprese di grandi dimensioni e alle società madri a partire dall’esercizio avente inizio il 1 gennaio 2027 (non più 2025), e alle piccole e medie imprese quotate, ad eccezione delle micro imprese, dall’esercizio avente inizio il 1 gennaio 2028 (non più dal 2026).

Cosa va rendicontato

Le informazioni devono essere incluse nella relazione sulla gestione, in una sezione apposita, e depositate in formato elettronico, sul sito aziendale e al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio

Principali contenuti richiesti:

  • Strategia aziendale legata alla transizione sostenibile e all’Accordo di Parigi
  • Obiettivi temporali in ambito ESG
  • Ruolo e governance della sostenibilità
  • Politiche e incentivi attuati
  • Due diligence su impatti negativi potenziali/effettivi lungo la catena del valore
  • Rischi legati alla sostenibilità e loro gestione

Inoltre, è introdotto il principio di doppia materialità: le aziende devono rendicontare sia l’impatto sull’ambiente/società (materialità esterna), sia come i temi ESG influenzano i risultati finanziari (materialità interna).

Devono inoltre conformarsi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), suddivisi in principi trasversali, tematici e specifici di settore.

Verifica, responsabilità e sanzioni

La rendicontazione deve essere sottoposta a attestazione di conformità da un revisore legale dei conti (o revisore della sostenibilità).

Sanzioni e responsabilità

  • Gli amministratori sono direttamente responsabili della conformità dei contenuti, con obbligo di diligenza e professionalità
  • Nei primi due anni, il regime sanzionatorio è relativamente moderato, con limiti massimi (es. fino a € 125.000 per società di revisione e € 50.000 per revisori della sostenibilità), tuttavia, alcune fonti segnalano possibili sanzioni molto più elevate (fino a € 2,5 milioni) nonchè anche penali, specialmente in caso di violazioni gravi.

 

GU Serie Generale n.184 del 09-08-2025

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita’ economiche e imprese, nonche’ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali».

Articolo pubblicato il 29 Agosto 2025

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