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Archivio mensile Marzo 2026

RENTRI: geolocalizzazione e privacy degli autisti.

Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?

Il contesto normativo

Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.

Geolocalizzazione: serve l’accordo sindacale?

Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In questo caso:

  • non è necessario stipulare un accordo sindacale;

  • non serve autorizzazione amministrativa;

  • il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.

La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.

Quando è obbligatorio l’accordo sindacale?

Il perimetro di esenzione è però molto preciso.

Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:

  • monitorare le soste,

  • organizzare i turni,

  • valutare la performance dei conducenti,

  • tutelare il patrimonio aziendale,

si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione a giugno 2026.

L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026  Da tale data la disponibilità  sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione  e tutela dei lavoratori

Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe

Articolo pubblicato il 2 Marzo 2026

RENTRI: nel milleproroghe il rinvio a settembre per l’xFIR.

Il formulario cartaceo continua a sopravvivere fino a settembre 2026 grazie al Decreto Milleproroghe.
In questo periodo si potrà continuare ad utilizzarlo in alternativa a quello digitale.

Cosa prevede il Decreto Milleproroghe con riferimento al formulario digitale?

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.

Per quanto riguarda l’xFIR, il decreto stabilisce che, fino al 15 settembre 2026:
– si può continuare ad utilizzare il FIR cartaceo (con tutte le modalità e regole già in vigore)
– non saranno applicate sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei xFIR digitali
– è comunque possibile utilizzare l’xFIR digitale

Pertanto, fino al 15 settembre 2026 si avrà un periodo di transizione in cui FIR cartaceo e xFIR digitale coesisteranno.

Dal 16 settembre 2026, saranno in vigore tutti gli obblighi di utilizzo del xFIR digitale che già erano stati previsti per la precedente scadenza del 13 febbraio 2026.

 

Più tempo anche per adeguarsi all’obbligo di  geolocalizzazione dei mezzi di trasporto.

Il Milleproroghe prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (leggi anche il nostro articolo sul chiarimento dell’ispettorato del lavoro su “privacy e geolocalizzazione”).

 

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26 – (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Articolo pubblicato il 2 Marzo 2026

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