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Archivio mensile Maggio 2021

Pneumatici fuori uso: dichiarazione annuale.

Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2021 per gli operatori del settore dei pneumatici:

  • entro il 31 maggio i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al MiTe la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.
  • Sempre entro il 31 maggio i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a una società consortile per la gestione degli PFU devono effettuare il conguaglio annuale del contributo PFU relativo al 2020.

Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

Norme pubblicate nel mese di aprile 2021

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 febbraio 2021
Criteri e modalita’ di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.

LEGGE 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare n. 5 del 02 aprile 2021 “Applicazione articolo 9 comma 2 decreto 3 giugno 2014 n. 120”

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

Scadenze ambientali del mese di maggio

  • 20 maggio – CONAI  – Dichiarazione mensile (aprile 2020) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 31 maggio PFU – Pneumatici fuori uso – Dichiarazione annuale (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

Direttiva SUP – Single Use Plastics. Cosa prevede?

Cos’è la Direttiva SUP?

Se ne parla già da un po’ di tempo, ed ora il tempo inizia a stringere: i prodotti di plastica monouso avranno dura vita a seguito degli ultimi sviluppi della normativa europea.

Com’è noto, una delle principali fonti di inquinamento dell’ambiente acquatico è costituita dai rifiuti di prodotti di plastica monouso.

La UE, con la Direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, approvata a maggio 2019, intende porre un forte freno a questa tendenza vietando o limitando l’immissione in commercio di numerosi articoli “single use” costituiti di plastica in modo da ridurne l’incidenza sull’ambiente e sulla salute delle specie acquatiche e umana.

Quali sono i prodotti “single use” che saranno vietati o limitati?

Nell’individuare quali prodotti limitare o vietare la UE ha fatto riferimento ai 10 articoli maggiormente rinvenuti sulle spiagge europee:

  • Bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie
  • Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
  • Piatti (sia in plastica che in carta con film plastico)
  • Cannucce
  • Mescolatori per bevande
  • Aste per palloncini (esclusi per uso industriale o professionale)
  • Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
  • Contenitori per bevande e tazze in EPS
  • Tutti gli articoli monouso in plastica oxodegradabile (polimeri ai quali vengono aggiunti additivi per accelerarne la successiva biodegradazione, tecnica che non ha dimostrati effetti ambientali apprezzabili e da taluni ritenuta tossica).

I polimeri naturali ammessi.

La Direttiva SUP prevede che gli unici polimeri esclusi dal divieto sono quelli naturali non modificati chimicamente. Bioplastiche e plastiche vegetali – siano esse derivate da fonti rinnovabili (totalmente o parzialmente) o da quelle petrolchimiche – rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi fra i materiali vietati.

Saranno ammessi quindi prodotti costituiti di naturali completamente organici quali fibre di canna da zucchero, bambù, canapa, cellulosa, riso, caucciù e cocco non modificate chimicamente.

Le eccezioni costituite da bottiglie in plastica, bicchieri e tazze per bevande.

Da notare che le bottiglie di plastica ed i bicchieri non compaiono nell’elenco di oggetti vietati.

Rispetto alle bottiglie di plastica la loro esclusione è giustificata dalla volontà di valorizzare la riciclabilità del PET  di cui sono costituite.  La Direttiva introduce, infatti,  l’obiettivo di raccolta e riciclo del 77% al 2025 e del 90% al 2029 dei contenitore in PET per bevande.

Invece per le tazze e bicchieri per bevande calde e fredde viene lasciato ai paesi membri, in fase di recepimento, la facoltà di decidere che tipo di azioni intraprendere.

 

DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

Transizione ecologica: che cos’è e che funzioni ha il nuovo Ministero della Transizione Ecologica.

Cosa si intende per Transizione Ecologica e cos’è il PNRR?

E’ il tema del momento: la transizione ecologica nella quale si dovrà impegnare il nostro Paese per poter accedere ai fondi del Recovery Fund, lo strumento di aiuti dell’Unione Europea per rilanciare gli stati membri dopo la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

Per accedere ai fondi del programma Next Generation EU, è necessario che sia formulato da ciascuno stato membro un Piano nazionale di ripresa e resilienza in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

La transizione ecologica è quel processo di innovazione tecnologica che coinvolge aziende e persone, che non tiene conto solo dei profitti economici, ma mette in primo piano il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.
Richiede una trasformazione radicale nel sistema produttivo, nella produzione di energia e nello stile di vita delle persone verso un modello sostenibile che sia in grado di arrecare meno danno possibile all’ambiente.

Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica.

Ecco allora che si è resa necessaria la trasformazione del dicastero del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel rinnovato Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).

Al nuovo ministero sono sono state altresì attribuite funzioni in materia energetica, precedentemente assegnate al ministero dello sviluppo economico.

Il nuovo MIT e il CITE

Con il medesimo decreto è stato anche ridenominato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed è stato istituito il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE).

Il CITE è il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per la Transizione Ecologica ed è composto da 5 Ministri: Sud, Transizione Ecologica, Economia, Sviluppo Economico, Infrastrutture con il compito di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dl, il Piano per la Transizione Ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico, risorse idriche e infrastrutture collegate, qualità dell’ aria, economia circolare.

Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma, nonchè le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.

 

Testo del D.L. 1 marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 51 del 1° marzo 2021) coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

Rifiuti: chiarimenti sulla nuova classificazione ed effetti sulla TARI.

Le modifiche alle definizioni di rifiuti urbani e speciali

Lo scorso anno – a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 – sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti –  TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668). Vedi in tal senso il nostro precedente articolo.

In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti analoghi per tipologia e natura agli urbani ma prodotti da utenze diverse da quelle domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive da cui essi venivano prodotti.

Le precisazioni del MiTE

Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore di tali disposizioni, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal cd. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.

Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, l’interpretazione fornita dai suddetti ministeri ha conseguenze rispetto alla gestione dei rifiuti su registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto, al MUD, ed al deposito temporaneo. Tali adempimenti sono da intendersi estesi anche a tali tipologie di rifiuti che diventano, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.

Le superfici dove si svolgono lavorazioni industriali non sono più soggette alla TARI.

La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti

L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile.

Quali aree restano soggette alla TARI?

Le altre aree delle imprese, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, che producono rifiuti urbani continuano a pagare la tariffa rifiuti in entrambe le due parti di cui è costituita: fissa e variabile.

Scelta del gestore a cui affidare i rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di

  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Leggi la Circolare del MiTe del 12 aprile 2021

Articolo pubblicato il 2 Maggio 2021

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