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Archivio mensile Novembre 2022

Scheda dati Sicurezza: da gennaio nuovi contenuti.

Dal 1 gennaio 2023 diventano applicativi a tutti gli effetti gli adeguamenti nei contenuti delle schede dati di sicurezza introdotti dal Regolamento REACH versione 2020. Vediamo quali sono.

Il 31 dicembre termina il periodo transitorio per le Scheda dati di Sicurezza non aggiornate al REACH 2020.

Le modifiche introdotte ai contenuti delle Scheda dati di Sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) termineranno il loro periodo transitorio con il 31 dicembre 2022.

Dopo il termine del 31 dicembre 2022 le Schede dati Sicurezza non conformi ai nuovi contenuti non potranno più essere utilizzate.

Le novità nei contenuti delle Schede dati di Sicurezza.

Il Regolamento REACH 2020/878 implica importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni; mantiene invece la struttura in 16 parti delle SdS.

Gli adeguamenti dei contenuti delle SdS  si possono così sintetizzare:

– adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
– adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;
– inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI);
– adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
– adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.

 

Leggi il Reg. REACH ” Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” – (in GU L 203/28 del 26.06.2020).

Contatta il nostro servizio per una consulenza sul regolamento REACH e adeguamento delle Schede dati Sicurezza

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2022

Norme pubblicate nel mese di novembre 2022

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Riparto del contributo dovuto per l’anno 2019, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

BURV

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 18 ottobre 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno finalizzato alla costituzione della Dolomiti Low Emission Zone.

Articolo pubblicato il 29 Novembre 2022

Scadenze ambientali di dicembre 2022

  • 20 dicembre  – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
  • 31 dicembre –  Termine finale di presentazione piano spostamenti casa lavoro (leggi notizia)
  • 31 dicembre – Termine per la nomina del consulente ADR-RID per gli speditori di merci/rifiuti pericolosi (leggi notizia)

 

Articolo pubblicato il 29 Novembre 2022

Mobility manager: quali le novità?

Modificate alcune delle regole per la nomina del mobility manager, figura obbligatoria per le aziende con oltre 100 dipendenti con la funzione di ottimizzare i flussi di spostamenti casa-lavoro in chiave di sostenibilità.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del Mobility Manager.

Quando è obbligatoria la nomina del mobility manager?

In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le pubbliche  amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager (ne avevamo parlato qui).

Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i  piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.

Quali sono le novità nella disciplina del mobility manager?

Premesso che i mobility manager possono essere nominati internamente alla realtà aziendale/pubblica amministrazione oppure si può ricorrere ad un mobility manager di area, ecco le modifiche e precisazioni introdotte dal citato decreto.

  • Il Decreto 16 settembre 2022 introduce un nuovo comma che specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale: in questo caso la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
  • Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, invece, la normativa aggiornata specifica che i Comuni possono individuare i Mobility manager di area non solo rivolgendosi al loro personale di ruolo ma anche a quello di una società partecipata o dell’agenzia della mobilità.
  • Viene anche sottolineato, infine, che ai Mobility Manager di area e aziendali che svolgono la propria attività presso le PA può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

GU Serie Generale n. 271 del 19-11-2022

Articolo pubblicato il 29 Novembre 2022

Etichettatura ambientale imballaggi: ora ufficiali le linee guida ministeriali.

Sono finalmente ufficiali le linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Conto alla rovescia alla scadenza del 1 gennaio 2023.

Poche settimane ci separano dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sul territorio nazionale.

Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere conformi a quanto previsto dalla disciplina nazionale in tema di etichettatura ambientale, ossia le indicazioni che devono essere comunicate al consumatore per guidarlo nella corretta differenziazione dei rifiuti di imballaggio.

Le linee guida di CONAI e quelle del Ministero dell’Ambiente.

L’adempimento, previsto dall’art. 219, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006, è stato oggetto di approfondita trattazione negli ultimi due anni soprattutto da parte di CONAI, che ha svolto un importante lavoro di diffusione attraverso webinar, un apposito sito tematico e con la redazione di linee guida generali e settoriali.

Tale attività tecnica è stata di supporto al Ministero dell’Ambiente nella redazione delle linee guida, ora rese ufficiali sul sito del dicastero.

Le linee guida ministeriali ricalcano quelle predisposte da CONAI, confermandone i principi e i contenuti tecnici.

Etichettatura digitale ed esaurimento scorte di magazzino.

Viene dato ampio spazio alla possibilità per le aziende di ottemperare agli obblighi di etichettatura attraverso i canali digitali, consentendo una linea più morbida e meno impattante per le aziende della filiera imballaggio che si devono ancora regolarizzare.

Importante anche la clausola di salvaguardia legata alla possibilità di “consumare” le scorte di magazzino.

“Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.”

Diventa importante a tale scopo poter dimostrare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022 potendo tracciare gli acquisti con idonea documentazione avente data antecedente l’entrata in vigore del 1 gennaio 2023.

Sono ancora molti sono i dubbi sull’argomento: parlane con l’esperto contattando i nostri uffici.

Articolo pubblicato il 28 Novembre 2022

Plastic tax: pronto un ulteriore rinvio?

Nel testo della legge di bilancio 2023, proposta in questi giorni dal Consiglio dei Ministri, è presente un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della cosiddetta “plastic tax”, l’imposta sui manufatti monouso in plastica (MACSI).

Plastic tax e sugar tax: due tributi mai nati.

L’imposta sui manufatti in plastica monouso non dovrebbe vedere la luce con il nuovo anno: il governo appena insediato, ha inserito nel disegno di legge di bilancio un ulteriore rinvio al 1 gennaio 2024, che ripete quanto già accaduto tre volte  negli ultimi anni.

Stesso destino per la “sugar tax” destinata a colpire le bevande zuccherate, anch’essa più volte rinviata.

Nelle intenzioni del governo neo-insediato ci sarebbe, infine, l’abolizione definitiva delle due imposte, mai entrate a regime.

Cos’è la plastic tax e quali prodotti dovrebbe colpire?

La plastic tax è pensata come un’imposta sui manufatti monouso in plastica allo scopo di disincentivare il ricorso alla “plastica usa e getta” e aumentare l’impiego di materie prime da recupero/riciclo.

Verrebbero coinvolti, a vario titolo, dai meccanismi applicativi della plastic tax tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva dei MACSI (fabbricanti, venditori, importatori), con un impatto notevole nei processi produttivi e amministrativi-contabili.

Come prepararsi alla plastic tax?

Le modalità di determinazione e applicazione di questo tributo sono risultate, nella bozza presentata dall’Agenzia delle Dogane, molto complesse. Richiedono una contabilità molto dettagliata da parte dei soggetti coinvolti, l’iscrizione ad un apposito registro pubblico e una serie di dichiarazioni periodiche di particolare complessità.

Si consiglia di tenere monitorati i futuri sviluppi di questa imposta in stato embrionale, in quanto l’eventuale entrata in vigore a partire dal 2024 potrebbe generare la disponibilità di dati e prassi contabili finora non necessarie nella realtà aziendale e che diverrebbero in tal caso indispensabili.

Articolo pubblicato il 28 Novembre 2022

Albo Gestori Ambientali: gli ultimi aggiornamenti

Ecco in sintesi gli ultimi aggiornamenti pervenuti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni operative sul ruolo di responsabile tecnico e modifiche nei requisiti di capacità finanziaria.

Nuovi importi capacità finanziaria (Delibera n. 6 del 19 ottobre 2022)

L’Albo Gestori Ambientali, con delibera n. 6 del 19 ottobre 2022, ha ridefinito gli importi aggiornati relativi alla capacità finanziaria per l’accesso alle categorie di trasporto dei rifiuti dalla 1 alla 5:

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.”

Considerato che i parametri di capacità finanziaria previgenti erano stati mutuati da quelli in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, l’Albo ha ritenuto necessario adeguarli alle modifiche intervenute in tale ambito.

Le domande relative alle istanze di iscrizioni/variazioni presentate in data antecedente alla data di
entrata in vigore della presente deliberazione verranno istruite e deliberate ai sensi delle previgenti
disposizioni.

Si precisa che resta valida la regola che la dimostrazione della capacità finanziaria già prodotta all’Albo Autotrasportatori (iscrizione al REN) vale anche per l’Albo Gestori Ambientali.

Dispensa dagli esami per il Responsabile Tecnico con esperienza ventennale (Delibera n. 7 del 16 novembre 2022)

La delibera n. 7 del 16 novembre 2022 introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni.

Indicazioni operative per Responsabile Tecnico (Circolare n. 9 del 21 novembre 2022)

La circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell’idoneità a svolgere tale ruolo.

La tua azienda è iscritta o deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: per ogni dubbio o necessità di assistenza, rivolgiti allo staff esperto di Novatech.

Più di 25 anni di esperienza nel settore!

Articolo pubblicato il 28 Novembre 2022

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