fbpx

Archivio mensile Aprile 2022

Norme pubblicate nel mese di aprile 2022

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 98 del 28-04-2022
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2022

Responsabile Tecnico Gestione rifiuti: un professionista qualificato.

Chi è il Responsabile Tecnico?

Il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti è una figura la cui nomina è obbligatoria per le imprese iscritte ad alcune delle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. E’ un professionista – che può essere individuato nel personale interno all’azienda oppure reperito esternamente – che pone in essere tutte le azioni necessarie a garantire la corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

Cosa cambia nel 2023?

I Responsabili Tecnici già operativi prima della riforma di questo ruolo (avvenuta nel 2017),  dovranno, entro ottobre del 2023, sostenere un esame certificato (verifica di idoneità) per poter continuare a mantenere la propria qualifica professionale.

La normativa salvaguarda l’attività esercitata e garantisce lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per tutte le categorie per le quali tale incarico era già  incaricato in azienda alla data del 16 ottobre 2017. Tuttavia, pone un obbligo di aggiornamento per il mantenimento della qualifica, accertato con una verifica di idoneità da sostenere presso le Sezioni Regionali dell’Albo, nelle sessioni da queste stabilite.

Da quando posso provare a sostenere gli esami?

Dopo vari rinvii causati dall’emergenza sanitaria, sono riprese le sessioni di esame a partire da gennaio 2022.

Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il calendario delle verifiche per Responsabili Tecnici per l’anno 2022 (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014) .

Non puoi sostenere l’esame o non hai tempo per sostenere le verifiche?

Novatech al suo interno vanta più di un Responsabile Tecnico certificato, costantemente aggiornato dal punto di vista tecnico, normativo e con anni di esperienza nelle diverse categorie e classi previste dall’ANGA.

Fissa un incontro per avere informazioni sul servizio senza impegno o per un preventivo personalizzato.

 

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2022

MUD: in scadenza il 21 maggio. Cosa succede se si presenta in ritardo?

Quest’anno, come abbiamo già evidenziato, la scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD ricorre il 21 maggio.
Ma cosa succede se un’azienda non presenta il MUD o lo presenta oltre il termine di legge? 

Ho dimenticato di spedire il MUD! 

Può capitare, considerata anche la data di scadenza anomala rispetto a quella tradizionale del 30 aprile, di scordarsi di una scadenza oppure di accorgersi di avere riportato dei dati dati errati o incompleti nella dichiarazione MUD magari un istante dopo aver premuto il tasto “invio”!

Niente panico: se non sono trascorsi 60 giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare o ripresentare il MUD senza conseguenze troppo pesanti.

Infatti, l’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede che se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Quest’anno quindi il termine ultimo è il 20 luglio 2022.

Ciò vale sia per la ritardata presentazione, sia per l’eventuale annullamento e sostituzione del MUD già presentato che viene ripresentato con correzioni.

E se sono trascorsi più di 60 giorni dalla scadenza del 21 maggio?

Qualora, invece, i soggetti obbligati non effettuino la comunicazione o la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.
Viene, quindi, sanzionato, al pari della mancata presentazione, anche l’invio oltre il termine dei 60 giorni dalla scadenza.

Affidati a professionisti del MUD.

Per essere certi di non scordare e di non sbagliare: affidati a chi lo fa di mestiere.

Contatta i nostri uffici per ogni informazione sul tuo MUD e per un preventivo personalizzato.

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2022

Codici CER “99”: le precisazioni dell’Albo Gestori Ambientali.

L’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre “99” è soggetto a restrizioni ancor più dettagliate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: così è specificato nella Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

Utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99

Nella prassi di classificazione dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER, l’utilizzo dei codici aventi le ultime due cifre finali corrispondenti a “99” è sempre stato limitato a casistiche residuali e molto specifiche. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rilasciare i provvedimenti per la gestione (trasporto) di tali rifiuti, ha sempre richiesto che il rifiuto venisse dettagliato in modo da esprimere in modo preciso di quale rifiuto si tratti e da non considerarlo come un “contenitore generico” di rifiuti non specificati altrimenti.

Le precisazioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Ora con la nuova circolare n. 4 del 2 aprile 2022, l’A.N.G.A. chiarisce in modo  ancora più  stringente quali sono le condizioni per l’utilizzo nei provvedimenti da esso rilasciati dei cosiddetti codici 99:

1. il codice CER deve essere adeguatamente descritto;
2. deve essere presente alternativamente:

  • una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto  Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
  • una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

Hai dubbi sui tuoi provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Rivolgiti ai nostri esperti per ogni chiarimento.

Articolo pubblicato il 29 Aprile 2022

Trasporto spurghi: nuovo formulario rinviato a luglio 2022.

Il nuovo documento di trasporto ideato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, non entrerà in vigore a partire dal 30 aprile ma verrà prorogato al 1 luglio 2022.

Di che documento di trasporto si tratta?

Ne avevamo annunciato la nascita ad inizio anno, con questo articolo.
Si tratta di un documento di trasporto da utilizzare esclusivamente per il trasporto di rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, in sostituzione del formulario di identificazione del rifiuto, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di pulizia manutentiva delle fognature e fosse settiche (ai sensi dell’art. 230, comma 5, D. Lgs n. 152/06).

La proroga al 1 luglio e il periodo sperimentale.

Per consentire alle aziende e alle softwarehouse di predisporsi all’utilizzo di questo nuovo documento, l’A.N.G.A. ha disposto la proroga dal suo ingresso dal 30 aprile al 1 luglio 2022.

Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.

 

Leggi la Delibera n. 4 del 21 aprile 2022 contenente la proroga.

Articolo pubblicato il 27 Aprile 2022

Scadenze ambientali di maggio 2022

  • 20 maggio– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 21 maggio MUD: scadenza per  la presentazione alla CCIAA territorialmente competente (leggi articolo).
  • 31 maggio PFU – Pneumatici fuori uso – Dichiarazione annuale (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 27 Aprile 2022

Pneumatici fuori uso: dichiarazione annuale.

Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2022 per gli operatori del settore dei pneumatici:

  • entro il 31 maggio i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al MiTe la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2021 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2021.
  • tali soggetti devono, inoltre, inviare al MiTe copia del bilancio di esercizio e una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
  • sempre entro il 31 maggio, i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono a una società consortile per la gestione degli PFU devono effettuare il conguaglio annuale del contributo PFU relativo al 2021.

Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it

Articolo pubblicato il 27 Aprile 2022

Facebook
LinkedIn