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Archivio mensile Luglio 2021

Norme pubblicate nel mese di luglio 2021

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 giugno 2021
Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. 

MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attivita’ in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 25 giugno 2021
Modalita’ di funzionamento degli Osservatori ambientali.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 30 giugno 2021
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche’ servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 3 giugno 2021.

BURV

Bur n. 90 del 09 luglio 2021

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 28 giugno 2021

Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale. Integrazione elenco Comuni di cui all’allegato B della DGR n. 491 del 20.04.2021.

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Scadenze ambientali di agosto 2021

  • 15 agosto – MUD – Scadenza del periodo di 60 giorni per la presentazione del MUD in ritardo con sanzione ridotta (leggi articolo)

 

  • 20 agosto – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 28 agostoEmissioni in atmosfera: obbligo di invio all’autorità competente della relazione sull’uso di particolari sostanze pericolose (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Legge tedesca sugli imballaggi: estesi gli obblighi per chi esporta in Germania.

Novità che riguardano tutte le aziende che esportano prodotti imballati in Germania.

La legge tedesca sugli imballaggi VerpackG

I soggetti che immettono nel territorio tedesco merce imballata devono avere a che fare con una disciplina molto specifica e vincolante vigente nel territorio tedesco denominata VerpackG avente lo scopo di disciplinare il recupero dei materiali di imballaggio a fine vita, come in Italia avviene per mezzo del CONAI.

Tale disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della previgente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) ma ha subito delle progressive importanti e stringenti evoluzioni.

A chi si rivolge questa regolamentazione?

La VerpackG si rivolge a tutti coloro che immettono nel mercato tedesco imballaggi contenenti un bene destinato al consumatore finale.

Rientrano, pertanto, anche i casi di e-commerce.

Questa disciplina si basa sul principio della responsabilità estesa sul prodotto: chiunque commercializzi imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.

Quali le novità ?

Il 20 gennaio 2021, il Governo tedesco ha approvato un pacchetto di modifiche alla VerpackG, che entreranno in vigore in base a scaglioni predefiniti, sia le disposizioni attuative della direttiva sulle plastiche monouso (SUP).

La disciplina riformata prevede l’estensione degli obblighi connessi all’importazione in Germania di imballaggi a tutte le categorie di imballi, anche quelli che finora erano rimasti esclusi.

L’applicazione effettiva sarà scaglionata nel tempo a partire già dal 3 luglio 2021.

Rinviamo alla lettura del documento redatta dalla DE International Italia Srl, società di servizi della CCIAA Italo-Germanica, che riporta tutte le novità e funge da riferimento per le aziende che necessitano di assistenza sull’argomento.

Leggi l’abstract con le novità sulla VerpackG.

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Registro autorizzazioni al recupero: a breve attivo.

A breve sarà disponibile online il registro nazionale delle imprese autorizzate  in forma semplificata al recupero di rifiuti.

La possibilità di consultare l‘elenco degli operatori autorizzati, come avviene già da diversi anni per il settore del trasporto dei rifiuti attraverso il database reso disponibile dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà estesa anche all’ambito del trattamento dei rifiuti , seppur parzialmente (solo per il recupero di rifiuti autorizzato in forma semplificata).

Nasce, infatti, il REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”): gli utenti, sulla base delle abilitazioni stabilite dai rispettivi enti di competenza, potranno accedere tramite identità digitale  e consultare gli elenchi degli operatori.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso disponibile un’area di test REcer per consentire a una serie di enti di sperimentare le funzionalità sviluppate effettuando operazioni di inserimento e pubblicazione dei dati, per il momento senza carattere di ufficialità.

scrivaniarecer.monitorpiani.it

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Calendario verifiche Responsabile Tecnico per chi deve mantenere il ruolo.

Sessioni straordinarie e ordinarie per la verifica di mantenimento dell’idoneità del responsabile tecnico.

Come disposto dalla Delibera n. 3 del 3 giugno 2021 sono previste sessioni straordinarie della verifica d’idoneità per responsabili tecnici per la gestione dei rifiuti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’ANGA ha, infatti, pubblicato di recente il calendario di alcune sessioni di verifica straordinarie e contestualmente delle prossime  verifiche ordinarie, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2021.

Cos’è la verifica di idoneità periodica del Responsabile Tecnico?

I Responsabili Tecnici attualmente abilitati ad operare si distinguono in due classi:

– R.T. che fruiscono del regime transitorio previsto dal D.M. n. 120/2014 e successiva Delibera attuativa n. 6/2017,  che possono conservare il ruolo precedentemente svolto presso le aziende, fino al termine del periodo transitorio di 5 anni stesso fissato il 16/10/2022.
– professionisti che hanno superato l’esame di accesso alla professione di R.T. disciplinato dall’ANGA e che devono periodicamente sottoporsi a verifiche di mantenimento dei requisiti di idoneità professionale (ogni 5 anni).
Stante la prossima scadenza del regime transitorio, i soggetti del primo gruppo dovranno superare la verifica di mantenimento dell’idoneità professionale per poter continuare ad esercitare il ruolo di R.T.; essi possono, a partire già dal 2 gennaio 2021, partecipare alle prove di verifica di idoneità.
Su tali scadenze ha in parte interferito la contingente emergenza sanitaria che non ha consentito il regolare svolgimento delle sessioni di verifica che ora l’ANGA sta cercando di recuperare.
Responsabili tecnici e verifiche di idoneità

A proposito delle verifiche di idoneità, con Deliberazione n. 5/2021 il Comitato gestori ha informato che dal 01/07/2021 i quiz relativi alla verifica di aggiornamento (modulo obbligatorio per tutte le categorie) sono pubblicati sul sito dell’Albo in una sezione dedicata e sono periodicamente aggiornati.

Cosa contiene il Modulo obbligatorio per la verifica di idoneità del responsabile tecnico?

Nel modulo obbligatorio per la verifica dell’idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare  la preparazione teorica relativa  alla normativa  ambientale e, particolarmente, sui rifiuti, al fine di garantire  alle imprese  di dotarsi  di una  figura  professionale  consapevole degli obblighi  legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale.

I quiz sono stati aggiornati in data 17 giugno 2021 (come riportato in Circolare del Comitato n. 6/2021).

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile: 18 settembre-8 ottobre.

Cos’è la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile?

Lo scopo di questa kermesse internazionale è di incentivare eventi ed attività che promuovano lo sviluppo sostenibile condividendole, a livello europeo, su una piattaforma comune, accrescendo la consapevolezza sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030.

Chi sono i soggetti coinvolti?

Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a livello nazionale e territoriale sono invitati ad impegnarsi attivamente, con azioni concrete, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Cosa accadrà in Italia?

In Italia, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rendere visibili risultati e iniziative relative all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e delle strategie regionali e locali, organizzate dai soggetti istituzionali e dai portatori di interesse della società civile impegnati nelle sfide ambientali, economiche e sociali per lo sviluppo sostenibile, a partire dagli attori coinvolti nel Forum per lo Sviluppo Sostenibile e nei meccanismi di partecipazione realizzati a livello nazionale, regionale e locale.

Come partecipare?

Le iscrizioni sono aperte a tutte le tipologie di soggetti (istituzioni, agenzie, centri di ricerca, musei, fondazioni, istituzioni scolastiche, università, imprese, associazioni, organizzazioni non governative, singoli cittadini, ecc.) e iniziative senza scopo di lucro (convegni, workshop, meeting, mostre, progetti, ecc.).

Per partecipare registrati sul sito di ESDW.

(fonte: mite.gov.it)

Articolo pubblicato il 28 Luglio 2021

Emissioni in atmosfera di sostanze nocive – Obbligo di relazione entro il 28 agosto 2021.

Entro il 28 agosto 2021 molte aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera devono presentare una relazione obbligatoria relativa alla sostituzione di alcune sostanze particolarmente pericolose adottate nei loro cicli produttivi.

Cosa prevede la legge.

Le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera che facciano utilizzo di determinate sostanze pericolose, dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse nei loro cicli produttivi.
Questo prevede la disciplina vigente – art. 271 comma 7-bis D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 102/2020 – avente la ratio di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni derivanti dall’utilizzo di determinate sostanze pericolose. Pertanto, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Gli operatori devono, quindi, effettuare delle valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alla sostituibilità o meno di tali sostanze nei cicli di lavoro, e devono comunicarne l’esito all’ente competente attraverso la presentazione obbligatoria di una relazione.

Quali sono le sostanze pericolose da sostituire?

Le sostanze da considerare sono:
– sostanze/miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) in conformità al regolamento CLP 1272/2008;
– sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” (echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

Chi deve presentare la relazione e quando?

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inoltrare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una relazione contenente:
– l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
– la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
– la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.

Gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio devono presentare la prima relazione entro il prossimo 28 agosto 2021.
Successivamente la relazione dovrà essere presentata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.
Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

Esenzione dall’obbligo di presentazione della relazione quinquennale.

Non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione quinquennale per quelle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale (per le quali l’utilizzo di tali sostanze era già preclusivo dell’adesione a tali autorizzazioni generali).

Le sanzioni per chi non presenta la relazione.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Novatech Srl può aiutarti a valutare il tuo obbligo e a presentare la relazione.
Contattaci.

Articolo pubblicato il 8 Luglio 2021

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