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Archivio mensile Marzo 2020

Scadenze ambientali di aprile 2020

  • 20 aprile – CONAI  – Dichiarazione mensile (marzo 2020) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
    (N.B. – Data l’attuale situazione di emergenza legata al COVID-19, ricordiamo che le dichiarazione inviate entro 30 gg dalla scadenza sono considerate tempestive e non comportano l’addebito di alcuna penale. Pertanto, pur rimanendo la data di scadenza fissata per il 20 aprile,  il CONAI riterrà valide le dichiarazioni relative al primo trimestre 2020 o le dichiarazione mensili relative al mese di marzo inviate entro la data del 20 maggio).
  • 30 aprile – Impianti di recupero rifiuti in regime semplificato: scadenza per il versamento  alla Provincia competente del contributo annuale  di iscrizione al registro .

 

Scadenze  di aprile prorogate a causa emergenza COVID-19 – vedi articolo:

  • RAEE – Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche-elettroniche a carico degli impianti di trattamento: scadenza prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (questo il portale per la dichiarazione)
  • MUD 2020 (dati anno 2019) – La scadenza per la presentazione del MUD (la denuncia annuale dei rifiuti speciali – vedi notizia)  viene prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020.
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali:
    •  Versamento dei diritti annuali di iscrizione:  scadenza prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia)
    • Proroga dei termini di validità delle iscrizioni all’A.N.G.A. fino al 15 giugno 2020 (Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.) (vedi  le indicazioni sul sito dell’A.N.G.A.).

Articolo pubblicato il 27 Marzo 2020

Norme pubblicate nel mese di marzo 2020

GAZZETTA UFFICIALE 

GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

GU Serie Generale n. 53 del 02-03-2020

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

GU Serie Generale n. 53 del 02-03-2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

GU Serie Generale n. 55 del 04-03-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

GU Serie Generale n. 60 del 08-03-2020

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita’ giudiziaria.

GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

GU Serie Generale n. 75 del 22-03-2020

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

GU Serie Generale n. 76 del 22-03-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

GU Serie Generale n. 79 del 25-03-2020

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

GU Serie Generale n.84 del 29-03-2020

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 37 del 20 marzo 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 del 19 marzo 2020

Disposizioni temporanee urgenti inerenti le procedure amministrative di conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo. D. Lgs. n. 387/2003 art. 12 – DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014). Reg. (CE) 1069/2009; Reg (UE) 142/2011; DM 25.02.2016, n. 5046; DGR n. 1835/2016.

Bur n. 31 del 13 marzo 2020

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 674 del 31 dicembre 2019

D.G.R. n. 1235 del 20.08.2019. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale – Nuovo Bando Auto 2019. Impegno di spesa.

Bur n. 37 del 20 marzo 2020

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 19 marzo 2020

Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare n. 3 del 3 marzo 2020

Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo delle comunità montane e unioni di comuni

Circolare n. 4 del 23 marzo 2020

Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

 

Articolo pubblicato il 27 Marzo 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: circolare n. 3.

Con la Circolare n. del 3 Marzo 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che per i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.

Leggi la circolare num. 3 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Articolo pubblicato il 26 Marzo 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: circolare n. 4 chiarimenti su validità dei procedimenti e delle iscrizioni.

Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia relativo all’emergenza sanitaria COVID-19.

L’articolo citato  reca: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

L’Albo ha precisato le condizioni di applicabilità di tali termini dilatori.

Leggi la Circolare n. 4 del 23-3-2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Articolo pubblicato il 26 Marzo 2020

COVID-19: come gestire lo smaltimento di mascherine e guanti utilizzati nelle strutture sanitarie

(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)

Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.

 

  • Strutture sanitarie e assimilate: i rifiuti costituti da DPI provenienti da strutture sanitarie o assimilate, vanno sempre gestiti come rifiuti sanitari (secondo la disciplina del D.P.R. n. 254/03).
  • Locali diversi da strutture sanitarie con accertata presenza di persone COVID positive: i rifiuti derivanti dalla sanificazione di tali locali vanno gestiti come rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/03).
  • Locali diversi da strutture sanitarie in assenza di persone accertate come COVID positive: i DPI utilizzati per la prevenzione del contagio, in imprese ed enti diversi dalle strutture sanitarie o presso le abitazioni possono essere conferiti alla raccolta indifferenziata degli urbani. In tal senso si sono espresse le regioni che hanno disciplinato questo tema con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti – come previsto dall’art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 – tra le quali la Regione Veneto (oltre che Regione Lombardia ed Emilia Romagna).
    Leggi l’articolo sull’ordinanza emanata dalla Regione Veneto.

Classificazione, deposito, registrazione, smaltimento e trasporto dei rifiuti sanitari costituiti da DPI.

I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi,  da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).

Il codice CER da attribuire è il:

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

La caratteristica di pericolo è: HP9

Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.

I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y  – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).

La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR  è:

UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2

Gruppo di imballaggio: II

Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).

Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:

  • Il deposito temporaneo dei  rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
  • La registrazione di carico deve avvenire entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore; la registrazione dei scarico deve avvenire entro 5 giorni dall’inizio del trasporto.

I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.

Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.

Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19  Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.

Articolo pubblicato il 26 Marzo 2020

CONAI: aumento dei contributi ambientali su carta e vetro.

Il Consiglio di amministrazione di CONAI, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.

I relativi contributi subiranno i seguenti aumenti:

  • dal 1 giugno 2020: il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 euro/tonn a 55 euro/tonn.
    Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 euro/tonn) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale sarà quindi di 75 euro/tonn.
  • dal 1 luglio 2020: il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 euro/tonn a 31 euro/tonn.

Le motivazioni formulate da CONAI a fronte di tali aumenti sono:

  • Per la carta l’incremento è dovuto a due fattori: l’incremento delle quantità previsionali del 20% nel 2020 degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata comunale e affidati a Comieco, con conseguenti ricadute sui costi di raccolta e trattamento, e la forte diminuzione dei valori economici del macero, in alcuni casi addirittura azzerati.
  • Per il vetro l’aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata, soprattutto dalle aree del Sud, con le inevitabili conseguenze economiche dovute principalmente ai costi di trasporto e trattamento per l’avvio a riciclo del materiale negli impianti, situati prevalentemente nel nord del Paese.

Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo.

Per ogni approfondimento: www.conai.org

Articolo pubblicato il 23 Marzo 2020

Emergenza COVID-19: proroga delle autorizzazioni ambientali in scadenza.

Per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), conseguente all’emergenza COVID-19, vengono sospesi i termini di alcuni procedimenti amministrativi e prorogate le scadenze di provvedimenti autorizzativi di vario ordine e grado, compresi quelli aventi carattere ambientale.

Viene, inoltre, prorogato o differito il termine per la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.

 

L’art. 103 prevede:

“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.

 

Leggi anche l’articolo sulla proroga delle scadenze ambientali (MUD, A.N.G.A., RAEE, Pile/batterie).

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo pubblicato il 23 Marzo 2020

MUD 2020 e altre scadenze ambientali: tutte le proroghe del decreto “Cura Italia”.

L’emergenza COVID-19 produce effetti anche nel campo degli adempimenti di carattere ambientale.

Slittano, infatti,  anche alcune scadenze ambientali per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).

Scadenze prorogate:

  • MUD 2020 (dati anno 2019) – La scadenza per la presentazione del MUD (la denuncia annuale dei rifiuti speciali – vedi notizia)  viene prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali:
    •  Versamento dei diritti annuali di iscrizione:  scadenza prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia)
    • Proroga dei termini di validità delle iscrizioni all’A.N.G.A. fino al 29 ottobre 2020(vedi notizia)
  • RAEE – Comunicazione annuale delle apparecchiature elettriche-elettroniche a carico degli impianti di trattamento: scadenza prorogata al 30 giugno 2020 (questo il portale per la dichiarazione)
  • Pile e batterie – Comunicazione annuale dei dati da parte dei produttori e del Centro di Coordinamento: scadenza slittata dal 31 marzo al 30 giugno 2020 (questo il portale per la dichiarazione)

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo pubblicato il 19 Marzo 2020

Corso di formazione riservato alle aziende per addetti ai centri di raccolta

MODULO DI ADESIONE

Novatech srl propone il corso di formazione per gli operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali, previsto dal decreto 8 aprile 2008, art. 2, comma 4, – “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

DESTINATARI

Operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali.

CONTENUTI 

Parte ambiente (8 ore)

  • Il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti
  • Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti
  • Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e MUD
  • Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti
  • L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  • Domande e interventi dei partecipanti
  • Test di apprendimento (parte ambiente)

Parte sicurezza (8 ore)

  • Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
  • Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente
  • Pratiche di disinfestazione
  • I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche
  • Compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con l’utenza
  • Domande e interventi dei partecipanti
  • Test di apprendimento (parte sicurezza)

DURATA E OBBLIGO DI FREQUENZA:

Il corso è articolato in quattro giornate da 4 ore/cad., secondo il programma sopra specificato, per la durata complessiva di 16 ore.
La qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

  • singolo partecipante: € 300,00 + IVA 22 % = € 366,00
  • quota scontata del 10% dal secondo partecipante appartenente alla medesima azienda: € 270,00 + IVA 22 % = € 329,40

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Iscrizioni attraverso l’allegato modulo da restituire a: info@novatech-srl.it

Alla fine del corso le slides proiettate saranno rese disponibili e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

MODULO DI ADESIONE

Articolo pubblicato il 5 Marzo 2020

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