fbpx

Archivio mensile Ottobre 2018

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2018

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • Bur n. 102 del 12 ottobre 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1419 del 02 ottobre 2018

Programma regionale di azioni volte alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvato con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l’annualità 2018-2019.

  • Bur n. 107 del 26 ottobre 2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1500 del 16 ottobre 2018

Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell’aria per la stagione invernale 2018-2019: presa d’atto delle valutazioni espresse dai tavoli tecnici – informazioni agli Enti locali per le eventuali determinazioni di competenza.

Articolo pubblicato il 31 Ottobre 2018

Scadenze ambientali di novembre 2018

  • 20 novembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

Articolo pubblicato il 31 Ottobre 2018

Fanghi di depurazione: sbloccato lo spandimento in agricoltura.

L’antefatto

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 27958/2018 e sentenza del TAR Regione Lombardia n. 1782/2018 si era stabilito che i fanghi da destinare allo spandimento in agricoltura dovessero sottostare ai limiti restrittivi di soglia di contaminazione previsti in tabella I, Allegato V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifiche, con riferimento agli idrocarburi ed ai fenoli (in quanto la disciplina speciale contenuta nel D. L. 99/1992 non prevede indicazioni per tali sostanze).

Questi pronunciamenti avevano determinato da alcuni mesi un blocco nelle attività di spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione dovuto all’applicazione dei limiti previsti per gli idrocarburi e i fenoli dalla sopracitata tabella ai fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. L’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina delle bonifiche del suolo ai fanghi ne ha quindi determinato la paralisi della possibilità di spandimento in agricoltura (essendo presenti nei fanghi concentrazioni media di sostanze molto superiori rispetto al suolo).

Ciò ha determinato uno stato di emergenza dovuto all’intasamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la necessità di ricorrere a misure straordinarie di autorizzazione all’accumulo degli stessi presso gli impianti (si veda ad esempio Decreto Regione Lombardia n. 94 del 7/8/2018).

L’attesto decreto di emergenza

All’interno del cosiddetto “decreto Genova” (afferente le prime misure successive al crollo del c.d. “ponte Morandi”) è stato inserito anche l’atteso provvedimento di temporaneo sblocco dell’attività di spandimento dei fanghi in agricoltura.

In attesa di una organica revisione della disciplina di settore, l’art. 41 del D.L. n. 109 del 28/9/2018 è intervenuto sul tema, precisando quanto segue:

Art. 41.  Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1.  Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Resta comunque aperto il dibattito sulla questione sia per la genericità del termine “idrocarburi totali” che non fa distinzione tra quelli di natura minerale e quelli di origine biologica, tipica dei fanghi sia per il fatto che, in sede di conversione, il decreto potrebbe subire degli emendamenti.

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2018

Ecomondo: al via a Rimini la 22a edizione della “green expo”.

Avrà luogo dal 6 al 9 novembre 2018 la 22a edizione di ECOMONDO: fiera sui temi della green e circular economy che si svolge tradizionalmente a Rimini Fiere.

L’evento riunisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.

Ecomondo 2018 saranno protagoniste le nuove priorità normative/regolatorie, di ricerca e formazione sul fronte dell’economia circolare, i nuovi processi, anche 4.0 e prodotti annessi alla sua adozione a livello industriale, nelle città e nei territori.

Il programma della manifestazione, gli eventi e gli espositori presenti sono disponibili sul sito di riferimento: www.ecomondo.com

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2018

Plastica monouso: stop dalla UE ad alcuni prodotti usa e getta a partire dal 2021.

Tutti gli studi lo confermano: la plastica costituisce oltre l’80% dei rifiuti marini ed è considerata una grave minaccia per la biodiversità delle specie marine. Le stime dicono che attualmente negli oceani vi sono più di 150 milioni di tonnellate di plastica e che ogni anno vengano riversate in mare tra i 5 e i 12 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica.

Ogni anno i cittadini dell’Unione generano 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, e meno del 30% viene avviato a riciclo. Una parte viene esportata per essere smaltita da Paesi terzi, mentre il resto finisce in discarica, viene bruciato in termovalorizzatori e, nel peggiore dei casi, non viene raccolto e finisce per disperdersi nell’ambiente, inquinando suolo, spiagge, fiumi e mari.

La Direttiva UE sulla riduzione del consumo di plastica

Il Parlamento Europeo ha approvato in questi giorni una proposta di direttiva che vieterà il consumo, nell’Unione Europea, di alcuni prodotti in plastica monouso, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini.

A partire dal 2021, a seguito del recepimento della direttiva, sarà quindi vietata la vendita di questi comuni prodotti  in plastica”usa e getta”: piatti, posate, bastoncini per l’igiene delle orecchie, cannucce, miscelatori per bevande, bastoncini per palloncini, sacchetti, imballaggi e contenitori per fast food in polistirolo.

La Direttiva ha previsto anche altre misure importanti:

  • la riduzione del consumo di contenitori per alimenti del 25% entro il 2025
  • la riduzione del 50% per i filtri di sigaretta contenenti plastica
  • l’obbligo di marchiatura per alcuni prodotti (assorbenti igienici, salviette umidificate, palloncini) per evitare che vengano smaltiti in modo improprio;
  • l’attribuzione in capo ai produttori di beni in plastica della responsabilità finanziaria per le campagne di sensibilizzazione dei cittadini e per la raccolta dei rifiuti;
  • l’obbligo in capo agli Stati membri di raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica per bevande monouso entro il 2025 e a raccogliere ogni anno almeno il 50% del materiale da pesca in plastica e a riciclarne almeno il 15% entro il 2025.

Riportiamo qui di seguito il post del Ministro per l’ambiente, Sergio Costa, sul prossimo divieto di utilizzo di alcuni prodotti monouso in plastica.

“Oggi è una giornata importante per l’Europa, che ha votato per adottare la direttiva sul divieto dell’utilizzo, a partire dal 2021, dei prodotti in plastica monouso.

Lo abbiamo dichiarato ormai numerosissime volte: posate in plastica, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini, costituiscono più del 70% dei rifiuti marini e dobbiamo fare di tutto per dire basta!

Sappiamo bene che l’Europa è responsabile solo di una piccola parte della plastica che inquina i nostri oceani, ma questo non ci esime dalla responsabilità di segnare la strada, di intraprendere un percorso.

Oggi l’Europa ha voluto dare un segnale forte e noi siamo orgogliosi, come Italia, di aver giocato un ruolo da protagonisti, contribuendo a questo risultato. Continueremo a fare la nostra parte non appena, a breve, saremo invitati in qualità di ministri dell’Unione europea ad assumere una posizione comune!

Ad maiora!”

#IoSonoAmbiente

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2018

ADR 2019: le principali novità nella versione aggiornata dell’Accordo.

A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell’Accordo Europeo sul  trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019.

Il testo degli allegati tecnici A e B dell’Accordo viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE).

Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2019.

Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.

I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi:

tel. 049 893 6673

info@novatech-srl.it

Le principali novità dell’ADR 2019

Capitolo 1.1 Esenzioni

  • Soppressa la sezione 1.1.3.1 b) relativa all’esenzione per il trasporto di merci pericolose contenute in macchinari (viene modificato l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati)
  • Modificata l’esenzione per il trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3)

Capitolo 1.2 Definizioni

  • Bombola sovrastampata
  • Cisterna chiusa ermeticamente
  • Materia animale
  • Rivestimento di protezione (per le cisterne)

Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

  • Consulente per la sicurezza, obbligo di nomina anche per gli speditori (nomina da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022)

Capitolo 1.10 Disposizioni riguardanti la sicurezza

  • Per le merci ad alto rischio l’autorità competente può applicare altre disposizioni di sicurezza per fini diversi da quelli del trasporto

 Capitolo 2.1 Principi generali di classificazione

  • Campioni di materiali energetici ai fini delle prove
  • Classificazione di oggetti come oggetti contenenti merci pericolose n.a.s., nuovi numeri ONU appartenenti alle classi di pericolo della merce pericolosa contenuta

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

  • Classe 8: Materie corrosive
    -Modificati i criteri di classificazione delle materie corrosive, l’effetto che si deve considerare per determinare se una materia è corrosiva sono le lesioni cutanee irreversibili del tessuto intatto oppure la necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, che si verificano dopo l’esposizione alla materia.
    -Per la classificazione delle miscele corrosive viene proposto un approccio a tappe: 1) si hanno i dati sufficienti per classificare la miscela 2) si hanno i dati riguardanti miscele simili 3) metodo di calcolo basato sulla classificazione dei componenti la miscela
  • Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi
    -Pile al litio al litio ibride che contengono sia litio metallico che litio ionico

Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

  • Nuovi numeri ONU
    UN 3535 solido inorganico tossico infiammabile, n.a.s., classe 6.1, PG I e II
    UN 3536 batterie al litio installate in mezzi di trasporto, classe 9
    UN 3537 oggetti contenenti un gas infiammabile, n.a.s., classe 2
    UN 3538 oggetti contenenti un gas non infiammabile, non tossico,  n.a.s., classe 2
    UN 3539 oggetti contenenti un gas tossico, n.a.s.., classe 2
    UN 3540 oggetti contenenti liquido infiammabile n.a.s., classe 3
    UN 3541 oggetti contenenti solido infiammabile n.a.s., classe 4.1
    UN 3542 oggetti contenenti materia soggette ad accensione spontanea n.a.s., classe 4.2
    UN 3543 oggetti contenenti materia che a contatto con l’acqua, sviluppa dei gas infiammabili n.a.s., classe 4.3
    UN 3544 oggetti contenenti materia comburente n.a.s., classe 5.1
    UN 3545 oggetti contenenti del perossido organico n.a.s., classe 5.2
    UN 3546 oggetti contenenti della materia tossica n.a.s., classe 6.1
    UN 3547 oggetti contenenti della materia corrosiva n.a.s., classe 8
    UN 3548 oggetti contenenti merci pericolose diverse n.a.s., classe 9
  • Numeri ONU modificati
    UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati (apparecchi)

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti

 Principali modifiche alle disposizioni speciali:

  • Per UN 1075 gas di petrolio liquefatti sono state inserite la DS 392 sui sistemi di contenimento di gas combustibile e DS 674 sulle prove periodiche di bombole sovrastampate
  • Per l’UN 3166 veicolo alimentato a gas infiammabile …le DS 312, 385 sono state soppresse e sono state sostituite con la 388
  • Per l’UN 3171 veicolo alimentato a batteria o dispositivo alimentato a batteria la DS 240 è state soppressa ed è stata sostituita con la 388
  • Per l’UN 3316 confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso la disposizione speciale 251 viene ampliata
  • Per UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari, vengono applicate le DS 301 e 672
  • Per UN 3528, UN 3529, UN 3530 motore a combustione … viene modificata la DS 363 e in parte la 667
  • Per le pile e batterie al litio UN 3090, 3480 vengono modificata le DS 188, 376, 636 e viene aggiunta la 387 relativa alle batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile al litio ionico.
  • Per le pile e batterie al litio contenute in dispositivi UN 3091, 3481 oltre alla DS 387 viene aggiunta anche la 670 che riguarda gli equipaggiamenti provenienti da abitazioni.

Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi

  • Nuova istruzione d’imballaggio P006 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • Nella P520 relativa ai perossidi organici e alle materie autoreattive sono state aggiunte le disposizioni supplementari PP94 PP95 relative ai campioni energetici
  • Nuova istruzione d’imballaggio P907 per l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati
  • Nuove istruzioni d’imballaggio P911 e LP906 per pile e batterie danneggiate o difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP03 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • E’ stata modificata la LP902 per l’UN 3268 dispositivi di sicurezza
  • E’ stata modificata la LP904 per pile e batterie danneggiate o difettose ed equipaggiamenti contenenti pile e batterie danneggiare e difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP905 per alcune serie di produzione di pile e batterie

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

  • La denominazione ufficiale di trasporto per le merci della classe 1 deve essere ben leggibile e indelebile e deve essere redatta in una o più lingue tra cui una deve essere il francese, il tedesco o l’inglese.
  • Le frecce di orientamento devono essere applicate anche su macchie o apparecchi contenenti merci pericolose liquide, se prescritto che devono essere mantenute in un determinato orientamento

Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura

  • Le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del trasporto.
  • Le etichette devono essere poste sui quattro lati dei contenitori per trasporto alla rinfusa rigidi, mentre devono essere poste sui due lati lunghi dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili.

Capitolo 5.4 Documentazione

  • Quando si applica l’esenzione parziale 1.1.3.6 nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e alla 1.1.3.6.4.

Capitolo 7.1 Disposizioni generali e disposizioni speciali relative alla regolazione della temperatura

  • Inserita nuova sezione “Disposizioni particolari applicabili al trasporto alla rinfusa delle materie autoreattive della classe 4.1, dei perossidi organici della classe 5.2 e delle materie stabilizzate tramite regolazione della temperatura (diverse dalle materie autoreattive o dai perossidi organici)

Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

  • È aggiunta la nota alla sezione 7.3.3.1 che dice che quando è indicato un codice VC1 o VC2 in colonna 17 è possibile usare anche contenitore rispettivamente BK1 o BK2 se le condizioni indicate al 7.3.3.2 sono soddisfatte.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

  • Viene ampliata la nota alla sezione 7.5.7 “Movimentazione e stivaggio” con la citazione di altre fonti dove trovare indicazioni per il corretto stivaggio.
  • Nella sezione 7.5.7.4 viene riportato che, per i contenitori che non comprendono i pezzi d’angolo a norma ISO 1496-1, è necessario verificare la compatibilità dei loro dispositivi con quelli montati sui veicoli.

Articolo pubblicato il 23 Ottobre 2018

Facebook
LinkedIn