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SISTRI: entro il 30 aprile versamento del diritto annuale di iscrizione

SISTRI: entro il 30 aprile versamento del diritto annuale di iscrizione

Entro il 30 aprile 2016, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2016;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  •  il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro

    • dipendente a tempo pieno e a tempo parziale
    • con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento
    • con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

 

Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

Sanzioni
L’omesso versamento del contributo è punito con sanzione amministrativa. Fino al 31 dicembre 2016 tale sanzione è ridotta del 50%.

Tabella dei contributi annuali SISTRI

 

Articolo pubblicato il 15 Aprile 2016

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