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Introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente.

Introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente.

Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015)  è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.

Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disa­stro ambien­tale, impedimento dei con­trolli, omessa boni­fica e traf­fico di mate­riale radioat­tivo.

Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.

Inquinamento ambientale 
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.

Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Omessa bonifica

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2015

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