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Definizione di imballaggio: introdotti nuovi esempi

Definizione di imballaggio: introdotti nuovi esempi

Con D.M. 22 aprile 2014,  in vigore dal 14 giugno, è stato modificato l’allegato E, Parte IV, D.lgs. 152/2006 che specifica meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia “imballaggio” ai sensi della normativa.

L’intento è quello di evitare discrepanze interpretative tra i vari Stati Membri  dell’UE, secondo quanto indicato dalla direttiva 2013/2/Ue (recante modifiche alla direttiva “packaging” 94/62/Ce).

Secondo i nuovi esempi,  sono “imballaggio”, tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l’uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.

Non sono “imballaggio” i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.

Ovviamente, tali casistiche vanno ad incidere sull’applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i soggetti coinvolti.

Sul tema della definizione di imballaggio si vedano anche queste precisazioni pubblicate sul sito del CONAI

Articolo pubblicato il 27 Giugno 2014

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